CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/2020 del 7 agosto 2020 – Procura Federale Federazione Italiana Rugby/Federazione Italiana Rugby – S.S. Grifony Rugby Oderzo -Riccardo Amadeus Fabris/Federazione Italiana Rugby

Decisione n. 38

 

          Anno 2020

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice Giovanni Iannini

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nei giudizi iscritti:

 

 

 

-- al R.G. ricorsi n. 9/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dal Procuratore Federale della Federazione Italiana Rugby (FIR), avv. Salvatore Bernardi,

 

 

nei confronti

 

 

 

del sig. Riccardo Amadeus Fabris, non costituitosi in giudizio; del sig. Andrea Barattin,non costituitosi in giudizio;

della società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d., non costituitasi in giudizio;

 

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 2 – s.s. 2019/2020, assunta dalla CFA FIR in data 13-14 gennaio u.s., con la quale la suddetta Corte, “in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale [avverso la decisione dell’organo di giustizia di primo grado endofederale], ritenuta la responsabilità dell'incolpato Fabris Riccardo Amadeus per le ipotesi di incolpazione previste dall'art. 27, comma 1, lett. q e dall'art. 20, comma 1, del R.G., lo ha condannato alla squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e all'interdizione per la durata di 1 anno, nel contempo rigettando il reclamo della Grifoni Rugby Oderzo A.S.D;

 

 

-- e al R.G. ricorsi n. 10/2020, presentato, in data 13 febbraio 2020, dalla società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. e dal sigRiccardo Amadeus Fabris, rappresentati dall’avv.  Fabio Pennisi,

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

 

 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione n. 2 s.s. 2019/2020, assunta dalla Corte Federale dAppello della FIR, pubblicata sul sito web federale in data 14 gennaio 2020 e comunicata, a mezzo pec, in pari data, nella parte in cui, con riferimento al sig. Fabris, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, ha inflitto, a carico dello stesso, la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e dell’interdizione per la durata di 1 anno, ritenuta sussistente la responsabilità dell’incolpato per le ipotesi di cui agli artt. 27, comma 1, lett. q, e 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIR, mentre, con riferimento alla società sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d., ha rigettato il reclamo proposto dalla medesima, confermando la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell’art. 20, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIR, irrogata dal Giudice di prime cure.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, nell'udienza del giorno 7 luglio 2020:

 

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2020, il Procuratore Federale FIR, avv. Salvatore Bernardi, per la ricorrente Procura Federale FIR; l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

  • quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2020, il difensore delle parti ricorrenti - S.S. Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. e sig. Riccardo Amadeus Fabris - avv. Fabio Pennisi; l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

 

 

udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno mediante collegamento in videoconferenza la Relatrice, prof. ssa Laura Santoro.

 

 

Ritenuto in Fatto

 

 

 

Con atto del 9 maggio 2019, veniva deferito per violazione degli artt. 27, co. 1, lett. q, 22, co. 1, 21, n. 1, e 20, n. 1, del Regolamento di Giustizia FIR il sig. Riccardo Amadeus Fabris perché ritenuto responsabile della lesione verificatasi durante l’incontro di rugby Pedemontana Livenza Rugby – Grifoni Rugby Oderzo del 16 dicembre 2018 ai danni del giocatore Marco Chesani, il quale, per effetto di un morso all’orecchio destro, subiva la recisione del lobo e di parte del padiglione. Con il medesimo atto veniva deferita, altresì, la società Grifoni Rugby Oderzo per violazione dell’art. 20, co. 6, R.G. FIR, a titolo di responsabilità oggettiva.

Il Tribunale Federale, con la decisione n. 5 s.s. 2019/2020, riteneva non accertata la responsabilità dell’incolpato sig. Fabris, mentre condannava la società Grifoni Rugby Oderzo alla sanzione pecuniaria di euro 500,00.

A seguito dei reclami proposti dalla Procura Federale e dalla società Grifoni Rugby Oderzo innanzi alla Corte Federale di Appello, questa, con la decisione n. 2 s.s. 2019/2020, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, ritenuta accertata la responsabilità del sig. Fabris per le ipotesi di incolpazione di cui agli artt. 27, co. 1, lett. q, e 20, co. 1, R.G., lo condannava alle sanzioni della squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e dell’interdizione per la durata di 1 anno, mentre confermava la condanna a carico della società Grifoni Rugby Oderzo.

