CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 46/2020 del 4 settembre 2020 – ASD Barano Calcio/ASD Albanova Calcio/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti

Decisione n. 46

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 18/2020, presentato, in data 14 marzo 2020, da parte della ASD Barano Calcio, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Gaudioso, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano Aita,

 

 

contro

 

 

 

ASD  Albanova Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel giudizio federale dall’avv. Cesare Guglielmi,

 

 

e nei confronti di

 

 

 

ASD Mondragone Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

 

 

Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore,

 

 

 

Comitato Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

 

 

per l’annullamento della Decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, resa con dispositivo pubblicato nel C.U. n. 36/CST del 10 febbraio 2020 e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 37/CST del 14 febbraio 2020;

 

 

Visti gli atti del ricorso e la documentazione prodotta da parte ricorrente;

 

 

 

uditi, all’udienza del 23 luglio 2020, celebrata in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottato in data 29 maggio 2020, il difensore della parte ricorrente - ASD Barano Calcio

- avv. Gaetano Aita, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno il relatore, avv. Vito Branca.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso depositato in data 14 marzo 2020, la ASD Barano Calcio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo l’annullamento, previa sospensiva, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, resa con dispositivo pubblicato nel C.U. n. 36/CST del 10 febbraio 2020 e motivazioni pubblicate nel C.U. n. 37/CST del 14 febbraio 2020, con la quale la Corte medesima aveva respinto il reclamo proposto dalla odierna  ricorrente  confermando,  per  l’effetto,  la  pronuncia  del  Giudice  Sportivo  Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata nel C.U. n. 20/GST del 28 gennaio 2020, unitamente a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati, conseguenti e successivi. Loggetto  del  ricorso  portato  alla  cognizione  dell’odierno  Collegio  concerne  la  squalifica dell’atleta  Lepre  Enzo,  tesserato  nella  ASD  Albanova  Calcio,  che,  a  detta  della  società ricorrente, avrebbe partecipato in posizione irregolare alla gara del 12 gennaio 2020, Albanova- Barano, terminata sul campo con il punteggio di 3-1 in favore della squadra di casa. Sostiene parte ricorrente che la sanzione della squalifica, irrogata al calciatore dal Giudice Sportivo con

C.U. n. 20 del 26 settembre 2019, non si sarebbe dovuta scontare - come sostenuto dai Giudici Federali - nella gara immediatamente successiva a quella  reclamata e non omologata  dal Giudice Sportivo per errore tecnico (Albanova-Casoria del 6 gennaio 2020), ma in altra e diversa gara.

Tale ultima è stata individuata dalla società ricorrente nella gara Albanova-Barano del 12 gennaio 2020, immediatamente successiva al provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale del 9 gennaio 2020 - divenuto definitivo per omessa impugnazione nei termini - mediante il quale il Giudice federale aveva disposto la ripetizione della gara Albanova-Casoria del 6 gennaio 2020.

Con il primo motivo dell’odierno ricorso, la ASD Barano Calcio ha rilevato un vizio di omessa e insufficiente motivazione della decisione della Corte Sportiva dAppello, rilevante ex art. 54, comma 1, CGS-CONI, su un punto decisivo della controversia, ossia l’individuazione del momento in cui la sanzione della squalifica dovrebbe scontarsi con riferimento agli artt. 10 e 21 del Codice di Giustizia Sportiva. Nel secondo motivo è stata, invece, censurata la gravata pronuncia dappello per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 5, lett. C) e D) e comma 6, e 21, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.

In ragione della invocata pronuncia di annullamento, l’Associazione Sportiva ricorrente ha chiesto nei confronti della ASD Albanova Calcio l’irrogazione della sanzione  sportiva  della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

In via cautelare, parte ricorrente ha preliminarmente chiesto disporsi  la  sospensione dell’efficacia esecutiva della gravata pronuncia dappello, sostenendo la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, fatta salva ogni diversa valutazione del Collegio in ragione della sospensione dei campionati per l’emergenza Covid-19 alla data di presentazione del ricorso.

