CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 61/2020 del 1 dicembre 2020 – Lucchese Libertas 1905 s.r.l./ Carlo Bini/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Procura Federale Federazione Italiana Giuco Calcio

Decisione n. 61

 

Anno 2020

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Angelo Piazza - Relatore

Oreste Michele Fasano

Silvio Martuccelli

Vincenzo Nunziata - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 48/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., nonché dal sig. Carlo Bini, rappresentati e difesi dall’avv. Salvatore Civale;

 

 

contro

 

 

 

la Procura Federale FIGC, non costituita in giudizio; 

 

 

la  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio  (FIGC),  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione;

 

 

avverso

 

 

 

la decisione emessa dalla Corte Federale dAppello FIGC, pubblicata, con dispositivo, sul C.U. n. 93/CFA del 18 aprile 2019 e, con motivazioni, sul C.U. n. 99/CFA del’8 maggio u.s., che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. 45/TFN del 18 febbraio 2019, in cui sono state irrogate, a carico del sig. Bini, la sanzione della inibizione di 6 mesi, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 ed al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019, mentre, a carico della Lucchese Libertas 1905, la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di € 350.000,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dellart. 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019; 

 

Si dà preliminarmente atto che la camera di consiglio si è svolta con modalità telematica in ragione delle disposizioni relative alla emergenza “COVID 19”, con la presenza fisica presso la sede del CONI del Presidente del Collegio, prof. Attilio Zimatore, insieme ai funzionari dell’Ufficio di Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Alvio La Face e dott. Gabriele Murabito. Si dà atto altresì che la trattazione è avvenuta sulla base delle difese scritte prodotte dalle parti, non essendosi ritenuta necessaria la partecipazione delle stesse alla discussione orale. Si dà atto, infine, che tutti i componenti del Collegio hanno avuto modo di partecipare ed hanno effettivamente partecipato alla discussione collegiale in videoconferenza;

 

 

visto il ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

 

udito in videoconferenza, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2020, il relatore, prof. avv. Angelo Piazza;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. La A.S. Lucchese Libertas 1905 S.r.l. (da qui in avanti Lucchese) ed il sig. Bini (Amministratore Unico e legale rappresentante della società fino al 28 dicembre 2018) hanno impugnato  la  decisione  della  Corte  di  Appello  Federale  FIGC  n.  93,  pubblicata,  nel  solo dispositivo, in data 18 aprile 2019 e, con motivazione depositata il successivo 8 maggio, con Comunicato n. 99/CFA, con cui il Giudice di seconda istanza ha disposto quanto segue:

Per tutte le ragioni sopra indicate, dichiarati assorbiti eventuali ulteriori profili di ricorso, la Corte dispone, dunque, il rigetto del ricorso medesimo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo. 

  1. La vicenda processuale muove dal Comunicato Ufficiale n. 59 del 30 agosto 2018 con il quale il Commissario Straordinario della FIGC ha disposto che:

- constatato che, nellambito delle procedure di ammissione ai campionati professionisti di Serie B e di Serie C valevoli per la stagione sportiva 2018/2019, le società U.S. Città di Palermo

