CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48/2020 del 30 settembre 2020 – U.S. Pianese s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 48
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
composta da
Raffaele Squitieri - Presidente
Giacomo Aiello - Relatore
Franco Massi
Margherita Ramajoli
Barbara Marchetti - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2020, presentato, in data 16 settembre 2020, dalla società U.S. Pianese s.r.l. (C.F./P.IVA 00707640520), con sede in Piancastagnaio (SI), Piazza Spartaco Lavagnini, n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Fabio Giotti, con studio in Colle Val D‘Elsa (SI), via XXV Aprile, n. 42, presso il quale ha eletto domicilio,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14 (C.F. 05114040586, P.I. 01357871001), in persona del Presidente, dott. Gabriele Gravina, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,
e
la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, in persona del leale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Manuel Sandoletti e dall’avv. Francesco Bonanni elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Firenze Via Duca d’Aosta, n. 12;
la A.S. Bisceglie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Bergamo, Via T. Tasso, n. 31;
il Rende Calcio 1968 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Aita, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Eboli, Via Leonardo Da Vinci, n. 27;
per l’annullamento
del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con il quale è stato concesso alla A.S. Bisceglie S.r.l. il titolo a richiedere il rilascio della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 e della delibera F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 24 settembre 2020, il difensore della parte ricorrente - U.S. Pianese s.r.l. - avv. Fabio Giotti, quello dell’A.S. Bisceglie avv. Cesare Di Cintio, quello del Rende Calcio 1968 S.r.l., avv. Gaetano Aita, nonché l’avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, e gli avv.ti Francesco Bonanni e Manuel Sandoletti, per la Lega Pro;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giacomo Aiello.
Ritenuto in fatto
Con ricorso regolarmente depositato in data 17 settembre 2020, la U.S. Pianese s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha impugnato il provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 91/A del 15 settembre 2020, con il quale è stato concesso alla A.S. Bisceglie il titolo a richiedere il rilascio della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie C 2020/2021 e la delibera FIGC pubblicata sul C.U. n. 93/A del 15 settembre 2020.
Allegava in punto di fatto che nella stagione 2019-2020 era stata retrocessa in Serie D a seguito della sconfitta nei Play Out del Campionato Lega Pro da parte della Pergolese. Rilevava di essersi regolarmente iscritta nella stagione sportiva 2020/2021 al Campionato di Serie D e di avere presentato, senza successo, la domanda di riammissione al Campionato di Serie C in ossequio ai criteri definiti dal C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020 e nei termini stabiliti dal C.U. n. 66/A del 14 agosto 2020. La ricorrente rilevava inoltre che, per effetto del provvedimento adottato da T.F.N., Sezione Disciplinare, in data 31 agosto 2020, era stata retrocessa all’ultimo posto della classifica del Campionato di Lega Pro stagione 2019/2020 la società AZ Picerno
S.r.l. e aveva richiesto, in data 11 settembre 2020, alla FIGC di essere riammessa al Campionato di Serie C al posto della predetta società rimasta esclusa per le ragioni sopra illustrate.
La FIGC riteneva tuttavia di dovere ammettere al predetto campionato la U.S. Pianese s.r.l.. La ricorrente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti sopra indicati per i seguenti motivi:
1)Nullità delle delibere impugnate per eccesso di potere, violazione di legge, nonché erronea, contraddittoria ed insufficiente motivazione, ingiustizia grave e manifesta, illogicità e/o irragionevolezza, in quanto nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 49, comma 5 bis, lett.b), NOIF, che prevede la “riammissione” al campionato nel caso in cui sia intervenuta l’esclusione di una società dal Campionato di Serie C per effetto dell’applicazione di una sanzione da parte degli organi di giustizia sportiva, con la conseguenza che non si sarebbe potuto applicare nel caso di specie lo “scorrimento della graduatoria” che ha portato alla promozione nella serie superiore della A.S. Bisceglie s.r.l.;
2) deduceva, quindi, la validità, applicabilità ed utilizzabilità della graduatoria stilata dalla FIGC con il C.U. n. 74/A del 31 agosto 2020 con conseguente diritto della U.S. Pianese s.r.l. alla riammissione al campionato di Serie C 2020/2021, poiché la FIGC avrebbe scelto un criterio non regolamentato per colmare il vuoto in organico dovuto alla retrocessione dell’AZ Picerno s.r.l., posto che, dopo la data del 5 agosto 2020, sarebbe mancata un’indicazione univoca circa il criterio da utilizzare risolvere la questione.
La ricorrente chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso, con annullamento “dei provvedimenti del Consiglio Federale C.U. n. 91/A e 93/A del 15 settembre 2020” e, per l'effetto, di accertare e dichiarare la validità della graduatoria pubblicata sul C.U. n. 74/A del 31 agosto 2020 riconoscendo in capo alla U.S. Pianese s.r.l. il diritto ad essere riammessa al Campionato di Serie C 2020/2021.
