CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/2021 del 23 febbraio 2021 – Luca Antonini/Comitato Olimpico Nazionale Italiano/Commissione Agenti Sportivi presso il CONI

Decisione n. 21

   Anno 2021

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Guido Cecinelli

Angelo Maietta 

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2020, presentato, in data 30 ottobre 2020, dal Sig. Luca Antonini, rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari,

 

 

nei confronti

 

 

 

della  Commissione CONI Agenti Sportiv presso   i CONI i person de legale rappresentante pro tempore,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in persona del Presidente pro tempore, dott. Giovanni  Malagò,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti  Prof.  Giulio  Napolitano  e  Francesco Scanzano,

 

avverso

 

il provvedimento di cancellazione dell’iscrizione del sig. Luca Antonini dal Registro CONI Agenti Sportivi, trasmesso con Comunicazione di cui allart. 7 c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi, a mezzo pec, in data 2 ottobre 2020, nonché di tutti gli atti collegati, ivi compresa la citata Comunicazione, presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento anche se non conosciuti o in via di acquisizione tra cui, ove occorra, il Regolamento CONI Agenti Sportivi.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, all’udienza dell'8 febbraio 2021, il difensore della parte ricorrente - sig. Luca Antonini - avv. Cesare Di Cintio, personalmente presente presso i locali del CONI; in collegamento da remoto, tramite la piattaforma Microsoft Teams: l’avv. prof. Giulio Napolitano e l’avv. Francesco Scanzano, per il resistente CONI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. Con ricorso depositato in data 30 ottobre 2020, il sig. Luca Antonini ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo l’annullamento del provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, emanato dalla Commissione CONI degli Agenti Sportivi il 1 ottobre 2020.

Risulta agli atti che il ricorrente, a far data dal 28 maggio 2019, veniva iscritto nel registro nazionale degli intermediari presso la Federazione Spagnola e successivamente – nel luglio 2019 – nel Registro FIGC degli Agenti Sportivi, “Sezione stabiliti; infine, nel gennaio 2020, veniva iscritto nel Registro Nazionale CONI. Tuttavia, in data 10 settembre 2020, la Commissione Agenti Sportivi del CONI comunicava allo stesso di aver rilevato “la sussistenza dei presupposti per lassunzione del provvedimento di cancellazionedal Registro Nazionale, rappresentando, altresì, che la Commissione agenti della FIGC con nota del 07.08.20 … ha comunicato che non è stata mantenuta la Sua iscrizione al Registro Federale, Sezione Agenti Stabiliti (art. 4 c. 1 lett. k del Regolamento), noncil difetto del titolo abilitativo (art. 4 c. 1 lett. j del Regolamento).

Il ricorrente, in riscontro a detta comunicazione, precisava: “la Commissione Agenti della Federazione Italiana Giuoco Calcio non mi ha mai comunicato nessuna modifica del mio status e neppure le ragioni sottese a tale modifica. La mia iscrizione in entrambi i registri (CONI e FIGC) è stata deliberata e non comprendo le ragioni a sostegno della vostra comunicazione che quindi respingo e contesto”.

Conseguentemente, il 2 ottobre 2020, la Commissione Agenti Sportivi CONI rilevava come non fossero stati forniti alla Commissione, ai sensi dellart. 7 c. 2 del Regolamento, chiarimenti utili a provare la regolarità della Sua iscrizione e, segnatamente, il requisito di cui allart. 4 c.1 lett. k) del Regolamento CONI Agenti Sportivie, pertanto, disponeva la cancellazione del ricorrente dal Registro Agenti Sportivi.

Tale ultima norma prevede, vale precisarlo sin da subito, che “possono iscriversi e mantenere liscrizione al Registro nazionale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: [] essere in possesso del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro federale degli agenti sportivi della federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale è stata svolta la prova speciale di cui allart. 16, o in alternativa presso la quale è stato conseguito il titolo abilitativo di cui alla precedente lettera j)”.

