CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/2020 del 3 settembre 2020 – Franco Brasili-Lorenzo Giacobbi-Giorgio Barbanera-Stefania Marini/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 45

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Dante D'Alessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 17/2020, in data 11 marzo 2020, dai signori Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini, Giorgio Barbanera, rappresentati e difesi dall’avv. Cristiano Novazio, presso il cui studio in Milano, Piazza Velasca, n. 6, sono elettivamente domiciliati;

contro

 

 

 

- la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, presso il cui studio in Roma, via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82 è elettivamente domiciliata;

 

 

avverso

la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Italiana Pallavolo, di cui al comunicato ufficiale n. 10 del 10 febbraio 2020, con la quale è stata irrogata al sig. Brasili la sanzione disciplinare della sospensione da ogni attivifederale per un periodo di 15 mesi e ai signori Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera la sanzione della sospensione da ogni attivifederale per un periodo di 13 mesi.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

uditi, nell’udienza del 7 luglio 2020, celebrata in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, giusta il decreto del Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, adottato in data 29 maggio 2020, il difensore delle parti ricorrenti - sigg. Franco Brasili, Lorenzo Giacobbi, Giorgio Barbanera, Flavio Patrizi e sig.ra Stefania Marini - avv. Cristiano Novazio; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito in videoconferenza, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno con prosieguo nel successivo giorno 8 luglio 2020, il relatore, cons. Giovanni Iannini.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. - Con ricorso depositato presso il Collegio di Garanzia dello Sport l’11 marzo 2020, i signori Franco Brasili, Fulvio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera hanno esposto:
  • di essere stati componenti del Consiglio Regionale del Comitato Regionale della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) Marche, eletto peil quadriennio 2017/2020, presieduto  dal sig. Franco Brasili;
  • che il 13 e 14 novembre 2018 è stata svolta, da parte della FIPAV, unattividi auditing sulla gestione amministrativa del Comitato Regionale della Marche;
  • che, in esito all’attividi cui sopra, in data 28 gennaio 2019, il Segretario Generale della FIPAV, Alberto Rabiti, ha richiesto al Presidente Franco Brasili documentazione e chiarimenti riguardo ad alcune anomalie che erano state riscontrate, comprendenti anche la contabilizzazione di costi e ricavi;
  • che l’11 marzo 2019 il Segretario Generale della FIPAV ha comunicato al Presidente del Comitato Regionale delle Marche che il Consiglio Federale, nelle date del 7 e 8 marzo 2019, ha deliberato di procedere alla nomina di un Commissario ad acta, nella persona del Vice Presidente Federale Giuseppe Manfredi, in sostituzione del Presidente del Comitato regionale, Franco Brasili, esclusivamente per la gestione delle attività amministrativo-contabili;
  • che in data 21 marzo 2019 ha avuto luogo il passaggio di consegne dal Presidente Brasili a Giuseppe Manfredi;
  • che il 4 aprile 2019 il Consiglio Regionale, su invito del Commissario ad acta, ha deliberato l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, corredato dalla relazione del Presidente e dalla relazione del Revisore dei Conti Regionale, dott. Alfredo Benedetti, il quale ha espresso parere favorevole all’approvazione del consuntivo 2018;
  • che il 28 maggio 2019 il Segretario Generale della FIPAV ha comunicato al Comitato Regionale Marche la decadenza del Consiglio Regionale e la revoca del Commissario ad acta Giuseppe Manfredi e la sua contestuale nomina a Commissario Straordinario del Comitato Regionale FIPAV Marche;
  • che successivamente, i signori Franco Brasili, Giorgio Barbanera, StefaniMarini, Flavio Patrizi e Lorenzo Giacobbi hanno ricevuto, da parte della Procura Federale, una comunicazione di conclusione delle indagini datata 1° ottobre 2019, in cui sono state contestate una serie di violazioni disciplinari.
  1. - Con atto in data 12 novembre 2019, il Procuratore Federale della FIPAV ha disposto il deferimento di:

A) Brasili Franco, Barbanera Giorgio, Marini Stefania, Giacobbi Lorenzo e Sorcinelli Gianluca: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, I c 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Arti l, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso, con esclusione di Sorcinelli Gianluca, allapprovazione, in data 4/4/2019 del Bilancio Consuntivo 2018 non rispondente alla reale situazione economico finanziaria del Comitato, omettendo o alterando tanto le poste attive quanto quelle passive, evidenziandosi crediti superiori e debiti inferiori al reale; con grave pregiudizio per la Federazione che tale bilancio ha inserito nella proprio Stato Patrimoniale, risultato così falsato; nonché per aver in concorso tra di loro, in violazione delle stesse norme, provveduto alla predisposizione e alla discussione sul Bilancio Consuntivo 2018 con colpevole ritardo rispetto al termine ultimo previsto per la trasmissione di detto bilancio agli Organi centrali della Federazione.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A,C e J dellArt. 102 Reg.Brasili Franco, Barbanera Giorgio, Marini Stefania, Patrizi Flavio, Giacobbi Lorenzo e Sorcinelli Gianluca: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Arti l, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso alla violazione dei diritti del dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo, buoni pasto per un controvalore calcolato in E 20.612,50 omettendo, anche, di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del Comitato, risultata così falsata.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dellArt. 102 Reg. GiurBrasili Franco, Barbanera Giorgio, Marini Stefania, Patrizi Flavio, Giacobbi Lorenzo e Sorcinelli Gianluca: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza di cui agli Art. 16 e 51 Statuto FIPAV, I e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 2, 8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria, concorso, nelle rispettive qualità, allepoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, alla gestione diretta, anche economica, dei Campionati di Categoria [1/13 e 11/14 sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionalmente all'uopo deputati, determinando una illecita sottrazione di competenze e di introiti economici in danno degli stessi Comitati.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg.”.

 

  1. - Il Tribunale Federale, con decisione del 5 dicembre 2019, pubblicata con le motivazioni in data 9 dicembre 2019, in accoglimento del deferimento, ha disposto la sanzione della sospensione per mesi 18 a carico del sig. Franco Brasili e per mesi 16 a carico di ciascuno dei consiglieri, ad eccezione del sig. Gianluca Sorcinelli, al quale è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi 2.

Gli odierni ricorrenti hanno proposto appello alla Corte Federale di Appello e, all’esito dell’udienza tenutasi in data 20 gennaio 2020, con decisione pubblicata in data 10 febbraio 2020, la Corte ha confermato la decisione di primo grado, riducendo lievemente le sanzioni irrogate ai ricorrenti, disponendo una sospensione per mesi 15 per il sig. Brasili e una sospensione per mesi 13 per i signori Patrizi, Giacobbi, Marini e Barbanera.

  1. - I signori Franco Brasili, Flavio Patrizi, Lorenzo Giacobbi, Stefania Marini e Giorgio Barbanera, ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, hanno proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per la riforma della decisione della Corte Federale dAppello.

A fondamento dell’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto: 

1)violazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, dell’art. 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte Federale dAppello avrebbe impedito ai ricorrenti di provare la propria innocenza o, comunque, l’assenza di una condotta disciplinarmente rilevante ad essi imputabile, negando in maniera immotivata lescussione dei testi Stefano Ercoletti, Vittorio Massimo Frano, Giuseppe Manfredi, Alfredo Benedetti e dei Presidenti dei Comitati Provinciali, secondo quanto richiesto dagli stessi ricorrenti.

La testimonianza di tali soggetti, secondo i ricorrenti, avrebbe avuto un ruolo determinante nell’accertamento della verità ed avrebbe fornito decisivi elementi a sostegno dell’assenza di condotte disciplinarmente rilevanti.

La Corte avrebbe avuto il dovere di svolgere un approfondimento istruttorio per arrivare ad una decisione giusta ed equa, anziché infliggere sanzioni così afflittive ed irragionevoli. Risulterebbero quindi violati i principi del contraddittorio e del giusto processo.

La motivazione sarebbe illogica, carente e contraddittoria nella parte in cui, con riferimento a quanto sostenuto dai ricorrenti nel reclamo, ha affermato che “...tali giustificazioni finiscono per dover essere tratte e ricavate da ragionamenti che si palesano meramente asseverati e non provati. Sarebbe anche non veritiero il rilievo secondo cui “... i tesserati, in questo come nel precedente giudizio, non pongano in discussione la veridicità delle circostanze di fatto loro contestate...”.

Nella motivazione delle decisione non vi sarebbe traccia delle argomentazioni difensive esposte nel reclamo, tali da confutare le contestazioni mosse ai ricorrenti sulle singole poste di bilancio, né verrebbe esplicitato il ragionamento svolto dalla Corte per giungere a fondare un giudizio di colpevolezza per gli odierni ricorrenti; anche sotto tale profilo la sentenza sarebbe gravemente viziata in punto motivazione.

2) Violazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 24 e 111 Cost., nonché dell’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva CONI e dell’art. 2 del Regolamento giurisdizionale FIPAV, omessa, carente, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione ai capi di incolpazione.