S.p.A. e U.S. Lecce S.p.A., per il Campionato di Serie B, le società Arzachena Costa Smeralda Calcio S.r.l., A.C. Cuneo 1905 S.r.l., S.S. Juve Stabia S.r.l., A.S. Lucchese S.r.l.; Matera Calcio S.r.l., A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l., U.R.B.S. Reggina 1914 S.r.l., Rende Calcio 1968 S.r.l.; Siracusa Calcio S.r.l., S.S. Teramo Calcio S.r.l. per il Campionato di Serie C, hanno adempiuto allobbligo di deposito della fideiussione, rispettivamente di euro 800.000,00 e di euro 350.000,00, avvalendosi di garanzie rilasciate dalla società Finworld S.p.A.; - preso atto che, successivamente al rilascio ed al deposito presso le Leghe delle suddette fideiussioni, con ordinanza n. 3424 del 20 luglio 2018 (confermativa del decreto presidenziale 11 luglio) la VI Sezione del Consiglio di Stato ha revocato, in accoglimento dellistanza avanzata in tal senso dalla Banca dItalia, le misure cautelari precedentemente assentite, in forza delle quali era stata sospesa lesecutività della sentenza del TAR del Lazio reiettiva del ricorso proposto dalla Finworld S.p.A. avverso i provvedimenti che ne avevano disposto la cancellazione dallelenco ex art. 107 T.U.B. ed il diniego di iscrizione allalbo di cui allart. 106 dello stesso T.U.B.; - considerato che il ripristino della esecutività della sentenza appellata dalla Finworld S.p.A. ha determinato la reviviscenza dellefficacia degli atti impugnati in primo grado, sicché le attività poste in essere medio tempore dalla predetta società, per le quali è normativamente richiesta liscrizione allapposito elenco, debbono reputarsi svolte sine titulo; - atteso che le fideiussioni rilasciate dalla Finworld S.p.A., in quanto provenienti da soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente, non sono più utilmente spendibili nellambito del sistema di garanzie previsto dalla Federazione, con la conseguenza che, per le società che si sono avvalse delle garanzie prestate dalla Finworld S.p.A., si rende necessaria lassegnazione di un termine per ottenere e produrre una garanzia sostitutiva;  - ritenuto  congruo  stabilire  il  termine  del  28  settembre  2018,  per  la  effettuazione  di  detto adempimento; - precisato che la omessa regolarizzazione del requisito della fideiussione costituisce illecito disciplinare da sanzionare come in dispositivo; - visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a 

le sopra menzionate società di Serie B e di Serie C che, in sede di iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, hanno prestato fideiussione rilasciata dalla società Finworld S.p.A., devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, garanzia fideiussoria nelle modalità previste dai Comunicati Ufficiali nn. 49 e 50 del 24 maggio 2018, rispettivamente di euro 800.000,00 per le prime e di euro 350.000,00 per le seconde.

Linosservanza del suddetto adempimento costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con lammenda di euro 800.000,00 per le società di Serie B e di euro 350.000,00 per le società di Serie C, nonché con la penalizzazione di otto punti in classifica da scontarsi nel Campionato di competenza 2018/2019.

  1. La Lucchese ha quindi stipulato una polizza fideiussoria con la Finword S.p.a., sicché essa è stata obbligata a sostituire la detta polizza entro il 28 settembre 2018.

Come asserito dagli stessi ricorrenti nel proprio ricorso, in data 28 settembre 2018, la A.S. Brokers S.r.l., per conto della Lucchese, ha inviato alla Lega Pro una bozza di fideiussione da rilasciarsi da parte della CIG Pannonia (società di diritto ungherese), con efficacia fino al 31 ottobre 2019, salvo riservarsi di trasmettere la documentazione definitiva nei successivi giorni. Con pec inviata in pari data, la Lucchese ha informato la Lega Pro di non potere depositare nei termini la polizza definitiva, né la documentazione relativa al rating del broker e alla solvibilità dell’emittente.

Il deposito della polizza fideiussoria è quindi avvenuto solamente in data 17 ottobre 2018 e cioè a termine scaduto, rispetto al C.U. n. 59/2018.

  1. In data 17 ottobre 2018, la Lega Pro ha comunicato alla società Lucchese che tutta la documentazione fornita è stata inviata ad esperti del settore che possano dare un riscontro oggettivo circa i requisiti previsti dal Sistema Licenze Nazionali. Sarà cura della scrivente Lega fornire un riscontro circa la conformità o meno ai requisiti previsti dalla normativa federale (…).

I ricorrenti non hanno quindi ricevuto alcun formale rigetto e/o diffida dalla Lega Pro o dalla Co.Vi.Soc., ragione per cui hanno valutato il silenzio della Lega Pro in senso a loro favorevole e, di conseguenza, hanno ritenuto di aver correttamente adempiuto alle disposizioni federali.

  1. Nel frattempo alcune società (ma non la ricorrente) hanno impugnato dinanzi al Tribunale Federale il C.U. 59/2018; il TNF ha annullato inizialmente il Comunicato accogliendo i ricorsi.