Hanno proposto ricorso innanzi a questo Collegio il sig. Fabris e la società Grifoni Rugby Oderzo, da un lato, e la Procura Federale FIR, dall’altro.

Il sig. Fabris e la Grifoni Rugby Oderzo hanno articolato i seguenti motivi di ricorso: 

  1. Violazione e falsa applicazione dellart. 41 R.G. FIR in relazione all’utilizzo delle immagini video quale prova centrale per l’affermazione della responsabilità.

I ricorrenti lamentano la violazione dellart. 41 R.G. FIR, nella parte in cui prescrive che le “riprese televisive o filmate” utilizzabili nel giudizio a fini probatori debbano offrire piena garanzia tecnica e documentale, posto che la Corte Federale di Appello, respingendo l’eccezione promossa dagli stessi ricorrenti di inutilizzabilità delle riprese, aveva motivato nel senso che “l’eccezione di violazione della predetta disposizione non può esaurirsi nella mera lamentata assenza dei requisiti di piena garanzia tecnica e documentale, essendo il reclamante onerato di motivare gli elementi che portano a dubitare della veridicità delle immagini contenute nei filmati”.

I ricorrenti sostengono, invece, che non è onere della “parte incolpata di provare l’avvenuta alterazione delle immagini”, ma è compito del Giudice verificare preliminarmente la garanzia documentale e tecnica offerta dalle immagini”.

  1. Violazione e falsa applicazione dell’art.  2729 c.c.  e dell’art.  115 c.p.c. in relazione alla ricostruzione dell’azione di gioco in cui  si è verificata  la lesione; motivazione apparente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia oggetto di disputa tra le parti; mancato rispetto dello standard probatorio del procedimento disciplinare sportivo.

I ricorrenti denunciano che “la ricostruzione dell’azione di gioco” operata dalla Corte Federale di Appello “è farraginosa e si concreta in un assunto indimostrato, ovverosia affetta da una mancata motivazione, perché non è dato comprendere da quali elementi la Corte ha desunto il descritto andamento della mischia”. I ricorrenti lamentano sul punto che “non sussiste la gravità, precisione e concordanza della presunzione che Fabris possa essere il responsabile per il solo fatto che era di fronte a Chesani all’inizio della mischia”, stante “l’incertezza degli elementi indiziari”.

  1. Mancato esame di prove decisive ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti; violazione del giusto processo. Omessa considerazione di ogni prova. Violazione dellart. 2, comma 6, CGS CONI e dell’art. 115 c.p.c.; motivazione assente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia oggetto di disputa.

I ricorrenti sul punto lamentano che Nonostante la natura di azione indiziaria, la Corte ha offerto una lettura unilaterale delle presunzioni considerate, omettendo di esaminare le numerose altre che conducevano inequivocabilmente ad un esito opposto del giudizio”.

  1. Ingiustizia dell’applicazione dell’interdizione di 1 anno – violazione e falsa applicazione degli artt. 20.1 e 27.1, lett. q, R.G. FIR; violazione del principio del giusto processo.

I ricorrenti lamentano che la Corte Federale di Appello, applicando gli artt. 20, co.1, e 27, co. 1, lett. q, in punto di irrogazione della sanzione, avrebbe errato nel ritenere che “una stessa condotta possa integrare i due diversi illeciti in considerazione dell’oggetto delle norme, la diversità del bene protetto e la diversità delle sanzioni inflitte. A giudizio dei ricorrenti detto ragionamento costituirebbe “violazione del generale principio di tipicità delle condotte illecite e dell’art. 25 RdG che individua fattispecie tipiche di illeciti realizzati nel corso delle gare, tra cui non ricomprende la violazione dell’art. 20 RdG.

  1. Ingiustizia della condanna della società per responsabilioggettiva. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20.1, 25 e 27.1, lett. q, R.G. FIR; violazione del principio del giusto processo.

I ricorrenti sul punto rilevano che “Dalla ingiusta condanna di Fabris per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza consegue quella altrettanto ingiusta della Società Oderzo Rugby per responsabilioggettiva”, sul presupposto che “le società non rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti tecnici dei propri tesserati.

I ricorrenti, in conclusione, chiedono l’annullamento della decisione impugnata con conseguente loro proscioglimento.

La Procura Federale della FIR ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello per i seguenti motivi:

1) Carenza assoluta di motivazione nella parte in cui quantifica le sanzioni irrogate; violazione dei principi di giustizia sportiva.

