CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/2020 del 30 novembre 2020 – Silvestro Geraci/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 59
Anno 2020
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Michele Fasano - Relatore
Silvio Martuccelli
Vincenzo Nunziata
Angelo Piazza - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2019, presentato, in data 21 ottobre 2019, dal sig. Silvestro Geraci, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Ulivi e Stefano Pellacani,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC, III^ Sezione, di cui al C.U. n. 024 CFA del 27 settembre 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal sig. Silvestro Geraci avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 78 del 25 giugno 2019, e confermata la sanzione di dieci mesi di squalifica.
Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto altresì che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;
viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
udito in videoconferenza, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, il relatore, avv. Oreste Michele Fasano.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 21 ottobre 2019, il sig. Silvestro Geraci ha impugnato la decisione della Corte Federale d’Appello, III^ Sezione, di cui al C.U. n. 024 del 27 settembre 2019, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Regionale C.R. Toscana, con decisione di cui al C.U. n. 78 del 25 giugno 2019, per il mancato rispetto del “vincolo di giustizia” nonché per l’illegittimità degli accordi relativi agli importi pattuiti con la società di appartenenza.
Il sig. Silvestro Geraci - nella stagione 2017/2018 tesserato con la società S.S.D. Castelfiorentino, militante nel Campionato Regionale di eccellenza Toscana - il 15 dicembre 2017 sottoscriveva un accordo in forma di scrittura privata con la società di appartenenza che prevedeva la corresponsione di € 1.000,00 mensili per il periodo compreso fra gennaio e aprile 2018, oltre la disponibilità di un alloggio e il pagamento delle relative utenze.
In data 29 giugno 2018, il ricorrente diffidava formalmente la società S.S.D. Castelfiorentino a corrispondergli € 1.500,00, oltre spese legali, e, a fronte del mancato pagamento, il 3 agosto 2018, chiedeva alla FIGC - che gliela negava - l’autorizzazione a rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria per il recupero degli importi rivendicati per le prestazioni sportive rese durante il campionato. Nonostante il diniego dell’autorizzazione ad agire giudizialmente da parte del Consiglio Federale, comunicato con nota del Segretario Generale della FIGC, in data 11 settembre 2018, il ricorrente si rivolgeva ugualmente al Giudice di Pace di Massa chiedendo l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della società S.S.D. Castelfiorentino e, successivamente, ottenutane l’emissione, promuoveva, nei confronti di quest’ultima, azione esecutiva davanti al Tribunale di Firenze con atto di pignoramento presso terzi.
Tali comportamenti sono stati oggetto di indagine da parte della Procura Federale, la quale deferiva l’atleta davanti al Tribunale Federale Territoriale C.R. Toscana, che, all’esito dell’istruttoria, con decisione di cui al C.U. n. 78 del 25 giugno 2019, condannava il sig. Silvestro Geraci a dieci mesi di squalifica e gli infliggeva l’ammenda di € 500,00.
La decisione veniva impugnata dal ricorrente davanti alla Corte Federale d’Appello che, con decisione di cui al C.U. n. 024 del 25 luglio 2019, rigettava il ricorso del calciatore, confermando la decisione del giudice di prime cure.
Considerato in diritto
A sostegno del ricorso, il ricorrente formula due motivi di impugnazione:
1) “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 Noif e 43 comma 2 del Regolamento LND in relazione all’art. 1-bis comma 1 e 15 CGS e art. 30 comma 2 Statuto Federale di cui al capo d’incolpazione nr. 1 dell’atto di deferimento”.
Il ricorrente censura la decisione della Corte Federale d’Appello nella parte in cui lo sanziona per la violazione del “vincolo di giustizia, non ritendendo applicabile al caso di specie l’art. 94 delle NOIF, nella parte in cui vieta, al primo comma, “gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale” ed in cui, al secondo comma, deroga a tale divieto disponendo che “le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano, escluse le azioni aventi ad oggetto la corresponsione di premi diversi da quelli previsti dal precedente articolo 93, comma 1, tra quelle previste dall’art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.”.