Mancherebbe ogni motivazione in ordine alle ragioni pele quali le condotte dei ricorrenti avrebbero reso opachi i bilanci federali, oltre che qualsiasi riferimento alla relazione del Revisore dei conti, Alfredo Benedetti, che aveva fondamentale importanza.

Il bilancio del Comitato Regionale delle Marche sarebbe regolarmente confluito nel bilancio della FIPAV, approvato dagli organi della Federazione e dal CONI senza alcun rilievo. Nessun rilievo sarebbe stato mosso anche dal Commissario ad acta Manfredi, ancora oggi Vice Presidente della FIPAV.

Non vi sarebbe stata alcuna colpevole inosservanza del termine del 25 febbraio 2019 fissato per l’approvazione del bilancio. Lo slittamento sarebbe stato determinato dagli accertamenti svolti da parte della Federazione e dalla fissazione di un termine al 28 febbraio 2019 per trasmettere documenti.

La Corte avrebbe completamente ignorato i Capi di incolpazione B e C.

 

Non sarebbe rilevabile alcuna violazione in relazione alla posizione dellErcoletti, che sarebbe un dipendente della Federazione e non già del Comitato.

Da qui la palese illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché delle ulteriori argomentazioni poste alla base della decisione in relazione ai capi di incolpazione.

Sarebbero stati gli stessi Comitati territoriali a chiedere, in sede di Consulta Regionale, che i campionati fossero gestiti dal Comitato Regionale.

  1. Violazione di norme di diritto ed in particolare del principio di proporzionalifra il fatto e la sanzione, di paridi trattamento e di gradualidella pena.

La Corte,  che pure aveva ritenuto  inadeguata  la sanzione di due mesi di sospensione al consigliere Sarcinelli, che si era astenuto nella votazione del bilancio, avrebbe violato i principi di proporzionalità, paridi trattamento ed equità, giacché, vista l’impossibilidi aumentare la sanzione a carico del Sarcinelli, avrebbe dovuto ridurre in maniera ben più rilevante la sanzione a carico degli odierni ricorrenti, al fine di evitare uneccessiva sproporzione.

I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo: 

  • in via principale, la riforma della decisione della Corte Federale dAppello impugnata, per violazione di norme di diritto nonché per omessa, carente, illogica, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, con conseguente annullamento o riduzione delle sanzioni irrogate;
  • in via subordinata, la riforma della decisione impugnata, con rinvio alla Corte Federale dAppello ed enunciazione del principio di diritto al quale la Corte dovrà attenersi.
  1. - Si è costituita la FIPAV che ha eccepito l’inammissibilidel ricorso e dei singoli motivi, in quanto diretti a censurare il merito della decisione impugnata, anziché a dedurre effettivi vizi di difetto di motivazione.

Nel merito la FIPAV ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ha concluso chiedendo che il ricorso sia respinto.

  1. - In esito all’udienza del 7 luglio 2020, svoltasi in modalità telematica, sentiti i difensori delle parti, come in epigrafe indicati, la causa è stata assegnata in decisione.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. - Il Tribunale Federale della FIPAV, con decisione del 5 dicembre 2019, per i fatti contestati, indicati nell’atto di deferimento i cui contenuti sono stati sommariamente richiamati nell’esposizione in fatto, ha disposto l’irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 18 a carico  di Franco Brasili  e di 16 mesi a carico  dei consiglieri, ad ecceziondi Gianluca Sarcinelli (che si era astenuto nella votazione del Bilancio), al quale è stata applicata la sanzione di 2 mesi di sospensione;

La Corte Federale dAppello, a seguito di reclamo proposto dai soggetti colpiti dalla sanzione, ad eccezione del Sarcinelli, con decisione del 10 febbraio 2020, ha confermato la responsabilidei reclamanti, pur riducendo la sanzione della sospensione a 16 mesi per Brasili e 13 mesi per gli altri.

8.  - Con il primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione del diritto di difesa, a causa dell’immotivato diniego di assunzione delle prove testimoniali richieste fin dall’inizio del procedimento dagli incolpati, nonché il difetto di illogicità e contraddittorietà della motivazione, che avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione le argomentazioni difensive esposte dagli interessati.

8.1.   Va detto che, rispetto a tale motivo, risulta  non fondata l’ecceziondi inammissibilità proposta dalla Federazione resistente, in quanto con esso sono dedotti unicamente vizi di difetto e illogicidi motivazione, oltre che di omessa pronuncia.