2) Contraddittorietà nell’iter logico seguito al fine dellirrogazione delle sanzioni.

3) Eccesso di discrezionalità e lesione dei principi di proporzionalità della sanzione e di parità di trattamento e continuità con le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia della FIR.

La Procura Federale lamenta che la Corte Federale di Appello avrebbe irrogato sanzioni lievi, nonché in assoluto contrasto con la qualificazione dei fatti e l’iter logico esposti dalla stessa Corte. La Procura Federale rileva sul punto che “L’irrogazione di sanzioni così lievi” a carico del sig. Fabris “si pone in contrasto – per disparità di trattamento – anche con la sanzione irrogata per responsabilioggettiva, con il medesimo provvedimento, alla soc. Grifoni Rugby Oderzo”, posto che questultima “è stata condannata alla pena massima prevista per la responsabilità ascrittale (…) mentre all’incolpato Fabris è stata inflitta una sanzione sensibilmente più vicina ai minimi previsti”.

La Procura Federale denuncia, altresì, che “la sanzione irrogata al Fabris appare incongrua e non coerente anche rispetto ad altre sanzioni irrogate ad altri tesserati per violazione dell’art. 27, lett. q.

La Procura Federale lamenta, inoltre, l’erroneidella decisione della CFA di rigetto delle richieste di irrogazione di sanzioni rispettivamente ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 22 R.G., osservando al riguardo che, quanto all’art. 21, “Ai fini dell’integrazione della violazione, il dato testuale della norma non consente di rinvenire la necessidel perseguimento di un fine ulteriore e/o della volontà (ma nemmeno della coscienza) di ledere l’immagine o la reputazione della FIR, dei suoi organi e/o dei suoi enti, essendo sufficiente un comportamento che in concreto abbia comportato tale lesione” e, quanto all’art. 22, “non è condivisibile, ed è in aperta contraddizione con l’accertamento del fatto compiuto nella prima parte della sentenza, l’assunto secondo cui il Fabris non avrebbe provocato volontariamente il crollo della mischia”.

La Procura Federale ha contestato, infine, il computo del termine a quo per l’esercizio dell’azione disciplinare operato dalla CFA, la quale ha ritenuto che “l’azione avrebbe dovuto essere esercitata entro il 21 marzo 2019”, ma “il lasso temporale compreso tra tale scadenza di detto termine e la data di effettivo esercizio dell’azione (8 maggio 2019) appare di unesiguità tale (19 giorni)” da non inficiare l’azione medesima.

La Procura Federale osserva in proposito che “Nell’effettuare il predetto conteggio la Corte erra palesemente facendo decorrere il termine di 30 giorni dallo spirare del termine concesso alle parti per inviare una memoria contenuto nell’intendimento di deferimento, senza tenere conto “della richiesta di audizione effettuata dal tesserato Barattin.

La Procura Federale chiede, in conclusione, che sia annullata e/o riformata la decisione impugnata e, per l’effetto, che siano irrogate le sanzioni richieste dal Procuratore Federale a carico degli incolpati così come formulate in primo e secondo grado; in via gradata che sia decisa la controversia con la condanna degli incolpati alle sanzioni ritenute più corrette, ovvero, se del caso, che sia disposto il rinvio alla CFA in diversa composizione.

Con atto di costituzione nel giudizio promosso dai ricorrenti Fabris e Grifoni Rugby Oderzo, la FIR ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso “in quanto volto a richiedere al Collegio di Garanzia di rivalutare l’attiviistruttoria e le risultanze probatorie emerse nel procedimento disciplinare”. La stessa FIR ne ha, inoltre, eccepito l’infondatezza in fatto e in diritto chiedendone in conclusione il rigetto, con “vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese al 15%, oltre all’IVA, C.A. come per legge”.

Con atto di costituzione nel giudizio promosso dalla Procura Federale, la FIR ha chiesto “che il ricorso presentato dalla Procura Federale () venga accolto, stante la gravità dei comportamenti adottati dal Sig. Riccardo Amadeus Fabris, e la sussistenza (…) delle violazioni da parte del predetto tesserato degli art. 21 e 22 del Regolamento di Giustizia FIR, avendo la Procura Federale dimostrato attraverso gli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio che il Fabris faceva volontariamente crollare la mischia avversaria al fine di ottenere un indebito vantaggio.

