CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/2021 del 23 febbraio 2021 – Thomas Algeri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI

Decisione n. 20

 

Anno 2021


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Musacchio - Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 104/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, dal sig. Thomas Algeri, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

 

nei confronti

 

 

 

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni Malagò, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Giulio Napolitano e Francesco Scanzano

 

 

nonché nei confronti

 

della Commissione CONI Agenti Sportivi presso il CONI, in persona del legale rappresentantpro tempore,

 

 

 

avverso

 

 

 

il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione del sig. Thomas Algeri dal Registro CONI Agenti Sportivi, notificato con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi, trasmessa via PEC in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati - ivi compresa la citata comunicazione - presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, anche se non conosciuti o in via di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, all’udienza dell'8 febbraio 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Thomas Algeri - avv. Cesare Di Cintio, personalmente presente presso i locali del CONI; in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams: l’avv. prof. Giulio Napolitano e l’avv. Francesco Scanzano, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2020, il sig. Thomas Algeri ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento del provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 2 ottobre 2020.

Risulta dagli atti che il ricorrente, a far data dal 13 gennaio 2020, veniva iscritto nel registro nazionale degli intermediari presso la Federazione Spagnola; successivamente, nel febbraio del 2019, veniva iscritto nel Registro FIGC degli Agenti Sportivi, “Sezione stabiliti” e nel Registro Nazionale nel marzo 2020; il 10 settembre 2020, la Commissione Agenti Sportivi del CONcomunicava allo stesso di aver rilevato “la sussistenza dei presupposti per lassunzione del provvedimento di cancellazionedal Registro Nazionale, rappresentando, altresì, che la Commissione agenti della FIGC “con nota del 07.08.20 … ha comunicato che non è stata mantenuta la Sua iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), nonché il difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento).

In data 10 settembre 2020, il ricorrente, in riscontro a detta comunicazione, precisava: “la Commissione Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio non mi ha mai comunicato nessuna modifica del mio status e neppure le ragioni sottese a tale modifica. La mia iscrizione in entrambi i registri (CONI e FIGC) è stata deliberata e non comprendo le ragioni a sostegno della vostra comunicazione che quindi respingo e contesto”.

Conseguentemente, il 2 ottobre 2020, la Commissione rilevava come non fossero stati “forniti alla Commissione, ai sensi dellart. 7 c. 2 del Regolamento, chiarimenti utili a provare la regolarità della Sua iscrizione e, segnatamente, il requisito di cui allart. 4 c.1 lett. k)  del Regolamento CONI Agenti Sportivi”.

Tale ultima norma prevede, infatti, che “possono iscriversi e mantenere l’iscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: […] essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui allart. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”.

  1. A sostegno del ricorso, in sintesi, il ricorrete lamenta, in primis, una violazione di giudicato. Secondo tale prospettazione, infatti, la precedente decisione del Collegio di Garanzia n. 7/2020 confermerebbe che il vaglio finale, ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale, con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all’estero, spetti alla Federazione. Di tal che, essendo  stato  il  ricorrente  iscritto  nel  Registro  federale,  la  successiva  iscrizione  è  da considerarsi come automatica, senza, pertanto, attribuire al CONI alcun sindacato.  Ulteriormente il ricorrente sostiene che il provvedimento di cancellazione impugnato si fondi sul Regolamento  CONI  Agenti  Sportivi  approvato  il  14  maggio  2020  e,  quindi,  emanato successivamente alla sua iscrizione nei Registri federale e nazionale; in tal guisa, l’iscrizione del ricorrente si sarebbe da tempo perfezionata divenendo, dunque, indifferente alle successive modifiche legislative.

Sotto altro profilo, l’inapplicabilidel Regolamento CONI del maggio 2020 rileverebbe, altresì, con riferimento alla mancata approvazione, da parte del CONI, del “disciplinare tecnico”, che avrebbe dovuto prevedere proprio le procedure attraverso le quali viene comunicato (ex art. 7, c. 3, del Regolamento) il provvedimento di cancellazione dal Registro.