Si costituiva in giudizio la A.S. Bisceglie s.r.l. che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in quanto le vicende relative alla retrocessione dell’AZ Picerno s.r.l. riguarderebbero unicamente le sorti del girone C alla cui inclusione nella graduatoria non potrebbe aspirare la A.S. Pianese s.r.l., che invece ha disputato il girone A, e comunque l’infondatezza della domanda.
Si costituivano anche la FIGC e la Lega Pro come sopra rappresentate e difese, evidenziando la piena legittimità dei provvedimenti adottati.
E’ infine intervenuto nel giudizio il Rende Calcio 1968 s.r.l. per concludere circa il rigetto del ricorso.
Le parti intervenute nel giudizio hanno illustrato con memoria le proprie conclusioni.
Considerato in diritto
Il ricorso è ammissibile e procedibile. Non sussiste divergenza nella ricostruzione dei fatti allegati dalle parti, come sopra sintetizzati, che pertanto possono essere considerati come pacifici.
Prima di passare al merito delle doglianze, sembra necessario soffermarsi sulla rilevanza nel caso di specie dell’art. 218 D.L. n. 34/2020 poiché questo aspetto è stato oggetto di specifica trattazione sia nella memoria della ricorrente, sia nell’udienza di discussione.
Come è noto, detta disposizione attribuisce la competenza in unico grado ed estesa al merito al Collegio di garanzia dello sport, circa le controversie relative ai provvedimenti adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le quali “possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.” Tale disposizione fa dunque esclusivo riferimento a quelle misure organizzative adottate per fare fronte alle conseguenze derivate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Solo quindi nel caso in cui il provvedimento sportivo sia stato adottato per risolvere problematiche strettamente connesse all’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, può trovare applicazione il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie di cui all’art. 218 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, approvata con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10 giugno 2020, poi ratificata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1666 del 2 luglio 2020.
Nel caso di specie, il provvedimento con il quale è stata decretata l’ammissione al campionato di Serie C dell’A.S. Bisceglie s.r.l. non è stato in alcun modo motivato in relazione all’emergenza sanitaria, ma è stato ispirato all’attuazione, nel caso esaminato, del principio del ”merito sportivo”. Coglie dunque nel segno la difesa della ricorrente laddove rileva che non si è trattato di un provvedimento di natura emergenziale, ma piuttosto del normale esercizio di un potere discrezionale pacificamente attribuito ai competenti organi della FIGC.
E’ stato altresì eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente a richiedere la propria inclusione nella classifica del girone C attesa la sua provenienza dal girone A.
L’eccezione non merita condivisione se messa in relazione con l’oggetto della domanda: nell’ottica della ricorrente la medesima avrebbe dovuto ottenere la riammissione alla Serie C in applicazione dell’art. 49, commi 5 e 6, NOIF. Orbene, proprio in relazione alla eventuale riammissione non si sarebbe certamente posto un problema di appartenenza all’uno od all’altro girone.
Passando al merito delle censure di legittimità prospettate nel presente giudizio sembra opportuno inquadrare la disciplina applicabile nel caso di specie.
Deve farsi anzitutto riferimento al C.U. n. 248/A del 26 giugno 2020, relativo al nuovo sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2020/2021 il quale stabiliva la data nel 5 agosto 2020 come termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al Campionato di serie C per la predetta stagione sportiva.
Trova inoltre applicazione nel caso di specie il C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020, con il quale sono stati individuati i criteri per la riammissione al Campionato Serie C 2020/2021: detto strumento regolamentare prevede che “qualora entro il 5 agosto 2020 per le società che hanno mantenuto il titolo a partecipare al campionato Serie C 2020/2021 o entro il 24 agosto 2020 per le società retrocesse dal campionato di Serie B 2019/2020, si verifichi una delle situazioni previste dall’art.49, comma 5 bis delle NOIF, la riammissione al campionato Serie C 2020/2021 riservata ai sensi della medesima norma, alle società retrocesse dal Campionato di Serie C 2019/2020, avverrà secondo i criteri di seguito trascritti”.
I provvedimenti richiamati appaiono perfettamente coerenti con l’impianto precettivo dell’art.49, comma 5 bis, delle NOIF. Questa disposizione per la parte d’interesse prevede che: “Qualora al termine della regular season del Campionato Serie C, ovvero successivamente alla disputa dei relativi play out, prima della scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione indicato nel sistema Licenze Nazionali, si verifichi una delle seguenti circostanze; […] b) sanzione da parte degli organi di giustizia sportiva, che comporti l’esclusione di una società dal Campionato di serie C; […] in luogo delle società che si trovino in una delle predette fattispecie, potranno richiedere di essere riammesse le società che all’esito del campionato Serie C risultino retrocesse alla Lega Nazionale Dilettanti, che saranno individuate secondo criteri deliberati dal Consiglio Federale.”.
La data del 5 agosto 2020 coincide con il termine di presentazione delle domande di iscrizione al campionato e quindi solo a quella data è possibile accertare eventuali vuoti d’organico che possono essere colmati in base ai criteri definiti dal C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020. Anche la Pianese s.r.l. ha tentato di giovarsi di questa opportunità, sia pure senza successo, allorquando ebbe a chiedere la riammissione al campionato della Serie C 2020/2021 poiché due società non avevano dimostrato il possesso dei titoli di ammissione.