Il calciatore si duole, inoltre, dell’erronea applicazione, da parte della Corte Federale d’Appello, dell’art. 43, comma due, del Regolamento LND, il quale dispone che “sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme”. Secondo la difesa del ricorrente, in particolare, l’accordo economico de quo, sarebbe legittimo, in quanto non avrebbe natura retributiva, ma andrebbe considerato alla stregua di un rimborso spese, consentito, ai sensi dell’art. 94ter delle NOIF, il quale dispone che “i calciatori/calciatrici tesserati/e per società della Lega Nazionale Dilettanti che disputano il Campionato Nazionale di serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati di Serie A, Serie A2 maschili e Serie A Femminile della Divisione calcio a Cinque, devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo, accordi economici annuali relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi possono anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l’erogazione di una somma lorda annuale da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente”. Dunque, insiste nel ritenere che “nell’ipotesi in cui venga accertato l’accordo economico tra le parti, non vi è necessità alcuna di ottenere (né richiedere) l’autorizzazione del Consiglio Federale e non si individua assolutamente un illecito per la violazione della clausola compromissoria”.
Il ricorrente censura, infine, la decisione della Corte Federale d’Appello per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 94 Noif e 43 comma 2 del Regolamento LND in relazione all’art. 8, comma 11, del CGS rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica” oggi art. 31 comma 8 nuovo CGS di cui al capo d’incolpazione nr. 2 dell’atto di deferimento”, nella parte in cui viene confermata la decisione del Tribunale Federale di sanzionare con quattro mesi di squalifica il sig. Silvestro Geraci a causa della pattuizione illecita. Secondo quanto esposto nella doglianza oggetto del presente ricorso, la squalifica di quattro mesi non sarebbe congrua rispetto alla violazione commessa, dal momento che, secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 8, “i tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese”.
Le doglianze non sono fondate.
Infatti, la norma richiamata dal ricorrente, legittimante a suo giudizio l’accordo economico sottoscritto con la S.S.D. Castelfiorentino, fa riferimento esclusivamente ai Campionati Nazionali indetti dalla Lega, categoria alla quale certamente non appartiene il Campionato Regionale di Eccellenza Toscana, nel quale militava il ricorrente al tempo dei fatti. Inoltre, l’accordo sottoscritto dalle parti non lascia trasparire alcuna natura indennitaria, ma svela, a tutti gli effetti, un accordo retributivo avente ad oggetto le prestazioni sportive del sig. Silvestro Geraci. È opportuno, in tale prospettiva, citare il contenuto dei commi 2 e 3 dell’art.
29 delle NOIF, che, per quanto concerne i calciatori «non professionisti», esclude la possibilità di “ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato” e, quanto ai rimborsi spese, le indennità di trasferta e le voci premiali, afferma che questi possano “essere erogati esclusivamente ai calciatori tesserati per società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., e alle calciatrici e allenatori tesserati per società partecipanti ai campionati nazionali della Divisione Calcio femminile, nel rispetto della legislazione fiscale vigente ed avuto anche riguardo a quanto previsto dal C.I.O. e dalla FIFA”. Alla luce della lettura normativa, nonché delle superiori considerazioni, risulta accertata, oltre che l’illegittimità, la nullità dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, che non lascia dubbi circa la natura retributiva del compenso rivendicato dal sig. Silvestro Geraci, che non può essere considerato in nessun caso alla stregua di un rimborso spese, che, secondo quanto accertato dall’Ufficio indagini della Procura Federale, non risultano documentate. Quanto all’invocata deroga di cui all’art. 94, comma 2, delle NOIF, questa, per i motivi esposti, non può trovare applicazione al caso di specie.
2) Inammissibile e, comunque, infondato è anche il secondo motivo di censura, relativo all’entità della sanzione irrogata. La misura della sanzione è una valutazione relativa al merito e, dunque, estranea all’autorità del Collegio di Garanzia. È pacifico al riguardo che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura della sanzione solo se questa è irrogata in palese violazione di presupposti di fatto e di diritto. Nel caso di specie questo Collegio non rileva violazione, né errata applicazione, delle norme di diritto sportivo da parte dei giudici di merito, che hanno ritenuto, con valutazione insindacabile in questa sede, la sanzione congrua.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Oreste Michele Fasano
Depositato in Roma, in data 30 novembre 2020.
Il Segretario
F.to Alvio La Face