Argomenta, infine, il ricorrente che avrebbe in ogni caso il titolo previsto dalla menzionata lett. k) dell’art. 4, atteso che egli sarebbe munito del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro Federale FIGC rilasciatogli proprio in forza del titolo abilitativo – unionale - acquisito in Spagna. Non potrebbe così, secondo il ricorrente, rivalutarsi oggi un titolo abilitativo riconosciuto valido nella previgente disciplina di settore; previgente disciplina (art. 2.6 del Regolamento Agenti FIGC del 10 giugno 2019 e art. 2, lett. e), del Regolamento CONI del 29 ottobre 2019 e del 26 febbraio 2019) che, vieppiù, considerava il titolo abilitativo come permanente.

Sulla scorta di tali motivazioni, il Sig. Algeri ha chiesto al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della  delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto, con riserva di integrare i motivi di ricorso all'esito della verifica dei documenti prodotti; in via principale, in accoglimento del ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

  1. Si è costituito in giudizio il CONI, concludendo per l’inammissibilità, ovvero l’improcedibilie, comunque, per il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, la difesa dell’ente eccepisce l’inammissibilidel ricorso, in considerazione della mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal relativo registro – da considerarsi quale atto presupposto – adottato in data 7 agosto 2020, di cui è stata data comunicazione al ricorrente con la nota del 9 settembre 2020. Sempre in tale prospettazione, il CONI eccepisce, infine, la mancata notificazione del ricorso alla FIGC, da intendersi come parte necessaria del giudizio.

Mentre, nel merito, parte resistente ha eccepito che non possa in alcun modo eccepirsi una violazione di giudicato, sia perché la decisione n. 7/2020 del Collegio (la cui impugnazione pende tuttora dinanzi al TAR) si era limitata a fornire un giudizio di stretta legittimiinerente all’interpretazione dell’art. 11 del DPCM 23 marzo 2018, sia perché nella specie – anche a voler prendere  per  corretta  l’argomentazione  del  ricorrente,  secondo  cui  la  Commissione  CONI dovrebbe, altresì, limitarsi a prendere atto della precedente iscrizione al Registro FIGC – è stato il riparto di competenze tra FIGC e CONI, avendo la Commissione Agenti nazionale disposto la cancellazione dal relativo registro proprio in virtù della cancellazione dal registro federale. Argomenta  ulteriormente  il  CONI  che:  -  non  sarebbe  neppure  riscontrabile  una  illegittima applicazione retroattiva del DPCM 24 febbraio 2020, considerato che l’esercizio delle funzioni amministrative è da ritenersi comunque ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell’adozione dei singoli atti e che l’iscrizione al Registro CONI, di durata annuale, è in ogni caso subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi ivi previsti; l’inconferenza della dedotta illegittima applicazione del Regolamento agenti, in mancanza del Disciplinare tecnico di cui agli artt. 2, 25 e 7, trattandosi di documento finalizzato alle specifiche tecniche di funzionamento del procedimento telematico e relative alla tenuta del Registro, e dunque non incidenti sulla legittimidel provvedimento impugnato; - non è riscontrabile alcun travisamento dei fatti da parte della Commissione che, anzi, ha correttamente rilevato la mancanza dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione del ricorrente nel registro CONI, in virtù della cancellazione dal Registro federale e della mancanza in capo al ricorrente di un “titolo abilitativo unionale equipollente.

  1. Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito di una breve memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, di parte ricorrente, a mezzo della quale la difesa dell’Algeri ha diffusamente contestato i rilievi proposti dal CONI, sia nel merito, ribadendo la bontà delle proprie argomentazioni, che in rito. In ordine al vizio preliminare d’inammissibilità, in particolare, il ricorrente ha proceduto ad identificare, quale unico provvedimento lesivo, la cancellazione dal Registro CONI del 2 ottobre 2020, nonché a rilevare che la mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal Registro FIGC è dipesa dalla circostanza che il ricorrente non ha mai ricevuto dalla Federazione alcun provvedimento della Commissioni Agenti FIGC.