8.2.  Il motivo è fondato. 

Va rilevato preliminarmente che, a fronte di specifiche richieste istruttorie già formulate in primo grado e ribadite nel reclamo quali motivi di appello, sarebbe stato obbligo del giudicante esporre, con adeguata motivazione, le ragioni per le quali aveva ritenuto di non accoglierle, reputandole non rilevanti o, comunque, non ammissibili.

Nella decisione della Corte Federale dAppello non vè alcun riferimento alle richieste istruttorie formulate dai reclamanti.

Tale lacuna rileva sia sotto il profilo del difetto di motivazione, non risultando specificate le ragioni per le quali le prove testimoniali indicate dalle parti non siano state ritenute rilevanti ai fini della decisione, sia sotto quello dell’omessa pronuncia, trattandosi di richiesta non accolta in primo grado e riproposta in appello.

8.3.  Quanto agli ulteriori profili di difetto di motivazione richiamati dai ricorrenti, rileva il Collegio che, in effetti, a fronte delle articolate argomentazioni dedotte dai reclamanti, che riflettono in gran parte quelle richiamate nell’esposizione in fatto, la motivazione della pronuncia si limita, sostanzialmente, alle seguenti proposizioni:

-  le giustificazioni dei reclamanti sono ricavate da ragionamenti meramente asseverati e non provati;

-  i tesserati non hanno posto in discussione la veridicità delle circostanze di fatto contestate, ulteriormente dall’audizione del Brasili;

-   le condotte contestate hanno concorso a rendere opachi i bilanci del Comitato Regionale Marche e, di conseguenza, i bilanci della FIPAV;

-   è corretta l’osservazione dei reclamanti secondo cui è manifestamente sproporzionata la sanzione applicata ai reclamanti rispetto alla sanzione della sospensione di soli due mesi comminata al Sarcinelli, nonostante la responsabilità collegiale che il medesimo ha condiviso con gli altri membri del Consiglio e tuttavia tale sanzione non è più modificabile in aumento, per l’evidente ragione del suo avvenuto passaggio in giudicato a seguito della mancata interposizione dell'appello da parte della Procura Federale.

8.4.  Anche a voler prescindere dallinesattezza di alcune affermazioni, quale quella per la quale i reclamanti non hanno posto in discussione la veridicità delle circostanze di fatto contestate, appare palese lassoluta carenza della motivazione alla base della pronuncia, contenuta in poche righe fin troppo sintetiche, che non prende affatto in considerazione le articolate argomentazioni dei ricorrenti e si limita ad affermazioni di carattere generico che prescindono del tutto da unanalisi sia pur minima dei fatti, che non vengono richiamati, se non attraverso la menzione dei contenuti degli atti della Procura Federale e della decisione del Tribunale Federale.

8.5.  Né in alcun modo l’evidenziata carenza di motivazione può essere giustificata in relazione alla circostanza che le irregolarità amministrative e contabili oggetto del deferimento e delle conseguenti sanzioni sono state indicate nella relazione commissariale (peraltro richiamata nella decisione di primo grado).

8.6.  Lunico elemento sul quale si rinviene un maggior grado di specificità è quello relativo alla sproporzione tra la sanzione applicata ai reclamanti e quella irrogata al Sorcinelli.

Ma anche sotto questo profilo la decisione risulta censurabile per difetto di motivazione, giacché manca ogni argomentazione riguardo alla statuizione di una riduzione assai contenuta delle sanzioni applicate in relazione alla rilevata violazione del principio della responsabilità collegiale dei soggetti che componevano l’organo deliberante.

Da notare, al riguardo, che lirrogazione di una sanzione superiore ai dodici mesi determina l’applicazione dell’art. 22 dello Statuto FIPAV, che impedisce ai soggetti sanzionati di candidarsi per le cariche federali. A fronte della rilevata situazione di disparità sarebbe stata doverosa una più approfondita disamina delle ragioni alla base della sanzione, che implica le conseguenze di cui si è detto.

La pronuncia, pertanto, risulta afflitta da un grave difetto di motivazione, come lamentato dai ricorrenti.

9.  I motivi ritenuti fondati hanno carattere assorbente e, sulla base di essi, deve essere disposto l’accoglimento del ricorso e il rinvio alla Corte Federale d’Appello presso la FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito.

9.1.  Le spese del giudizio, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.

 

 

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale dAppello presso la FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito.

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a carico della FIPAV.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, in collegamento telematico, nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020.

 

 

 

 

Il Presidente                                                                                        Il Relatore

F.to Dante D'Alessio                                                                            F.to Giovanni Iannini

 

 

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2020. 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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