  1. A sostegno del ricorso, in sintesi, il ricorrente lamenta, in primis, una violazione di giudicato. Secondo tale prospettazione, infatti, la precedente decisione del Collegio di Garanzia n. 7/2020 confermerebbe che il vaglio finale, ai fini della iscrizione nel Registro Nazionale, con riguardo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo abilitativo all’estero, spetti alla Federazione. Di tal che, essendo  stato  il  ricorrente  iscritto  nel  Registro  federale,  la  successiva  iscrizione  è  da considerarsi come automatica, senza, pertanto, attribuire al CONI alcun sindacato.  Ulteriormente il ricorrente sostiene che il provvedimento di cancellazione impugnato si fondi sul Regolamento  CONI  Agenti  Sportivi  approvato  il  14  maggio  2020,  e  quindi  emanato successivamente alla sua iscrizione nei registri federale e nazionale; in tal guisa, l’iscrizione del ricorrente si sarebbe da tempo perfezionata, divenendo, dunque, indifferente alle successive modifiche legislative.

Sotto altro profilo, l’inapplicabilidel Regolamento CONI del maggio scorso rileverebbe, altresì, con riferimento alla mancata approvazione, da parte del CONI, del “disciplinare tecnico, che avrebbe dovuto prevedere proprio le procedure attraverso le quali viene comunicato (ex art. 7c. 3 del Regolamento), il provvedimento di cancellazione dal Registro.

Sostiene, infine, il ricorrente di essere in ogni caso in possesso del titolo previsto dalla menzionata lett. k) dell’art. 4, atteso che egli sarebbe munito del certificato di avvenuta iscrizione nel Registro Federale FIGC rilasciatogli proprio in forza del titolo abilitativo – unionale

- acquisito in Spagna. Non potrebbe così, secondo il ricorrente, rivalutarsi oggi un titolo abilitativo riconosciuto valido nella previgente disciplina di settore; previgente disciplina (art. 2.6 del Regolamento Agenti FIGC del 10 giugno 2019 e art. 2, lett. e), del Regolamento CONI del 29 ottobre 2019 e del 26 febbraio 2019) che, vieppiù, considerava il titolo abilitativo come permanente.

Sulla scorta di tali motivazioni, il sig. Antonini ha chiesto al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di ordinare alla Commissione CONI Agenti Sportivi e/o al CONI l'esibizione della delibera assunta dalla Commissione CONI Agenti Sportivi, notificata con comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020 e di ogni altro documento relativo al provvedimento assunto; in via principale, in accoglimento del ricorso, di annullare il provvedimento di cancellazione della sua iscrizione dal Registro CONI  Agenti Sportivi e, per l'effetto, di ripristinare la sua iscrizione nel Registro Nazionale degli Agenti Sportivi.

  1. Si è costituito in giudizio il CONI, concludendo per l’inammissibilità ovvero per l’improcedibilità ovvero per il rigetto del ricorso.

In particolare, la difesa dell’ente, dopo aver ripercorso l’iter legislativo e regolamentare di settore ad oggi vigente in tema di agenti sportivi, ed in particolare considerando il combinato disposto tra il Regolamento Agenti del CONI del 14 maggio 2020 ed il DPCM del 24 febbraio 2020, per cui l’iscrizione nella sezione “agenti stabiliti” è sempre subordinata a superamento di “prove equipollenti a quelle previste in Italia”, ha, in via preliminare, eccepitl’inammissibilità  del ricorso.

Tale eccezione in rito si fonda sulla considerazione che, già in data 10 settembre 2020 (data della prima comunicazione inviata dalla Commissione), il ricorrente avrebbe avuto piena conoscenza dell’esistenza di determinazioni di carattere lesivo; il dies a quo da cui computare il termine di 30 giorni previsto dallart. 7, comma 4, del Regolamento sarebbe proprio il 10 settembre 2020, con la conseguente tardividel ricorso.

Secondo il CONI, l’inammissibilidel ricorso sarebbe da scorgere anche nella mancata impugnazione, da considerarsi come atto presupposto, del provvedimento federale di cancellazione dal Registro FIGC, di cui il ricorrente era stato edotto sin dalla comunicazione del 10 settembre 2020. Sempre in tale prospettazione, il CONI eccepisce, infine, la mancata notificazione del ricorso alla FIGC, da intendersi come parte necessaria del giudizio.