All’udienza dell’8 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibiliin rito del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso va rigettato per improcedibiliin rito e, in ogni caso, per infondatezza nel merito. 

Va premesso che il codice di giustizia sportiva del CONI, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attiviai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informali dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Orbene, il rinvio del CGS CONI al processo civile deve guidare l’interprete nell’individuazione delle norme esistenti in materia di validità degli atti processuali, delle relative notificazioni o comunicazioni e della corretta instaurazione del contraddittorio.

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, va ricordato che l’art. 101, comma 1, del codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. Nella vicenda in esame, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima.

  1. La Legge di Stabili 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto allart. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attividi Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia. Tale intervento legislativo, oltre a voler assicurare la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma voluta dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per lattenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dellaffidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti(cfr. Relazione di accompagnamento al ddl n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dell’attività dell’Agente sportivo”, presentato il 13 gennaio 2015 su iniziativa dei Senatoria Falanga e altri, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018). In conclusione, si sentiva, senza alcun dubbio, la necessidi un intervento legislativo in materia: troppo irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA aveva rimosso le barriere daccesso alla professione, compreso l’esame abilitativo.

La norma richiamata espressamente sancisce che “Eistituito presso il CONI, nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di unimposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nellambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di  un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Piscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dellUnione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nellultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato  una  prova  abilitativa  diretta  ad  accertarne  l idonei.  È  fatta  salva  la  validi dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullidei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalidi svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo”. La norma, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione.

  1. Il decreto attuativo è stato licenziato con DPCM 23 marzo 2018, il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre Questo Collegio per scrutinare in maniera puntuale le doglianze del ricorrente. L’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi è subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In base all’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche. La prova generale è organizzata dal CONI, in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4. Il superamento della prova generale è subordinato a una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati. Per quanto riguarda la prova speciale, questultima è organizzata  dalle  Federazioni sportive professionistiche ogni anno, in almeno due sessioni, che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma desame individuato da ciascuna Federazione. La commissione della prova speciale è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni.
  1. Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 sono state apportate alcune modifiche al precedente DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima modifica la si ha all’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si prevede che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede entro 30 giorni (in precedenza non era fissato un termine), salvo si proceda al soccorso istruttorio. Altra modifica la si trova all’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale, “sempre che lAgente sportivo non risulti validamente iscritto presso il Registro federale di altra Federazione sportiva nazionale professionistica”. Infine, sono state introdotte delle noviper quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE. All’art. 11, anziché “I cittadini dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano chiedere alla Federazione l’iscrizione nellapposita sezione del Registro federale dedicata agli Agenti stabiliti “I cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea abilitati in altro Stato membro. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dellUnione Europea e nellambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge che tale abilitazione debba conseguire al superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto, e si prevede poi che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni alliscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio. Infine, è previsto che, Ove ricorrano le condizioni per lapplicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalidi svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere labilitazione”.

Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente bicefala nella procedura, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una duplice prova desame e, la seconda di esse (quella speciale), che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per la iscrizione, dapprima, nel registro della Federazione scelta e, successivamente, nel registro del CONI.

  1. La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento. Ne consegue che il ricorso odierno, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio, atteso che, qualsiasi tipo di pronuncia venisse emessa da Questa Sezione, la stessa avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, senza però che la medesima Federazione abbia preso parte al procedimento e abbia potuto proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisione che venisse presa in difetto del litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr., Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Tribunale Pavia, sez. III, 05 settembre 2019, n. 1379; Tribunale Roma, sez. IV, 26 settembre 2018, n. 18063; Cassazione civile, sez. II, 04 aprile 2014, n. 8032). Sul punto, fermo il sopra ricordato disposto dell’art. 101 c.p.c., giova rappresentare come la giurisprudenza sia conforme in argomento, all’uopo precisando che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non vè chi non veda come la vicenda oggetto di scrutinio integri esattamente i principi testé richiamati. La rilevabilità dufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimi), in assenza  di eccezioni sul punto da tutte le parti del giudizio che hanno unicamente sollevato infondate questioni di inammissibilità1, trova cittadinanza nel principio iura novit curia,2 a cui il Collegio non si sottrae, dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile3 per violazione del principio del litisconsorzio necessario.