All’udienza del 23 luglio 2020, il Collegio ha rilevato la mancata costituzione in giudizio di parte resistente e dei controinteressati nei cui confronti è stato proposto l’odierno ricorso; la difesa dell’ASD Barano Calcio ha insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.

 

 

Considerato in diritto

Il ricorso proposto innanzi all’odierno Collegio di Garanzia dall’A.S.D. Barano Calcio ha ad oggetto la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania in data 10 febbraio 2020, pubblicata nel C.U. n. 36/CSAT di pari data, con motivazione resa nel successivo C.U. n. 37/CSAT del 14 febbraio 2020.

Con il gravato provvedimento, la Corte Sportiva di Appello, previa riunione dei ricorsi - proposti rispettivamente dall’odierna Associazione Sportiva ricorrente e dalla A.S. Mondragone - ha disposto il rigetto dei reclami introdotti dalle citate società, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale del 28 gennaio 2020.

Ed invero, con tale ultimo provvedimento il Giudice di Prime Cure aveva, parimenti, rigettato le impugnative proposte da Barano e Mondragone aventi ad oggetto le gare giocate da dette compagini contro la società Albanova Calcio, ed il risultato conseguito sul campo che, secondo le allora ricorrenti, sarebbe stato viziato a causa della partecipazione ad entrambe le gare di un calciatore (Enzo Lepre dell’Albanova) privo di titolo, non avendo l’atleta scontato il residuo di una sanzione disciplinare (squalifica di due giornate).

La cennata decisione del GST, come esposto, è stata confermata anche dalla Corte Sportiva di merito, aprendo, pertanto, l’odierna fase di legittimità sulla scorta del gravame unicamente proposto dal Barano Calcio, mediante la formulazione di n. 2 motivi di ricorso: si tratta, come già esposto in punto di fatto, di una prospettata censura relativa alla omessa o insufficiente motivazione della pronuncia impugnata ex art. 54, comma 1, CGS, oltrechè della presunta violazione e/o falsa applicazione, ad opera della Corte Territoriale, di norme di diritto, individuate negli artt. 10, comma 5, lett. c)-d), e comma 6, Codice di Giustizia Sportiva FIGC ed art. 21, comma 4, CGS cit.

Orbene, preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia di ASD Albanova Calcio, ASD Mondragone Calcio, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Campania, i quali, a fronte della regolare notifica del ricorso, non si sono costituiti in giudizio.

Ciò premesso e rilevato, il Collegio adito ritiene, tuttavia, precluso l’esame dei riferiti motivi, poiché il ricorso è prima facie viziato da evidente improcedibilità, unitamente ad altro profilo di inammissibilida intendersi assorbito nel primo vizio.

All’uopo osserva il Collegio che deve preliminarmente procedersi alla corretta - e concreta - individuazione dell’interesse ad agire che, nella fattispecie sottoposta al vaglio del decidente, non può certamente essere individuato nel mero accertamento della eventuale sussistenza della squalifica in capo all’atleta Enzo Lepre sic e simpliciter, bensì nelle dirette conseguenze sanzionatorie nei confronti della squadra avversaria e, soprattutto, negli ulteriori effetti in termini di classifica nel torneo in cui milita(va) il Barano Calcio, ossia il Campionato di Eccellenza stagione 2019-2020.

Ne proviene conferma dalla circostanza che nelle conclusioni formulate dalla società ricorrente è stato richiesto all’odierno Collegio di disporre la “conseguente irrogazione nei confronti della società SD Albanova Calcio della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-3” (cfr. ricorso Barano, pag. 13). Ed altra conferma di quanto precede può essere rinvenuta nella proposizione, ad opera della ricorrente, dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata. Il requisito del periculum in mora sarebbe sussistente, secondo la difesa del Barano Calcio, laddove “nelle more della definizione del procedimento potrebbe accadere che il campionato di Eccellenza si sia concluso atteso che lultima gara è fissata per il 19/04/2020, allesito della quale sarà stilata la classifica definitiva con le squadre retrocesse e quelle che parteciperanno ai play-off e play-out(cfr. ricorso Barano, pag. 12).