Nel  merito,  parte  resistente  ha  eccepito  come  non  possa  in  alcun  modo  predicarsi  una violazione di giudicato, sia perché la decisione n. 7/2020 del Collegio (la cui impugnazione pende tuttoggi dinnanzi al Tar) si era limitata a fornire un giudizio di stretta legittimiinerente all’interpretazione dell’art. 11 del DPCM 23 marzo 2018, sia perché nella specie - anche a voler prender  per  corretto  il rilievo  del  ricorrente,  secondo  cui  la  Commissione  CONI  dovrebbe limitarsi a prendere atto della precedente iscrizione al Registro FIGC - è stato rispettato il riparto di  competenze  tra  FIGC  e  CONI,  avendo  la  Commissione  Agenti  nazionale  disposto  la cancellazione dal relativo registro proprio in virtù della cancellazione dal Registro federale. Infine, in merito ai successivi motivi di ricorso, il CONI ha eccepito che: i) non vi sarebbe stata una  illegittima  applicazione  retroattiva  del  DPCM del  24  febbraio  2020,  considerando  che l’esercizio delle funzioni amministrative è da intendersi comunque ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell’adozione dei singoli atti e che l’iscrizione al Registro CONI - di durata annuale - è in ogni caso subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi ivi previsti;

ii) la censura relativa all’illegittima applicazione del Regolamento  Agenti, in mancanza del Disciplinare tecnico di cui agli art. 2, 25 e 7 dello stesso, è da considerarsi priva di fondamento, giacché trattasi di un documento finalizzato alle specifiche tecniche di funzionamento del procedimento telematico e relative  alla tenuta del Registro, e, dunque, non incidenti sulla legittimidel provvedimento impugnato; iii) non è riscontrabile alcun travisamento dei fatti da parte della Commissione che, anzi, ha correttamente rilevato la mancanza dei requisiti necessari al mantenimento dell’iscrizione del ricorrente nel Registro CONI, in virtù della cancellazione dal Registro federale e della mancanza in capo al ricorrente di un titolo abilitativo unionale equipollente”.

  1. Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito di una breve memoria ex art. 60, quarto comma, CGS, di parte ricorrente, a mezzo della quale la difesa dell’Antonini ha diffusamente contestato i rilievi proposti dal CONI, sia nel merito - ribadendo la bontà delle proprie argomentazioni - che in rito. In ordine al vizio preliminare d’inammissibilità, in particolare, il ricorrente ha proceduto  ad identificare, quale  unico  provvedimento lesivo, la cancellazione dal Registro CONI del 2 ottobre 2020, nonché a rilevare che la mancata impugnazione del provvedimento federale di cancellazione dal Registro FIGC è dipesa dalla circostanza che il ricorrente non ha mai ricevuto dalla Federazione alcun provvedimento della Commissioni Agenti FIGC.

All’udienza dell8 febbraio 2021, le parti hanno insistito nell’accoglimento delle già rassegnate conclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per l’inammissibiliin rito del ricorso e, comunque, per la sua infondatezza nel merito.

 

 

Considerato in diritto 

 

 

Il ricorso del Sig. Luca Antonini deve essere rigettato per improcedibiliin rito e, comunque, per infondatezza nel merito.

Va premesso che il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, all’art. 2, comma sesto, prevede che “per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attiviai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalidei procedimenti  di  giustizia  sportiva,  laddove  il  secondo  comma  richiama  espressamente  il principio del giusto processo, imponendo il criterio della parità delle parti e del contraddittorio. Orbene, il generale rinvio del CGS CONI al codice di procedura civile deve guidare l’interprete nell’individuazione dei principi in materia di validità degli atti processuali e del giusto processo, delle  relative  notificazioni  o  comunicazioni  e  della  corretta instaurazione  del  contraddittorio anche in relazione alla  competenza funzionale  dell’odierno Giudice in forza dell’art. 22 del Regolamento CONI Agenti Sportivi del 14 maggio 2020.

Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, va ricordato che l’art. 101, comma primo, del codice di procedura civile dispone che: “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

Nella vicenda portata allesame dell’odierno Collegio, relativa alla iscrizione degli agenti sportivi presso il CONI, va ricordato il quadro normativo esistente che disciplina la procedura di iscrizione medesima, al fine di evidenziare l’insanabile vizio procedurale in cui è deliberatamente incorso il ricorrente, Sig. Antonini.