La FIR ha chiesto, infine, che anche “l’ultimo motivo di ricorso formulato dalla Procura Federale in merito al termine per lesercizio dell’azione” sia accolto, stante che detto termine “va fatto decorrere dal momento in cui veniva svolta laudizione del Sig. Andrea Barattin dinanzi al Procuratore Federale, ovvero dal 10 aprile 2019 (). Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre al rimborso delle spese al 15%, oltre all’IVA, C.A. come per legge”.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

1.  Si deve preliminarmente disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe, tenuto conto della loro connessione oggettiva e soggettiva.

2.  La Sezione ritiene di dover esaminare prima il ricorso n. 10 del 2020, proposto dal sig. Fabris e dalla società Grifoni Rugby Oderzo.

3.  Con il primo motivo, come si è prima ricordato, i ricorrenti hanno lamentato la violazione e falsa applicazione dellart. 41 R.G. FIR in relazione all’utilizzo delle immagini video quale prova centrale per l’affermazione della loro responsabilità.

3.1.  Al riguardo, si osserva che l’art. 41 R.G. FIR, nel prevedere che “Gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare () riprese televisive o filmate, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale”, non impone che il giudice debba dar conto esplicitamente alle parti della verifica svolta in ordine alla rispondenza delle riprese al requisito sopra detto, né, daltra parte, prescrive specifiche condizioni nelle quali la “piena garanzia tecnica e documentale” si sostanzia. Per utilizzare tale strumento di prova deve ritenersi quindi sufficiente che gli organi di giustizia ritengano che le riprese acquisite agli atti siano sufficientemente chiare ed attendibili e che siano in grado di costituire un elemento probatorio integrativo degli ulteriori elementi raccolti.

Pertanto, l’utilizzo dei filmati da parte della Corte Federale di Appello, nella valutazione degli elementi del giudizio de quo, deve ritenersi rispondente ad una valutazione di merito, sia per quanto riguarda l’opportunità di utilizzare le riprese sia in relazione al convincimento che da tali riprese ha tratto l’organo di giustizia, e tali valutazioni devono ritenersi insindacabili in questa sede in quanto estranee al perimetro della competenza del Collegio di Garanzia dello Sport.

  1. Analogamente è a dirsi in merito al secondo motivo di ricorso, con il quale si è lamentata l’errata ricostruzione dell’azione di gioco da parte della Corte Federale di Appello e l’insussistenza degli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a soddisfare lo standard probatorio richiesto per l’accertamento della responsabilità disciplinare.

4.1.  E’, infatti, inammissibile il motivo con il quale si chiede nella sostanza un riesame dei fatti attraverso una descrizione degli stessi alternativa a quella accertata nei precedenti gradi di giudizio, come unanimemente statuito dalla giurisprudenza di questo Collegio (v., ex multis, SS.UU., n. 35/2015 e n. 19/2017).

4.2.  Un tale giudizio, infatti, esorbita dall’ambito della competenza del Collegio di Garanzia, il quale non può rinnovare valutazioni di merito sostituendosi al giudice endofederale nella ricostruzione dei fatti e/o nella valutazione delle prove raccolte.

5.  Alla luce del principio sopra espresso, risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso, con il quale formalmente si lamenta il mancato esame di prove decisive ai fini di una diversa ricostruzione dei fatti”, ma nella sostanza si censura la valutazione di tale prove operata dalla Corte Federale di Appello.

5.1.   Così come sopra ricordato, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Collegio di Garanzia, non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze riguardanti la valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte di Appello Federale in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio (in questo senso, ex multis, v. le decisioni nn. 53/2016, 14/2016, 58/2015).

La verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità – così come affermato anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio (decisione 2 febbraio 2018, n. 5) non può mai, infatti, “debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in una ricostruzione dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione ().

Tali principi si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo la quale “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, 10.10.2011, n. 20802; conf. Cass., nn. 42/09, 4391/07, 16346/07 e 21412/06, 9662/01; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. lavoro, 23.2.2015, n. 3535). Più specificamente, per quanto attiene alla prova per testi, la Cassazione ha chiarito che sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni, sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purché adeguatamente motivata (Cass., nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62), non esistendo nell'ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass., n. 938/63).