E’, pertanto, di tutta evidenza lo stretto collegamento effettuato dalla ricorrente tra l’esito dell’odierno ricorso e gli effetti dello stesso sulla classifica del campionato dEccellenza al quale l’ASD Barano Calcio ha partecipato nella stagione 2019/2020: collegamento che, peraltro, costituisce il concreto interesse ad una favorevole definizione del ricorso de quo, venuto comunque a mancare in costanza di giudizio per effetto dello ius superveniens.

Soccorre, infatti, l’art. 218 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020 - rubricato “Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici-, il quale ha testualmente previsto, al primo comma, che “In considerazione delleccezionale situazione determinatasi a  causa  dellemergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dellordinamento sportivo, provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020[](art. 218, comma 1, D.L. n. 34/2020).

In coerenza con il superiore dettato normativo - di chiara portata derogatoria ed eccezionale, oltrechè di effetto decisivo sulla stagione calcistica - la Lega Nazionale Dilettanti ha adottato una serie di provvedimenti aventi ad oggetto l’indicazione di criteri e regole univoci per la definizione dei campionati di calcio in corso, tra cui il Campionato di Eccellenza: 1) C.U. n. 303 LND del 21 maggio 2020, che recepisce il C.U. n. 197/A FIGC, in tema di interruzione definitiva dei campionati; 2) C.U. n. 314 LND del 10 giugno 2020, che recepisce il C.U. n. 214/A FIGC, in materia di conclusione e definizione dei campionati della Lega Nazionale Dilettanti (compreso quello di Eccellenza); 3) C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 sulla cristallizzazione delle classifiche. Una lettura sistematica dei citati provvedimenti federali consente di cogliere la evidente portata novativa delle norme ivi trasposte, poiché alla deliberazione della interruzione definitiva di tutte le competizioni sportive organizzate dalla LND, nel rispetto del superiore interesse alla salute pubblica, è seguito un successivo comunicato - il n. 214/A del 10 giugno 2020, già citato - che ha dettato criteri specifici per il Campionato di Eccellenza: “attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra”.

Lulteriore C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 costituisce, infine, norma di chiusura del nuovo sistema avendo disposto che “Le classifiche di tutti i Campionati della L.N.D. sono cristallizzate al momento della interruzione definitiva dello svolgimento delle competizioni sportive indette e organizzate dalla stessa Lega, sulla base dei risultati definitivamente omologati”.

Lattività deliberativo/organizzativa attuata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in virtù della delega conferita dal Legislatore Nazionale, ha quindi posto in essere un fenomeno di ius superveniens, ossia una successione normativa nel tempo atta ad operare nell’ambito dei criteri regolatori dello svolgimento dei campionati ed a ridefinirne precetti organizzativi e contenuti esecutivi: si tratta di un principio di carattere universale applicabile anche all’ordinamento sportivo.

Sul punto recente giurisprudenza di legittimità, sulla scorta di precedenti pronunce (ex multis, Cass. Civ., n. 20988 del 16.10.2015, Cass. Civ., n. 694 del 12.1.2018), ha sancito che lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione, alla luce del principio in forza del quale “Nel giudizio di legittimità, lo ius superveniens, che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dellordinamento soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso lindividuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria» (Cass. Civ., Ord. n. 30673 del 25.11.2019).

L’incidenza dello ius superveniens sulla pendenza di un giudizio - e sulla permanenza dell’interesse ad agire o a ricorrere - è stata parimenti affermata da condivisibile giurisprudenza amministrativa, laddove ha sancito che “la normazione sopravvenuta nel corso del procedimento amministrativo prima che sia pervenuto alla fase decisoria è ad esso applicabile, per lesigenza di ordine imperativo di rispettare la diversa valutazione degli interessi pubblici espressa dallo ius superveniens” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2498 del 16.04.2019).