La Legge di Stabilità 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205), tra i significativi interventi in materia di Sport, ha previsto, all’art. 1, comma 373, l’istituzione presso il CONI del Registro nazionale degli Agenti sportivi, stabilendo al contempo l’obbligatorietà dell’iscrizione in tale registro per tutti i soggetti che intendano svolgere l’attividi Agente sportivo, non limitandosi al gioco del calcio, ma estendendosi a tutto lo sport professionistico in Italia.

Tale intervento legislativo, oltre a voler garantire la professionalità degli Agenti, ha inteso dare una risposta alle forti riserve critiche espresse nei confronti della precedente disciplina sui Procuratori sportivi della FIGC, attuata con la riforma avviata dalla FIFA nel 2015, che, nell’abolire “ex abrupto tutte le licenze legittimamente rilasciate senza neanche prevedere un regime transitorio e/o meccanismi per lattenuazione dei pregiudizi a danno degli Agenti titolari di licenze”, ha comportato una “palese violazione dei principi fondamentali di certezza del diritto, di tutela dellaffidamento e di salvaguardia dei diritti acquisiti” (cfr. Relazione di accompagnamento al d. d. l. n. 1737, intitolato “Regolamentazione della figura e dellattività dellAgente sportivo”, il cui contenuto è in parte confluito nell’art. 1, comma 373, della Legge di Stabilità 2018).

In conclusione, si è sentita, senza alcun dubbio, la necessidi un intervento legislativo in materia: appariva irrispettosa dei titoli ottenuti ante 2015, infatti, la riforma della FIFA, che aveva rimosso le barriere daccesso alla professione, compreso l’esame abilitativo.

La norma richiamata – art. 1, comma 373, L. n. 205/2017 – recita: “Eistituito presso il CONI, nellambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di unimposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nellambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Piscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dellUnione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nellultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l idone it à . È  fatta salva la valididei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli  sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica  è  vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullidei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge. Con uno o più decreti del Presidente del  Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalidi svolgimento delle prove  abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalidi tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il  consequenziale  regime  sanzionatorio sportivo”.

La norma citata, nello stabilire l’istituzione del Registro degli Agenti sportivi presso il CONI, rimandava ad un emanando DPCM le modalità operative per la relativa iscrizione.

Il decreto attuativo è stato, infatti, licenziato con DPCM 23 marzo 2018, il quale ha previsto, tra gli altri obblighi, uno in particolare, che soccorre il Collegio per scrutinare le doglianze del ricorrente Antonini.

La riforma prevede che l’iscrizione al Registro nazionale degli Agenti sportivi sia subordinata al superamento di una duplice prova di esame. In virtù dell’art. 3 del DPCM del 23 marzo 2018, l’esame di abilitazione “si articola in una “prova generale” che si svolge presso il CONI e in una “prova speciale” che si svolge presso le Federazioni sportive nazionali professionistiche”.

La prova generale è organizzata dal CONI in almeno due sessioni ogni anno, che si concludono, rispettivamente, entro la fine dei mesi di marzo e settembre, così come indicato dall’art. 4 del cennato Decreto. Il superamento della prova generale è subordinato ad una verifica scritta e/o orale, di conoscenza del diritto dello sport e degli istituti del diritto privato e del diritto amministrativo. La commissione esaminatrice è formata da almeno tre membri individuati dalla Giunta Nazionale del CONI e assicura la presenza di un rappresentante del CONI, un rappresentante delle Federazioni sportive nazionali professionistiche ed un esperto in materie giuridiche scelto tra docenti universitari, avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni e magistrati.

Per quanto riguarda, invece, la prova speciale, questultima è organizzata dalle Federazioni sportive professionistiche, per ogni anno, in almeno due sessioni che si concludono entro la fine dei mesi di maggio e novembre. Requisito fondamentale per accedere alla prova speciale è il superamento della prova generale. Come stabilito per la prova generale, il superamento della prova speciale è subordinato alla verifica scritta e/o orale del programma desame individuato da ciascuna Federazione. La commissione esaminatrice di tale ultima prova è formata da almeno tre membri e assicura la presenza di un esperto in materia giuridiche scelto tra docenti universitari e avvocati iscritti all’albo forense da almeno cinque anni.