Le regole fissate dal C.U. n. 49/A del 5 agosto 2020 non sono invece mutuabili nella diversa fattispecie dedotta nel presente giudizio in cui, in data successiva alla scadenza del 5 agosto 2020, si sia verificata una situazione per la quale una società come l’AZ Picerno s.r.l. sia stata esclusa dal campionato della Serie C 2020/2021 per motivi disciplinari e per effetto di una sentenza divenuta definitiva il 31 agosto 2020.
In questo caso, infatti, non si è verificato un “vuoto di organico”, perché l’AZ Picerno s.r.l. non è stata esclusa dal campionato, ma se ne è disposta la retrocessione all’ultimo posto, il che ha determinato la necessità di rivedere la classifica del precedente campionato di serie C 2019/2020.
Ne è conseguito lo scorrimento della graduatoria che, in doverosa osservanza del principio del merito sportivo, ha determinato un avanzamento dell’A.S. Bisceglie s.r.l. in posizione utile per potere partecipare al prossimo campionato della Serie C 2020/2021.
Né si può ritenere che gli organi federali abbiano fatto un uso illogico o incongruo della discrezionalità tecnica ad essi assegnata, posto che le scelte adottate rispecchiano fedelmente le regole poste a monte dalla FIGC e dalla disciplina vigente.
Il diverso trattamento delle due diverse fattispecie del vuoto d’organico o della revisione della classifica finale di un campionato ha del resto trovato autorevole avallo da parte della giustizia amministrativa laddove si è statuito che: “nell’esercizio della sua potestà regolatoria, la Federazione ha dimostrato di utilizzare due distinte e non omologabili procedure di integrazione degli organici: a) il c.d. “ripescaggio” (affidato all’esperimento di apposita e formalizzata procedura selettiva, preordinata alla valorizzazione comparativa di plurimi criteri preferenziali ed operante, per prassi, per ovviare a “vacanze di organico […] determinatesi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato”: cfr. C.U.
n. 171/A); b) la “ammissione in via sostitutiva”, conseguente al (mero ed automatico) “scorrimento della graduatoria” (che trova applicazione nei casi in cui vicende disciplinari abbiano inciso sulla formazione delle classifiche, determinando l’insorgenza della necessità di ripristinare, nei limiti del possibile, la regolarità della situazione competitiva). La differenza – correlata alla evidenziata diversità dei presupposti non meno che delle alternative modalità operative – appare non solo perspicua, ma deve anche ritenersi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2958) non irragionevole né illogica, posto che: a) nel caso di diniego di rilascio della licenza, si verifica una effettiva “vacanza di organico”, poiché la società, che ha già legittimamente acquisito il titolo sportivo per partecipare al campionato di competenza, viene a perderlo in conseguenza della mancata ammissione; b) per contro, a fronte dell’intervento di un provvedimento disciplinare, gli effetti di quest’ultimo retroagiscono sul campionato concluso, modificando “ora per allora” la classifica finale, con il che la conseguente carenza di organico è, in tal caso, meramente “virtuale”, essendo la classifica destinata ad, essere, per l’appunto, automaticamente rimodulata ab origine mediante subentro, in sostituzione della società sanzionata, della nuova squadra. In definitiva, la scelta del criterio per l’integrazione del campionato non si palesa né causale né arbitraria, in quanto l’elemento discretivo per decidere se debba esperirsi una procedura comparativa ad hoc (quale è il “ripescaggio”) per la individuazione della squadra chiamata a colmare il vuoto di organico ovvero provvedersi mediante mero (e vincolato) scorrimento della classifica, è, dunque, esclusivamente ancorato alla genesi della carenza: di ordine amministrativo nel primo caso (in quanto correlato al meccanismo di rilascio delle licenze), di ordine disciplinare nel secondo.” (C.d.S., Sez. V, 7.9.2018, n. 5281).
L’ampia giurisprudenza citata dalla ricorrente a sostegno delle proprie ragioni non appare invece conferente rispetto al caso di specie poiché l’insieme delle decisioni riportate nel ricorso introduttivo del presente giudizio fanno riferimento ad ipotesi di richieste di riammissione derivate da vuoti d’organico, mentre nel caso delibato dalla decisione di questo Collegio di garanzia dello sport n. 60/2018 e, cioè, quando ancora non erano entrate in vigore le modifiche normative (risalenti al mese di aprile 2019), che hanno portato all’introduzione del comma 5 bis nell’art. 49 delle NOIF, si è verificata una situazione che appare speculare a quella esaminata nel presente giudizio, in quanto si è posto rimedio con lo scorrimento della graduatoria alla penalizzazione per motivi disciplinari di una società sportiva che ne aveva determinato la retrocessione.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 settembre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri F.to Giacomo Aiello
Depositato in Roma, in data 30 settembre 2020 .
Il Segretario
F.to Alvio La Face