In ordine alla fattispecie sottoposta all’esame del Collegio di Garanzia è accertato che le norme “ordinarie” relative alla definizione del Campionato di Eccellenza 2019/2020, anche relative al posizionamento finale in classifica di ciascuna squadra partecipante, hanno subito un intervento novativo di portata assorbente – legato all’emergenza COVID-19 – che ha, altresì, sancito un principio di cristallizzazione della classifica definita sulla scorta di nuovi criteri, peraltro divenuta immutabile in ragione della omessa successiva impugnazione ad opera della odierna ricorrente ASD Barano Calcio; criteri introdotti da ciascuno dei riportati Comunicati Ufficiali mediante i quali la Lega ha azionato il potere conferitole dal D.L. n. 34/2020.

L’intervenuta definitività della classifica del Campionato di Eccellenza 2019/2020, anche in virtù dell’assenza di rituali impugnazioni da parte dell’ASD Barano Calcio, priva l’odierno ricorso di una delle necessarie condizioni di procedibilità, ossia l’interesse ad agire, giacchè un eventuale accoglimento dello stesso non avrebbe alcuna incidenza sulla classifica come già definitivamente determinata dai Comunicati Ufficiali nn. 303, 314 e 324 LND.

Ed invero, sulla scorta del citato art. 218 del D.L. n. 34/2020, è stato adottato il “Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie, di cui al richiamato art. 218, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 38/23 del 10.6.2020, recante Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi allannullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici”, ivi compresa, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento, “la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi allorganizzazione, alla composizione e alle modalidi svolgimento delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione 2020/2021”.

La paralizzante carenza di interesse ad agire nell’odierno ricorso è, pertanto, ulteriormente evidente laddove l’odierna ricorrente ASD Barano Calcio non ha proceduto alla doverosa prodromica impugnazione dei cennati C.U. nn. 303, 314 e 324 LND mediante l’unico strumento processuale azionabile, ossia il ricorso di cui allart. 2 del Regolamento del 10 giugno 2020, da proporsi a pena di decadenza entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione dell’atto impugnato.

Il superiore vizio di improcedibilidel ricorso in esame assorbe, quindi, ogni ulteriore e differente motivo di pari incidenza e rilevanza.

Al riguardo e per completezza di trattazione, osserva comunque il Collegio che il gravame è in ogni caso inammissibile essendo stato erroneamente proposto solo contro la ASD Albanova Calcio (indirettamente individuata come parte resistente) e residualmente nei confronti di altri soggetti, tra cui la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti, che assumerebbero la diversa posizione processuale di controinteressati e non di resistenti.

Ed invero, la natura del ricorso innanzi al Collegio di Garanzia ed i principi che informano il processo sportivo anche nelle fasi di merito impongono di individuare come soggetto contro cui viene proposto il ricorso unicamente il soggetto sportivo - id est la Lega/Federazione nel processo sportivo - che ha emesso il provvedimento impugnato. Assume, invece, la posizione di controinteressato il soggetto sportivo privato che ha un interesse contrapposto a quello del ricorrente alla sopravvivenza del provvedimento impugnato.

Costituiscono, infatti, contraddittori necessari nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport - nella veste di parte resistente necessaria o parte intimata a cui va trasmessa copia del ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva - le singole Federazioni, ovvero le Leghe e la FIGC (cfr. CGS n. 26 del 17 luglio 2015), nonché i soggetti che curano l’organizzazione dei campionati di Lega Pro nei giudizi riguardanti gli atti o l’inerzia di questi ultimi (cfr. CGS n. 78 del

19 ottobre 2017), sicché la proposizione del ricorso  contro la parte privata, erroneamente individuata come destinataria della qualificazione di parte intimata, inficia irrimediabilmente, nei termini sopra riferiti, l’impugnazione de qua. 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Dichiara improcedibile il ricorso. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella Camera di consiglio virtuale, in data 23 luglio 2020.

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Vito Branca 

 

Depositato in Roma, in data 4 settembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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