La decisione è stata, tuttavia, riformata dalla Corte Federale dAppello (C.U. n. 62/CFA del 7 gennaio 2019), la quale ha quindi ripristinato l’efficacia del provvedimento, ma, al contempo, ha concesso alle parti termine di 10 giorni per sanare la propria posizione.

  1. La Lucchese asserisce di aver inviato, in data 17 gennaio 2019, una richiesta di parere alla Co.Vi.Soc. in merito sussistenza dei requisiti della Società CIG Pannonia, in precedenza depositata.
  2. In data 21 gennaio 2019, la Procura Federale ha inviato ai ricorrenti la comunicazione di conclusione delle indagini e successivamente, in data 31 gennaio 2019, il deferimento; con lo stesso si è contestato che la società non ha depositato una polizza fideiussoria adeguata entro i termini perentori del 28 settembre 2018, prima, e del 17 gennaio 2019, poi, essendosi limitata a produrre una garanzia sostitutiva rilasciata da compagnia assicurativa CIG Pannonia …. Non connotata da un rating conforme a quanto previsto dal CU n. 50 del 24.05.2018.
  3. All’esito del giudizio di primo grado, il TFN ha accolto le richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale, irrogando al sig. Bini la sanzione della inibizione per mesi 6 e alla Lucchese le sanzioni previste dal C.U. n. 59/2018, ossia 8 punti di penalizzazione ed €. 350.000,00 di ammenda.
  4. La decisione è stata impugnata innanzi alla Corte Federale di Appello dai ricorrenti.

Durante il giudizio, all’esito della camera di consiglio del 28 marzo 2019, la Corte ha emesso iC.U. n. 85 del 2019 col quale ha disposto che la Lega Pro chiarisse le ragioni di natura tecnica per cui la polizza stipulata con la CIG Pannonia non rivestisse i requisiti richiesti relativamente al rating.

La Lega Pro ha quindi depositato un parere pro veritate in ordine alla mancata corrispondenza della fideiussione presentata rispetto ai requisiti fissati dalla normativa federale.

  1. All’esito della camera di consiglio successiva alla discussione, la CFA ha emesso la decisione definitiva con pubblicazione del solo dispositivo (C.U. n. 093/CFA del 18 aprile 2019), depositando successivamente le motivazioni in data 8 maggio 2019 (C.U. n. 099/CFA).

Con il sopracitato comunicato, la CFA ha respinto le doglianze degli odierni ricorrenti disponendo quanto segue:

Per tutte le ragioni sopra indicate, dichiarati assorbiti eventuali ulteriori profili di ricorso, la Corte dispone, dunque, il rigetto del ricorso medesimo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società AS Lucchese Libertas 1905 Srl di Lucca (LU).

***

 

Considerato in diritto

 

 

 I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la Lucchese ed il sig. Bini hanno articolato sei motivi, che possono così sintetizzarsi:

  • Ammissibilità del ricorso ex artt. 54 e 59 del Codice Giustizia CONI.
  • Violazione  dellart.  2  del  Codice  CONI  e  artt.  3  e  25  Costituzione,  con  particolare riferimento  all’applicazione  dei  principi  del  giusto  processo  ai  procedimenti  sportivi. Insufficiente  e  contraddittoria  motivazione  della  decisione  impugnata  in  ordine  alla statuizione afferente il termine di deposito della fideiussione e alla mancata estensione del termine di cui alla decisione pubblicata con C.U. n. 062/2019 in data 7 gennaio 2019. I ricorrenti lamentano che la decisione della CFA avrebbe negato alla Lucchese il termine ulteriore per il deposito della nuova polizza fideiussoria, come stabilito dalla decisione a Sezioni Unite di cui al C.U. n. 062/2019.

In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che il contenuto della detta decisione non sia stata estesa anche a loro; il rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza avrebbe dovuto essere inteso nel senso che, con la decisione in questione, sarebbe stato imposto alla Lega di adottare una generale prorogatio per il deposito delle polizze a tutti gli interessati e non solamente alle parti del processo.

