CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/2021 del 10 febbraio 2021 – Quanta Club s.r.l. s.s.d./Federazione Italiana Sport Rotellistici/ASD Hockey Club Diavoli Vicenza
Decisione n. 14
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Pier Giorgio Maffezzoli
Angelo Maietta - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 114/2020, presentato, in data 11 dicembre 2020 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 01212 del 14 dicembre 2020), dalla società Quanta Club
S.r.l. S.S.D. (di seguito Quanta Club), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, signor Riki Tessari, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Matteo Majocchi,
contro
la Federazione Italiana Sport Rotellistici (di seguito anche FISR), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,
e nei confronti
della Hockey Club Diavoli Vicenza A.S.D. (di seguito anche Diavoli Vicenza), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi in giudizio,
per la riforma e/o annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello FISR n. 1 del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, con la quale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale di primo grado, sono stati confermati, a carico dell’odierna ricorrente, la sanzione della perdita sportiva della gara con la Diavoli Vicenza, omologando il risultato sul punteggio di 0 a 5 in favore della stessa Diavoli Vicenza, per la violazione dell'art. 6 del Regolamento Gare e Campionati H.I.L.; la penalizzazione di 3 punti in classifica; l’indennizzo pari a € 2.000,00 da corrispondere alla Diavoli Vicenza ed è stata revocata la sanzione dell'ammenda pari a € 2.000,00 per la mancata disputa della gara.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalla ricorrente;
uditi, nell’udienza del 28 gennaio 2021, il difensore della parte ricorrente - Quanta Club S.R.L S.S.D. - avv. Matteo Majocchi, collegato in videoconferenza mediante la piattaforma Microsoft Teams, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, personalmente presente presso i locali del CONI, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
- con C.U. n. 17 del 3 novembre 2020, il Giudice Sportivo Nazionale Hockey in line, esaminato il supplemento arbitrale relativo alla gara di serie A DIAVOLI VICENZA / HC MILANO QUANTA, in programma il 31 ottobre 2020, con cui è stato reso noto che la Quanta Milano non si era presentata per disputare l’incontro, ha disposto, ai sensi degli artt. 6 del Regolamento Gare e Campionati H.I.L. e 6.4 delle Norme Attività Generale H.I.L., a carico della MILANO QUANTA, “- la perdita della gara con il punteggio di 0 a 5; - la penalizzazione di 3 punti in classifica; - la sanzione dell’ammenda pari ad € 2000,00 per la mancata disputa della gara; - € 2000,00 di indennizzo a favore della Società HC DIAVOLI VICENZA”;
- in data 8 novembre 2020, la Quanta Club ha proposto ricorso-reclamo innanzi alla Corte Sportiva d’Appello FISR, chiedendo la riforma della sopra illustrata decisione del Giudice Sportivo;
- con sentenza n. 1 del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre 2020, la Corte Sportiva d’Appello FISR, sul rilievo per cui “la decisione di non disputare la gara è stata assunta in via unilaterale dalla ricorrente” e che le censure dalla stessa sollevate “sulla inidoneità del protocollo federale recante le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, pur espresse con finalità di migliore tutela della salute, non possono rilevare in punto di diritto finché non recepite dalla normativa federale in materia”; ritenuto, invece, di considerare applicabile alla fattispecie la modifica successivamente intervenuta dell’art. 6 del Regolamento Gare e Campionati H.I.L - operata con delibera del Presidente Federale n. 59/2020 del 4 novembre 2020 -, recante “un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, in quanto non è più prevista l’applicazione dell’ammenda di Euro 2.000,00”, ha deliberato di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Quanta Club, revocando l’ammenda di € 2.000,00 e confermando per il resto il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 11 dicembre 2020, la Quanta Club ha depositato, presso il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, il presente ricorso (prot. Coll. Gar. Sport n. 01212 del 14 dicembre 2020), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) in via cautelare: voglia, anche con provvedimento presidenziale inaudita altera parte, sospendere l’efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altro idoneo provvedimento cautelare volto a garantire la qualificazione diretta della ricorrente alla Super Final di Coppa Italia; 2) nel merito: • in via principale, voglia accogliere il presente ricorso e dunque riformare/annullare la decisione della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, decidendo la controversia senza rinvio ad altro giudice e per l’effetto: 1. Annullare il risultato di 0-5 a favore della società Diavoli Vicenza, disponendo la restituzione degli atti all’Ufficio Gestione Campionati al fine di fissare la data di recupero della gara in esame; 2. Annullare la penalizzazione di tre punti in classifica comminata all’odierna appellante; 3. Annullare l’indennizzo di euro 2.000,00 a favore della Società Diavoli Vicenza; • in via subordinata, voglia accogliere il presente ricorso e per l’effetto annullare la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello FISR ivi impugnata, rinviando la decisione della controversia al giudice competente, con espressa indicazione del principio di diritto a cui dovrà uniformarsi; 3) in via istruttoria: ordinare alla Federazione l’esibizione della documentazione relativa ai rinvii accordati alle altre squadre/società, in conformità alle richieste già formulate a Gestione Campionati e alla Segreteria Generale FISR”;
- con provvedimento prot. n. 01240/2020 del 18 dicembre 2020, il Presidente di questa Sezione, rilevando la non sussistenza, allo stato, dei “presupposti soggettivi e oggettivi per l’adozione di un provvedimento cautelare in sede monocratica”, ha rigettato “l’istanza di sospensione della decisione impugnata”, presentata dall’odierna ricorrente.