6. Atteso che la sanzione irrogata rientra nell’ambito di quelle astrattamente applicabili in relazione alla fattispecie contestata, la sua determinazione non può formare oggetto di censura, perché ciò significherebbe riconoscere a questo Collegio il potere di sostituirsi al Giudice Federale nella determinazione della sanzione ritenuta più congrua (in questo senso, v. Coll. Garanzia, n. 14/2015; Coll. Gar., n. 13/2017, ove si ribadisce che la “concreta determinazione [della sanzione] è rimessa alla valutazione del Giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove si collochi nell’ambito stabilito dalla norma sanzionatoria e sia assistita da una congrua motivazione”).

6.1.  Sul punto va, altresì, precisato che l’irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. q, e dell’art. 20, co. 1, R.G., non costituisce violazione dell’art. 25 dello stesso R.G., contrariamente a quanto, invece, sostenuto dai ricorrenti, né tantomeno violazione di un preteso principio di tipicità delle condotte illecite. Tale principio, infatti, non assiste gli illeciti disciplinari, che, al contrario, sono atipici, stante l’atipicità del canone generale della lealtà sportiva. Lart. 25 R.G. FIR tipicizza, infatti, non già gli illeciti disciplinari in genere, bengli illeciti tecnici, che consistono, comè noto, “nelle violazioni delle norme federali e delle regole del gioco, commesse durante lo svolgimento della gara o in occasione della stessa”.

7.  Va, peraltro, precisato che l’applicazione del principio di lealtà, che ha natura squisitamente cogente, non riveste carattere necessariamente residuale nel giudizio disciplinare sportivo. In altri termini, il principio di lealtà, quale espressione di unesigenza immanente che rappresenta lo spirito stesso dell’agonismo e dello sport, non si limita a disciplinare fattispecie apparentemente non previste e, comunque, a colorare e conformare l’interpretazione di tutte le regole federali, ma la sua violazione è idonea, a mettere capo a fattispecie di responsabiliche possono coesistere con l’accertamento di singole fattispecie di illecito disciplinare e, nella specie, di illecito tecnico. Perché la condotta sleale possa essere configurata quale illecito disciplinare deve rivestire tutti i caratteri di un vero e proprio attentato e tradimento allo spirito dello sport e deve, quindi, caratterizzarsi  per  la  sua  particolare  e  accertata  gravità,  che  sostanzialmente  la  rende incompatibile con l’esercizio della pratica sportiva e, per l’appunto, con lo spirito che la anima.

7.1.  Nel caso de quo, tale accertamento è stato compiutamente operato dalla Corte Federale di Appello con la valutazione del comportamento ascritto alla responsabilità dell’incolpato come di particolare gravità “per aver causato una gravissima lesione al suo avversario e contemporaneamente una gravissima lesione della reputazione e della dignità dello sport del Rugby e della F.I.R. e della loro immagine”.

8.   Lultimo motivo di ricorso, concernente l’asserita ingiustizia della condanna della società ricorrente a titolo di responsabilità oggettiva, è anchesso non meritorio di accoglimento. I ricorrenti sostengono sul punto che “le società non rispondono a titolo di responsabilità oggettiva per gli illeciti tecnici dei propri tesserati”.

Tale argomento risulta smentito dal tenore dello stesso art. 30 R.G. FIR, che disciplina  la responsabilioggettiva dei soggetti affiliati i cui tesserati o sostenitori abbiano determinato o concorso a determinare fatti disciplinarmente rilevanti, tra l’altro, in occasione della gara. Si consideri, ad esempio, come l’art. 27, co. 1, lett. c, con riguardo al tesserato partecipante agonisticamente alla gara”, così come parimenti l’art. 28, co. 1, lett. c, in riferimento al “tesserato non partecipante agonisticamente alla gara, prevedano quale fattispecie di illecito tecnico il proferire parole offensive, ovvero tenere un comportamento irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, e l’art. 30, co. 1, lett. a, riconosca, al contempo, quale fattispecie di responsabilità oggettiva a carico della società, quella in cui “sia stato ingiuriato un ufficiale di gara” dai propri tesserati.

9.  Con riguardo ai motivi del ricorso n. 9 del 2020, proposto dalla Procura Federale, si osserva quanto segue.

9.1.   Con il primo motivo, la Procura Federale lamenta che la Corte Federale di Appello immotivatamente avrebbe irrogato sanzioni lievi rispetto al trattamento sanzionatorio previsto dal legislatore federale (da 1 mese a 3 anni di interdizione per la violazione dell’art. 20 e da 6 mesi a 2 anni di squalifica per la violazione dell’art. 27, con previsione della facoltà di aumento da un terzo alla metà per circostanze - a giudizio della Procura Federale - rinvenibili nel caso in specie).