    • Violazione dellart. 2 del Codice CONI nonché degli artt. 24 e 25 Cost. e dell’art. 15 del

 

c.p. con particolare riferimento all’applicazione del principio della certezza del diritto e del principio di specialità, omessa e/o insufficiente motivazione.

I ricorrenti invocano la violazione di tali norme in quanto la FIGC avrebbe adottato due disposizioni antinomiche tra loro: infatti, a detta dei ricorrenti, i C.U. n. 49 e n. 50 del 24 maggio 2018 prevedono delle sanzioni più miti rispetto al C.U. n. 59, ragione per cui la CFA avrebbe dovuto applicare, semmai, il C.U. n. 50 il quale prevede un regime più favorevole rispetto a quello successivamente previsto.

    • Violazione degli art. 2 del CGS CONI, art. 25 Cost.,violazione CC.UU. 49 e 50 del 2018.

 

Violazione del principio di legalità-insufficiente, carente e/o contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata, nella parte in cui è sancita la carenza dei requisiti di rating rispetto a quanto stabilito dal sistema licenze nazionali.

Gli odierni ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 2 del CGS, nonché dell’art. 25 Cost. e dei C.U. 49 e 50 del 2018, in quanto la CFA sarebbe entrata nel merito dei requisiti tecnici di rating della polizza fideiussoria stipulata con la CIG Pannonia. Più nel dettaglio, gli istanti asseriscono che la CFA avrebbe violato la normativa in tema di licenze nazionali, soprattutto in riferimento alla nuova disciplina applicabile (C.U. n. 101/A del 19 aprile 2019), la quale avrebbe abolito ogni riferimento in materia di accertamento del rating.

Inoltre, dal comunicato n. 50 del 2018, non sarebbe possibile evincere quale siano i requisiti richiesti affinché unagenzia possa considerarsi di livello globale, sicché la CFA avrebbe giudicato su di una norma inesistente.

    • Violazione degli art. 2 CGS CONI, 24, 25 e 111 Cost. sulla paridelle parti e sul principio del contraddittorio, insufficiente e contraddittoria motivazione in seno alla decisione impugnata relativamente  valutazione  delle risultanze  probatorie  e  dei chiarimenti richiesti e forniti nelle more del giudizio di secondo grado.

Con tale doglianza, si asserisce che la CFA ha adottato unordinanza istruttoria che avrebbe, de facto, violato il contraddittorio in quanto ha consentito alla Lega Pro di acquisire e depositare un parere pro veritate, permettendo così lo svolgimento di ulteriori accertamenti che hanno consentito un’integrazione dei mezzi probatori in assenza di contraddittorio.

    • Violazione e errata applicazione di quanto disposto con CC.UU. nn. 49 e. 50 del 2018 nella parte della sentenza che individua la carenza di requisiti della polizza assicurativa attesa la non retroattività della stessa.

I ricorrenti affermano che la CFA avrebbe omesso di considerare che la Lucchese ha sottoscritto dapprima una polizza con la Finworld e avrebbe successivamente depositato quella stipulata con la CIG Pannonia, sicché essa avrebbe rispettato pienamente le normative federali.

In conclusione, per il periodo che decorre dal 1° luglio 2018 al 27 settembre 2018, la Lucchese sarebbe coperta dalla polizza stipulata con la Finworld, circostanza questa non valutata dalla CFA.

Per quanto sopra, i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza impugnata con integrale annullamento delle sanzioni irrogate.

In via subordinata hanno domandato la riforma della decisione della CFA e l’applicazione della sanzione prevista dal C.U. n. 50/2018; in via ulteriormente subordinata, hanno chiesto la riduzione delle sanzioni comminate ai ricorrenti al minimo edittale.

II. Con memoria datata 17 giugno 2019, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, la quale ha contestato in fatto ed in diritto quanto rassegnato dai ricorrenti, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque respinto perché infondato nel merito.

III: Con atto del 12 luglio 2019, si è costituita in giudizio la Lega Pro che, richiamandosi anche alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio, ha chiesto a questo Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque di respingerlo in quanto infondato nel merito.

