F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 06/TFN-SVE del 28 Settembre 2017 (motivazioni) relativa alC.U. n. 05/TFN-SVE del 31 Luglio 2017 (dispositivo) – RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

RECLAMO N°. 181 DELLA SOCIETÀ ASD ADRENSE 1909 CONTRO LA SOCIETÀ   UNITAS COCCAGLIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N.      758 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MORINA TAULANT), PUBBLICATA NEL C.U. 9/E DEL 20 APRILE 2017.

Con ricorso N. 758 del 18 febbraio 2017 la Società Unitas Coccaglio adiva la Commissione Premi chiedendo la condanna della Società ASD Adrense 1909 al pagamento del premio di preparazione previsto dall’art. 96 delle NOIF, per avere quest’ultima tesserato il calciatore Morina Taulant con vicolo “giovane di serie” “giovane dilettante” in data 26 settembre 2016 e con riferimento alla stagione sportiva 2015/2016, in cui il calciatore venne tesserato da essa ricorrente con vincolo annuale.

Con delibera in C.U. 6/E del 20/04/2017 la Commissione Premi accoglieva il ricorso e condannava la Società ASD Adrense 1909 al pagamento della somma di € 3.375,00 di cui € 2.700,00 alla Società Unitas Coccaglio a titolo di premio di preparazione quale unica titolare del vincolo annuale, ed € 675,00 alla FIGC a titolo di penale.

Avverso tale delibera, con atto del 17 maggio 2017, la Società ASD Adrense 1909 proponeva impugnazione dinnanzi a questo Tribunale, deducendo l’infondatezza della pretesa in quanto, a suo dire, il premio di preparazione non sarebbe maturato trattandosi di calciatore di nazionalità straniera – extracomunitaria, mai tesserato all’estero con permesso di soggiorno a tempo determinato (scadenza 8/07/2016). La Società ha prodotto documentazione dalla quale emerge come la stessa abbia potuto effettuare il tesseramento del calciatore per una sola stagione sportiva.

In assenza di controdeduzioni da parte della Unitas Coccaglio, la vertenza è stata dapprima rimessa sul ruolo in occasione della riunione del 26/06/2017 e poi decisa nella riunione del 31/07/2017.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La Società ASD Adrense 1909 ha prodotto documentazione dalla quale merge che la stessa ha potuto effettuare il tesseramento del calciatore per la sola stagione sportiva 2016/2017. Ciò è avvenuto in conformità alle previsioni di cui al riformato art. 40 quater NOIF che, pur ripromettendosi di equiparare, ai fini del tesseramento, i calciatori di nazionalità italiana con quelli di nazionalità estera, come esplicitato al 3° comma, 3° cpv. (e come è effettivamente avvenuto  per i soli calciatori stranieri comunitari),  ha  invece fatto salvi,  per i calciatori extracomunitari che non hanno mai giocato per una Federazione estera (quali il Morina Taulant) i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno, essendo esplicitamente previsto che lo stesso debba “avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell’anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento”. Dunque,  la  durata  limitata  del permesso  di  soggiorno  del  calciatore  di  cui  si verte  ha comportato l’assunzione del vincolo di tesseramento in favore della ASD Adrense 1909 per la sola stagione sportiva 2016/2017. Con la conseguenza che, nel caso di specie, alla Società Unitas Coccaglio non potesse riconoscersi il premio di cui all’art. 96 NOIF, difettando il presupposto del tesseramento pluriennale in favore di essa ASD Adrense 1909.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

accoglie il reclamo presentato dalla Società ASD Adrense 1909 e, per l’effetto, annulla l’impugnata decisione della Commissione Premi. Ordina restituirsi la tassa.

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