9.2.  Il sindacato di legittimità entro i cui limiti può svolgersi il giudizio di questo Collegio, comè pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza dello stesso Collegio e già sopra ricordato, esula dalla valutazione in ordine all’entità o alla misura della sanzione irrogata dai giudici endofederali, nonché delle circostanze di fatto sulle quali si fonda l’accertamento della responsabilità (v., in questo senso, ex multis, SS.UU., 1° ottobre 2018, n. 63, in cui è detto che “innanzi a questo Collegio non sono scrutinabili motivi con cui si muovono censure di merito relative alla congruità della sanzione comminata, richiamando nello specifico la massima della precedente decisione delle stesse SS.UU, n. 2/2016, secondo cui “la legittimità della misura di una sanzione può essere valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza”).

9.3.  Nel caso in esame non appare sussistere alcuna delle due ipotesi sopra indicate (violazione dei presupposti di fatto o di diritto e manifesta irragionevolezza), giacché dalla decisione della Corte Federale di Appello è dato ricavare l’iter logico argomentativo sul quale si fonda l’accertamento della responsabilità, pur nel rispetto della forma sintetica di redazione del provvedimento prescritta dall’art. 2, co. 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

10.Con riguardo, infine, al motivo di ricorso concernente la violazione dellart. 21 R.G., si osserva quanto segue. Lart. 21 R.G. prescrive che “Efatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale.

10.1.  La CFA sul punto ha osservato che la ratio della citata disposizione è quella di “sanzionare le “dichiarazioni lesive” (come reso palese anche dalla sua rubrica) poste in essere attraverso comunicazioni verbali (giudizi o rilievi) ovvero condotte c.d. significative (comportamenti); in ogni caso, l’azione in cui si concreta l’illecito deve avere come proprio fine la volontà di trasmettere un pensiero, unopinione o una valutazione idonei a ledere la reputazione e la dignità della F.I.R., dei suoi organi e strutture, nonché degli altri soggetti dell’ordinamento federale (); in assenza di prova di una simile finalità dell’azione del Fabris, il comportamento dal medesimo posto in essere non costituisce violazione della citata disposizione”.

10.2.  La Procura Federale, nel contestare la motivazione suddetta, afferma che “il dato testuale della norma non consente di rinvenire la necessità del perseguimento di un fine ulteriore e/o della volontà (ma nemmeno la coscienza) di ledere l’immagine o la reputazione della FIR, dei suoi organi e dei suoi enti, essendo sufficiente un comportamento che in concreto abbia comportato tale lesione”. Così facendo, la Procura Federale assegna alla motivazione della Corte Federale di Appello il significato di ritenere necessario, ai fini dell’accertamento dell’illecito in esame, l’elemento del dolo specifico riferito alla finalidi ledere l’immagine o la reputazione della FIR, che, invece, non è requisito prescritto dall’art. 27 R.G., né, invero, la CFA ha inteso considerare come tale.

10.3.  Infatti, la norma de qua, come correttamente interpretata dalla CFA, mira a sanzionare le “dichiarazioni lesive” della reputazione o della dignità della Federazione, non anche ogni comportamento che indirettamente possa determinare l’effetto giudicato lesivo, e la responsabilità disciplinare è correlata alla volontà di attuare una dichiarazione che, a seguito dell’accertamento giudiziale, risulti idonea a determinare l’effetto lesivo, non già alla volontà di attuare la lesione, come  invece erroneamente riferito dalla Procura Federale in punto di interpretazione della motivazione della CFA.

  1. In relazione all’ultimo motivo di ricorso formulato dalla Procura Federale si deve osservare che la correzione del dies a quo nel senso giustamente indicato dalla stessa Procura non esplica alcuna incidenza modificativa della decisione assunta dalla CFA.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva e soggettiva. 

 

Dichiara inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2020 (PF FIR/FIR e altri). Nulla per le spese.

Respinge il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2020 (Grifoni Rugby Oderzo e Fabris/FIR).

 

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 600,00, oltre accessori di legge, in favore della FIR.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso nelle camere di consiglio del 7 e 8 luglio 2020. 

 

 

 

Il Presidente                                                                                  La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Laura Santoro 

 

 

Depositato in Roma, in data 7 agosto 2020.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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