CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 60/2020 del 30 novembre 2020 – Domenico Madeo/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Alfieri Asti

Decisione n. 60

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Oreste Michele Fasano - Relatore

Silvio Martuccelli

Vincenzo Nunziata

Angelo Piazza - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2019, presentato, in data 26 ottobre 2019, dal sig. Domenico Madeo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cristina Varano e Roberto Di Bisceglie,

 

 

 

contro

 

 

 

    • la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano La Porta,

 

 

    • la società ASD Alfieri Asti, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;

 

 

avverso

la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale dAppello FIGC, di cui al C.U. n. 023 CFA del 27 settembre 2019, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto dal sig. Domenico Madeo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle dAosta, di cui al C.U. n. 79 del 20 giugno 2019, e confermata la sanzione di quattro anni di inibizione.

Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto altresì che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;

 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

udito in videoconferenza, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, il relatore, avv. Oreste Michele Fasano.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

Con ricorso depositato il 26 ottobre 2019, il sig. Domenico Madeo ha impugnato la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale dAppello, di cui al C.U. n. 023 del 27 settembre 2019, con la quale è stata confermata, a carico del ricorrente, la sanzione inflitta dal  Tribunale Federale Regionale C.R. Piemonte e Valle dAosta, con decisione di cui al C.U. n. 79 del 20 giugno 2019, per illecito sportivo.

Alla luce di quanto emerso dalle indagini della Procura Federale, il sig. Domenico Madeo, dirigente dell’ACD Santostefanese all’epoca dei fatti, partecipava ad una combine fra la propria società di appartenenza e la ASD Alfieri Asti, in occasione di una gara del Campionato Regionale Juniores, disputatasi il 21 aprile 2018. Il ricorrente, in accordo con il presidente dell’ASD Alfieri Asti, sig. Ignazio Colonna, concorreva a pianificare il risultato del pareggio nella gara contro la ACD Santostefanese, pareggio che sarebbe stato essenziale a quest’ultima per evitare la retrocessione, mentre non avrebbe influito sulle sorti della stagione dell’ASD Alfieri Asti. La partita, poi effettivamente terminata con il risultato di 2 a 2, era oggetto di segnalazione alla Procura Federale da parte del sig. Marcello Crispoltoni, atleta dell’ASD Alfieri Asti. Come si legge nella decisione emessa dal Tribunale Federale Regionale, particolarmente rilevanti ai fini della condanna sono state le memorie dei sig.ri Ignazio Colonna e Nicola Lomanto, rispettivamente presidente e allenatore dell’ASD Alfieri Asti. Ignazio Colonna, si legge, ha spiegato che lillecito accordo è intervenuto con il Sig. Madeo”, mentre Nicola Lomanto “conferma di essere stato sollecitato dal Presidente, ammette di aver suggerito alla squadra d«risparmiare le forze» non solo in ragione dei prossimi impegni ma anche per favorire gli avversari ed afferma di aver incrociato prima della gara il dirigente della squadra avversaria, sig. Madeo, e di averlo rassicurato di aver raccolto le indicazioni del proprio Presidente. Alla luce di tali dichiarazioni, il Tribunale Federale condannava Domenico Madeo a quattro anni di inibizione.

Tale decisione veniva impugnata dal ricorrente davanti alla Corte Federale dAppello, contestandone l’inidoneità delle valutazioni probatorie a fondare un giudizio nei suoi confronti. Con decisione di cui al C.U. n. 023 del 27 settembre 2019, le Sezioni Unite della Corte Federale dAppello rigettavano il ricorso del sig. Domenico Madeo, confermando quanto deciso dal Tribunale Federale.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

A sostegno del ricorso, la difesa del ricorrente formula due motivi di impugnazione:

1) violazione delle norme di diritto e dei principi del giusto processo”.

 

Il ricorrente censura l’operato della Procura Federale e del Tribunale Federale, poiché ritiene inutilizzabili, come mezzi di prova contro un soggetto terzo, le dichiarazioni dei correi Ignazio Colonna e Nicola Lomanto, in quanto entrate nel fascicolo del primo grado successivamente alla chiusura delle indagini, in violazione dei termini prescritti dall'art. 32ter, comma 4, del CGS FIGC e dall'art. 44, comma 4, CGS CONI. Inoltre, il ricorrente lamenta di essere venuto a conoscenza di tali evidenze probatorie solo e soltanto con la sentenza di primo grado”, compromettendo in tal modo il diritto di difesa del dirigente deferito.

La doglianza non è fondata.

 

Il sig. Domenico Madeo, infatti, ha avuto l’effettiva possibilità di venire a conoscenza dell’intero materiale accusatorio prodotto dalla Procura Federale, in quanto l’intera documentazione era depositata presso la Segreteria del Tribunale Federale. Tale possibilità è stata comunicata dal Tribunale Federale alle parti - e dunque anche al ricorrente - con il provvedimento di fissazione dell’udienza e convocazione delle parti, inviato in data 6 maggio 2019, nel quale si legge che ai sensi dellart. 37 C.G.S., gli atti rimarranno depositati presso la Segreteria del Tribunale Federale Territoriale fino a cinque giorni prima della data fissata per il dibattimento e che, entro tale termine, le parti possono prenderne visione, richiederne copia, presentare memorie, istanze e quantaltro ritengono utile ai fini della propria difesa”.

Dunque, la mancata conoscenza dell’intero fascicolo accusatorio è da imputare esclusivamente all’inerzia del ricorrente che non ne ha preso visione, pur avendone avuta la possibilità.

Inoltre, quanto al mancato rispetto dei termini invocato dal ricorrente, va rilevato che le norme federali non assegnano alcuna sanzione di decadenza o specifica efficacia preclusiva, e, pertanto, a tali termini va attribuita natura meramente ordinatoria. Siffatta tesi trova riscontro anche nella giurisprudenza della Corte Federale, come risulta dalla decisione Adnan/FIGC di cui al C.U. CFA n. 091 del 19 gennaio 2017.

In ogni caso, non si può certo parlare  di una privazione del  diritto di difesa ai danni del ricorrente, dal momento che il contenuto delle dichiarazioni rese dai sig.ri Colonna e Lomanto era sicuramente conosciuto dal sig. Domenico Madeo nel corso del giudizio instaurato dinnanzi le Sezioni Unite della Corte Federale dAppello. Nel ricorso con il quale è stata impugnata la decisione del Tribunale Federale, infatti, la difesa del ricorrente ha contestato ripetutamente il valore probatorio di tali dichiarazioni, dimostrando di avere coscienza del contenuto delle stesse.

2) “Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Anche il secondo motivo di censura, relativo all’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, è inammissibile. Il ricorrente, nel contestare la superficialità e l’incompletezza delle motivazioni della decisione di secondo grado, chiede indirettamente un riesame delle risultanze istruttorie acquisite dalla Procura Federale, implicando un giudizio nel merito, estraneo allo spazio decisionale di questo Collegio.

Oltre all’inammissibilità, il Collegio di Garanzia rileva anche un profilo di infondatezza della doglianza, in quanto non ritiene che le motivazioni della decisione impugnata siano insufficienti a tal punto da essere oggetto di riforma in questa sede.

 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

 

 

Rigetta il ricorso.

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  nella  misura  di   2.000,00,  oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                               Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                   F.to Oreste Michele Fasano

 

Depositato in Roma, in data 30 novembre 2020.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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