IV. I ricorrenti hanno depositato delle memorie, datate 14 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del CGS, con le quali hanno contestato quanto ex adverso prospettato, ribadendo le conclusioni già formulate.

IV. Con pec datata 16 luglio 2019, è stato chiesto, dal curatore fallimentare della Lucchese, il rinvio delludienza fissata per il giorno 24 luglio 2019.

 

Al messaggio di posta elettronica è stato allegato l’estratto della sentenza di fallimento n. 59/2019 del Tribunale civile di Lucca, con la quale la Lucchese è stata dichiarata fallita.

La causa è stata così rinviata a data da destinarsi.

 

VI. In data 3 gennaio 2020, è stata depositata istanza per la fissazione di una nuova udienza, su richiesta del curatore del fallimento della Lucchese.

Sulla base di questa richiesta, il Collegio ha fissato la nuova udienza al 16 marzo 2020 (rinviata in ragione della emergenza sanitaria da Covid19 successivamente al 21 ottobre).

VII. Con atto depositato in data 6 marzo 2020, prot. n. 00177, la FIGC ha depositato propria memoria difensiva con la quale ha eccepito l’estinzione del presente giudizio. 

In particolare, posto che in data 16 luglio 2019 è stato comunicato l’estratto della sentenza di fallimento, il processo dovrebbe intendersi interrotto automaticamente per il fallimento della ricorrente e, in tal modo, ai sensi dell’articolo 305 c.p.c., sarebbe stato onere della curatela riassumere il giudizio a pena di estinzione.

VIII. Con atto depositato in data 9 ottobre 2020, prot. n. 00883, la Lega Pro ha depositato propria memoria difensiva ex art. 60, comma 4, con la quale ha chiesto a questo Collegio di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque di respingerlo in quanto infondato nel merito.

In particolare, la Lega Pro, in vista dell’udienza del 21 ottobre 2020, ha ribadito le eccezioni svolte nella memoria di costituzione, puntualizzando che:

  • l’azione della Lucchese è illegittima in quanto la decisione della Corte Federale di Appello non è stata impugnata dalla ricorrente;
  • la polizza fideiussoria depositata dalla Lucchese è stata emessa da una società che non possiede qualità di agenzia di rating globale;
  • la Lucchese, non avendo censurato il comunicato innanzi ai competenti organi federali, ha accettato termini, condizioni nonché conseguenze previste dallo stesso;
  • la Lega Pro ha da sempre evidenziato alla ricorrente la criticità in ordine alla certificazione della polizza fideiussoria depositata.
  • IX In disparte la questione processuale relativa alla estinzione del giudizio per intempestività della riassunzione a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorso deve essere respinto nel merito.

Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dai ricorrenti appaiono, infatti, infondate e meritevoli di rigetto.

X. In via preliminare, occorre rilevare che la proroga del termine per il deposito delle fideiussioni di che trattasi, invocata dai ricorrenti, non era generale, ma specifica per altre fattispecie e non può ritenersi applicabile anche alla odierna istante.

Pertanto, le considerazioni svolte nel ricorso non sono condivisibili.

Con C.U. n. 59 del 30 agosto 2018, il Commissario Straordinario della F.I.G.C. deliberava che alcune società di Serie B e di Serie C, le quali si erano avvalse della fideiussione ai fini del conseguimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2018/2019 rilasciata da Finworld S.p.A. (soggetto non legittimato ai sensi della normativa statale vigente), dovessero sostituire tale polizza entro il termine perentorio del 28 settembre 2018.

La Lucchese, destinataria del comunicato de quo, non ha impugnato tale comunicato innanzi agli organi della giustizia federale,  accettando gli effetti dello stesso; altre società,  invece, destinatarie dell’identico comunicato,  hanno impugnato lo stesso, ottenendo la proroga del termine per la sostituzione della fideiussione.

Difatti, il Tribunale Federale, con C.U. n. 31 del 26 ottobre 2018, accoglieva le istanze di queste società riguardo alla illegittimità della imposizione dell’adempimento sostitutivo e dell’eccessiva severità del regime sanzionatorio previsto dalla Federazione con il C.U. n. 59/2018.