Considerato in diritto
1. La Quanta Club ha impugnato il suddetto provvedimento, chiedendone l’annullamento, per due motivi di ricorso, che possono essere così sintetizzati.
- Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “Violazione dell’art. 6 in relazione all’art. 3 del regolamento Gare e Campionati Hockey In Line - Disparità di trattamento - Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”. A suo dire, l’Ufficio Gestione Campionati, al quale le Norme per l’Attività Generale Hockey In Line “demandano il corretto svolgimento delle competizioni agonistiche”, avrebbe operato, nel caso in esame, in modo “assolutamente schizzofrenico, tanto [da aver] ingenerato una prassi abnorme rispetto al rinvio delle gare”. Lamenta, altresì, il fatto che “l’unica squadra penalizzata per aver richiesto un rinvio in attesa dell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza, [sarebbe stata] l’odierna ricorrente: sono state infatti negate le richieste di rinvio che l’odierna appellante ha legittimamente rivolto all’Ufficio preposto e alle società controinteressate, richieste motivate dalla necessità di adeguare il protocollo sanitario che per stessa ammissione di FISR era da aggiornare”.
- Con il secondo motivo, deduce la “Lesione del diritto di difesa - violazione art. 23 comma 3 Codice di Giustizia Sportiva nonché art. 71 comma 3 Regolamento di Giustizia e Disciplina FISR - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”. La ricorrente asserisce che, ad oggi, non è dato sapere “sulla base di quali elementi il Giudice Sportivo abbia deciso di inquadrare la complessa vicenda esposta in fatto, sic et simpliciter nella fattispecie di cui al citato art. 6 RGC HIL”.
2. Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della Quanta Club non può trovare accoglimento, attesa l’inammissibilità dei motivi ivi formulati dalla società ricorrente.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il Collegio di Garanzia dello Sport è dotato di due distinti ambiti di competenza, entro i quali interviene come:
- giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, CGS CONI;
- giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
Ai fini del presente giudizio, rileva il suo ruolo di “organo di ultimo grado della giustizia sportiva” con un sindacato limitato esclusivamente alla legittimità del provvedimento oggetto di impugnativa. Infatti, il sopra citato art. 54, comma 1, CGS CONI statuisce che “il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Sicché a questo Collegio di Garanzia dello Sport è precluso il potere di sindacare doglianze che richiedono una “rivisitazione” dei fatti già sottoposti all’esame dei Giudici federali.
Come rilevato da costante giurisprudenza di questo Collegio, “nel momento in cui viene
impugnato un provvedimento dell’organo di giustizia endofederale di secondo grado, il rimedio proposto dal legislatore sportivo si sostanzia nel ricorso al cosiddetto giudizio di legittimità - individuato dalla norma richiamata - nella cui sede è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il giudizio di legittimità è, dunque, preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche ovvero da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ovvero alla risoluzione di questioni di giurisdizione o di competenza, ognuna di esse specificatamente censurata” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 93 del 19 dicembre 2017).
Ed infatti, “in virtù del richiamo che l’art. 2, comma 6, CGS opera nei confronti delle norme
generali del processo civile, questo Collegio non può non uniformarsi a quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. che, nel disciplinare il ricorso ordinario dinnanzi alla Suprema Corte di Cassazione, predispone un mezzo di impugnazione a critica vincolata, in base alla quale i motivi del ricorso sono tassativamente elencati (cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, S.S.U.U., decisione n. 61/2015). Ne consegue che un riesame della questione nel merito violerebbe l’ordine dei gradi di giustizia e oltrepasserebbe i poteri decisori dello stesso Collegio, per come espressamente previsti dall’art. 54, comma 1, CGS CONI” (Collegio di Garanzia CONI, SS.UU., n. 30 del 22 maggio 2018)” (cfr., più di recente, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, decisione n. 37 del 16 maggio 2019).