A tal fine, risultano prive di pregio le deduzioni sollevate motu proprio dalla difesa del ricorrente in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione di riferimento, poiché non vi è stato, da parte di quest’ultima, alcun provvedimento da impugnare, atteso che non può non conoscersi la procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte di questi ultimi e, per essi, dei loro difensori, che pure vi hanno più volte fatto riferimento pro domo sua sotto altri profili; tanto perché è evidente il precetto normativo sopra richiamato e il Regolamento agenti medesimo, che individua  nella procedura di iscrizionun doppio binario  su cui corrono in rapporto di reciproca pregiudizialità, dapprima, il CONI (con la prova generale), poi la Federazione (con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro ove la stessa sia superata) e, quindi, nuovamente il CONI per l’iscrizione finale.

  1. Ferme restando le deduzioni innanzi svolte, in rito, che assorbono ogni ulteriore profilo, non va sottaciuto che comunque il ricorso è infondato nel merito.

Invero, il ricorrente ha più volte sostenuto di essere agente stabilito” con titolo equipollente, che impone l’iscrizione permanente. Tuttavia, le qualificazioni auto attribuitesi dal ricorrente ai fini di poter beneficiare della tabella di equipollenza, in forza della quale, laddove vi è iscrizione nel Registro della federazione di altro Stato membro, si può richiedere l’iscrizione nel registro omologo della Federazione Nazionale Italiana, necessitano di una precisazione che il ricorrente omette, nel tentativo di far germogliare il seme del dubbio in seno al Collegio, e che riguarda le definizioni che riferisce, ma prese nel loro complesso e non solo per la prima parte del dettato regolamentare.

Infatti, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. F e J, si stabilisce rispettivamente che: 

A) lagente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quelle previste in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

B) il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italiache abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese.

Apertis verbis, i sintagmi richiamati chiariscono che la equipollenza riconosciuta dalla norma regolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti e, nella vicenda in esame, il ricorrente giammai ha prodotto certificazioni in tal senso.

Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, all’ultimo punto delle premesse, afferma testualmente: “RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.” Tale richiamo trova poi cittadinanza esplicita nell’art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 laddove, nel riconoscere la possibilidi iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro, ha espressamente previsto come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”. E tanto non è stato dimostrato né documentato.

  1. La novità, nel merito, della vicenda approdata alla attenzione del Collegio imporrebbe la compensazione delle spese, ma la violazione del principio processuale espresso in parte motiva è da ritenersi jus receptum monoliticamente riconosciuto, per la qual cosa la sua violazione va sanzionata con lo stigma della liquidazione delle spese, seguendo l’insegnamento della giurisprudenza di merito, per la quale, “quanto alle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. impone al giudice di provvedervi in ogni caso allorché emette sentenza, anche se di sola improcedibilità o inammissibilità dell'appello” (Corte appello Venezia, sez. I, 07 gennaio 2020, n. 27). Esse si liquidano come in dispositivo.

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara improcedibile il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

 

 

Il Presidente                                                                       Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                               F.to Giuseppe Musacchio

 

 

Depositato in Roma, in data 23 febbraio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

 

  1. Linammissibilità è la qualifica del vizio di un particolare tipo di atti processuali, le domande, quando tali atti non abbiano pienamente integrato lo schema legislativo della rispettiva fattispecie: per conseguenza, essi non saranno in grado di suscitare una risposta giurisdizionale di merito ed otterranno un responso consistente, appunto, in una declaratoria di inammissibilità.
  2. Cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/12/2019, n. 34158, secondo cui Il principio "iura novit curia", laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito

della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni).

  1. Limprocedibilità si verifica ogniqualvolta lazione può essere legittimamente esercitata, ma non può aspirare ad ottenere una decisione sul merito per violazione di principi processuali (ad esempio, il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, il non rispetto del litisconsorzio, etc.).

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