La Federazione ha censurato tale decisione dinanzi alla Corte Federale di Appello, la quale, con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, ha accolto il relativo reclamo, riconoscendo la legittimità del C.U. n. 59/2018 ma, contestualmente, concedendo alle società ricorrenti una proroga del termine per provvedere all’adempimento sostitutivo disposto nella delibera impugnata.

Le società destinatarie del C.U. n. 59/2018 avevano, quindi, un preciso onere di impugnazione per ottenere l’annullamento del provvedimento o l’assegnazione di una proroga del termine perentorio previsto per la sostituzione della fideiussione.

Peraltro, anche a prescindere dalla questione se la proroga del termine per sostituire la fideiussione entro il 17 gennaio 2019 fosse applicabile anche alla ricorrente, comunque neppure questo termine risulta dalla stessa rispettato, in quanto la fideiussione Pannonia, prodotta dalla ricorrente, era inidonea, come sotto si evidenzierà.

XI: Con riferimento alla presunta antinomia tra il C.U. n. 50/2018 in tema di licenze nazionali per la stagione sportiva 2018/2019 ed il C.U. n. 59/2018, le considerazioni svolte dai ricorrenti non possono essere condivise.

In disparte la questione sullinammissibilità del presente motivo, la censura sollevata appare infondata e meritevole di rigetto.

Come evidente, il C.U. n. 59/2018 è stato adottato per disciplinare la peculiare situazione in relazione a quelle società che si erano avvalse, in sede di iscrizione ai campionati, di fideiussioni rilasciate dalla Finworld.

La Lucchese era destinataria di questo comunicato, essendosi avvalsa di garanzie rilasciate dalla società Finworld.

Pertanto, i ricorrenti, come esposto nel punto precedente, avrebbero dovuto impugnare il Comunicato de quo per contestare uneventuale illegittimità delle relative disposizioni; al contrario, non proponendo alcuna impugnazione innanzi al Tribunale Federale Nazionale, hanno accettato termini, condizioni e conseguenze del C.U. n. 59/2018.

XII. Occorre, altresì, considerare che la Lucchese provvedeva al deposito di una nuova fideiussione rilasciata dalla CIG Pannonia solo in data 17 ottobre 2018.

In proposito è opportuno richiamare quanto evidenziato dalla Corte Federale di Appello, la quale ha rilevato che la polizza CIG Pannonia non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018.

Pertanto, la polizza depositata, oltre ad essere tardiva, non era conforme alla normativa vigente in quanto il rating relativo risulta certificato dalla società Innolva, la quale non può essere considerata come agenzia di rating globale.

Al riguardo, è opportuno richiamare l’importante e motivato parere in atti del Prof. Boccardelli per chiarire la nozione di agenzie di rating globali.

In particolare, sono tali quelle società che operano su scala internazionale rientranti nelle categorie delle agenzie registrate o certificate, in accordo con il Regolamento (EC) N. 1060/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Settembre 2009 sulle agenzie di rating (CrediRating Agencies Regulation), presso il registro appositamente curato dalla European Securities and Markets Authority - ESMA oppure nelle categorie delle Nationally Recognized Statistical Rating Organization - NRSRO riconosciute dalla US Securities and Exchange Commission (SEC)…Tutte le agenzie di rating stabilite od operanti nellUE devono presentare una domanda di registrazione presso 13 lESMA o comunque dovrebbero essere certificate dallESMA. La registrazione è un processo che prevede due fasi: a) completezza e b) conformità. LESMA inoltre è responsabile della vigilanza delle agenzie di rating iscritte o certificate operanti nella UE.

Da tutto ciò, è evidente che la società Innolva non può considerarsi una agenzia di rating globale e la certificazione di rating da essa prodotta non rispetta i requisiti richiesti dalla normativa in tema di licenze nazionali, svolgendo attività di ratingesclusivamente sul mercato italiano” e “dai registri dellESMA non appare alcun riferimento né al rating Ribes né alla società Innolva.

XIII. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

 

 

                                                             P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

 

 

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 ottobre 2020.

 

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                                 F.to Angelo Piazza

 

Depositato in Roma, in data 1 dicembre 2020. 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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