2.2. Muovendo da tali principi, a cui questo Collegio ritiene di non doversi discostare, appare
evidente che le doglianze lamentate dalla ricorrente - nella parte in cui, con il primo motivo, censura l’operato dell’Ufficio Gestione Campionati che “non può sfociare in un’arbitraria decisione su quali siano i ‘casi eccezionali’ in cui concedere il rinvio di un incontro, anche senza il benestare della squadra avversaria” - richiedano una valutazione dei fatti che hanno originato il contenzioso e siano finalizzate ad orientare il giudizio di legittimità verso una prospettazione alternativa della vicenda.
Tali motivi, fondati su mere argomentazioni di fatto, che esulano, quindi, dall’ambito tassativo dell’art. 54 CGS CONI e mirano ad ottenere un “terzo grado di giudizio” (in questi termini, cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezione Quarta, decisione n. 14/2016), sono incentrati su un sindacato di merito di apprezzamenti già compiuti dalla Corte Federale d’Appello.
Sindacato evidentemente inammissibile in questa sede.
Si ribadisce, ancora una volta, che, “in sede di giudizio d’impugnazione dei provvedimenti emessi dalle corti federali d’appello, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice di secondo grado si devono ritenere acquisiti ed assodati. Qualora il presente Collegio dovesse pervenire ad un’interpretazione alternativa della vicenda basata sul riesame delle prove, si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 54, comma 1, CGS CONI e disattenderebbe la funzione per la quale è stato istituito, ossia quella di giudice di legittimità dell’ordinamento sportivo (sul punto si veda, ex multis, Collegio di Garanzia, decisioni, S.S.U.U., nn. 61/2015 e 63/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, S.U., decisione n. 93/2017, cit.).
2.3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta una presunta violazione del diritto di difesa per non avere la Corte d’Appello trasmesso la documentazione su cui si era fondata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale.
Secondo la ricorrente, tale richiesta aveva lo scopo di capire se al Giudice Sportivo di primo grado “fossero stati trasmessi tutti i documenti utili a inquadrare correttamente la fattispecie”. Anche tale eccezione, per come è prospettata, in quanto anch’essa fondata su argomentazioni di fatto, richiederebbe un nuovo accertamento delle risultanze istruttorie già vagliate dalla Corte d’Appello che, come tale, è precluso al Collegio di Garanzia, quale giudice di legittimità, tanto più quando non sono “rinvenibili nella decisione impugnata profili di illegittimità rappresentati dalla adeguata incidenza causale di una manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti imputabile al giudice di merito (Cass. Civ. n. 347 del 10/1/2014)” (cfr. Collegio Garanzia CONI, Sezione Prima, decisione n. 69 del 12 ottobre 2018; in termini, Collegio di Garanzia CONI, Sezione Prima, decisione n. 37/2019, cit.).
Del resto, tali principi si conformano all’insegnamento della Corte di Cassazione, secondo la quale la valutazione e la scelta delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere la motivazione “involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (in questo senso, v. Cass., Sez. II, n. 20 02 2011; conf. Cass., nn. 42 200 , 43 1 200 , 16346 200 e 21412 2006, 662 2001; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. Lav.,
n. 3535/2015)” (cfr. Collegio di Garanzia CONI, Sezioni Unite, decisione n. 63 dell’1 ottobre 2018).
2.4. Per le stesse ragioni, è da reputarsi inammissibile la censura con cui la ricorrente lamenta
l’omessa motivazione della Corte d’Appello sulla mancata trasmissione dei suddetti documenti fondanti la decisione del Giudice Sportivo Nazionale; nonché l’insufficiente motivazione della pronuncia della Corte d’Appello, laddove non avrebbe considerato il rilievo rappresentato dalla Quanta Club per cui “dopo la decisione di non concedere il rinvio, l’Ufficio Gestione Campionati, avrebbe dovuto trasmettere anche tutte le comunicazioni scambiate con l’odierna appellante e con le controinteressate per consentire, almeno ex post, un controllo circa la corretta applicazione delle norme che presidiano lo svolgimento dell’attività agonistica”.
Al riguardo, non serve ricordare che “in ossequio al principio di celerità ed economicità cui è improntata la giustizia sportiva, gli organi di giustizia ad essa deputata ben possono motivare i propri provvedimenti in forma sintetica” (Collegio di Garanzia, Seconda Sezione, Decisione n. 33/2015)” (più di recente, cfr. Collegio di Garanzia CONI, S.U., decisione n. 63/2018, cit.).
3. Non risultando costituita alcuna parte resistente, non vi è luogo a provvedere circa il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla Quanta Club S.r.l. S.S.D. e, per l’effetto, conferma la decisione della Corte Sportiva d'Appello FISR n. 1 del 12 novembre 2020, pubblicata in data 13 novembre 2020.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 gennaio 2021.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, in data 10 febbraio 2021. Il Segretario
F.to Alvio La Face