Con il Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020, sono state apportate alcune modifiche al richiamato DPCM del 23 marzo 2018 in materia di Agenti sportivi. La prima, tra queste, è contenuta nell’art. 6, laddove si prevede che, allorquando il soggetto chiede alla Federazione l’iscrizione nel Registro federale, la Federazione medesima vi provvede entro 20 giorni (anziché entro 30 giorni), rilasciando apposito certificato di avvenuta iscrizione. Inoltre, sempre all’art. 6, si sancisce che, allorquando il soggetto in possesso del certificato di avvenuta iscrizione al Registro federale chiede di essere iscritto al Registro nazionale, il CONI vi provvede  entro  30 giorni  (in  precedenza  non  era  fissato  un termine),  salvo  si  proceda  al soccorso istruttorio. Altra modifica è individuabile nel corpo dell’art. 10, dove si prevede che la cancellazione dal Registro federale sia causa di cancellazione dal Registro nazionale “sempre che  lAgente  sportivo  non  risulti  validamente  iscritto  presso  il  Registro  federale  di  altra Federazione sportiva nazionale professionistica. Infine, sono state introdotte delle noviper quanto concerne gli Agenti stabiliti e gli Agenti provenienti da Paesi extra UE.

All’art. 11, anziché “I cittadini dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro”, si prevede che possano  chiedere  alla  Federazione  l’iscrizione  nell’apposita  sezione  del  Registro  federaldedicata agli Agenti stabiliti “I cittadini italiani o di altro Stato membro dellUnione Europea abilitati in altro Stato membro”. Sempre all’art. 11 si prevede, inoltre, che la Federazione debba accertare che il richiedente sia abilitato ad operare “in altro Stato membro dellUnione Europea e nellambito della corrispondente Federazione sportiva nazionale di tale Paese” e si aggiunge unulteriore previsione, secondo la quale tale abilitazione deve conseguire al superamento di prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto. Si prevede, altresì, che, ricevuta comunicazione dalla Federazione di avvenuta iscrizione nella sezione speciale del Registro Federale, il CONI “procede entro trenta giorni alliscrizione in apposita sezione del Registro nazionale, salvo si proceda al soccorso istruttorio”. Infine, è stabilito che, “Ove ricorrano le condizioni per lapplicazione di misure compensative, consistenti nel superamento di una prova abilitativa o di un tirocinio di adattamento, con il Regolamento CONI sono disciplinate le modalidi svolgimento della predetta misura compensativa nonché i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa possa essere acquisita. Per la realizzazione di tali misure compensative, il CONI si può avvalere delle federazioni sportive nazionali professionistiche presso le quali si intende richiedere labilitazione”.

Dalla disamina del quadro normativo di dettaglio, recepito puntualmente dal Regolamento Agenti Sportivi (approvato con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 127 del 14 maggio 2020), è agevole notare come la regolamentazione in materia sia sostanzialmente duplice, atteso che, al fine di ottenere il titolo abilitativo, occorre una doppia prova desame, laddove quella speciale, che si svolge presso le Federazioni di competenza, è presupposto per l’iscrizione, dapprima nel Registro della Federazione scelta e, successivamente, nel Registro del CONI.

La ricostruzione appena effettuata rende pacifico un principio: il necessario interscambio informativo e procedurale in materia di agenti sportivi tra CONI e Federazione Sportiva di riferimento.

Ne consegue che l’odierno ricorso, avanzato unicamente nei confronti del CONI, va dichiarato improcedibile per violazione del principio del litisconsorzio necessario obbligatorio, atteso che qualsivoglia pronuncia venisse emessa da questa Sezione avrebbe ricadute pratiche anche sulla singola Federazione di appartenenza dell’Agente Sportivo, in assenza, tuttavia, della partecipazione della medesima Federazione al procedimento, violandone il diritto a proporre le proprie deduzioni e/o argomentazioni. La decisione che venisse presa in difetto dell’esposto litisconsorzio sarebbe inutiliter data (cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. II, 24 ottobre 2019, n. 2736; Cassazione civile, Sez. III, 21 settembre 2015, n. 18496; Cassazione civile, sez. II, 04

aprile 2014, n. 8032).

Sul  punto,  fermo  il  sopra  ricordato  disposto  dell’art.  101  c.p.c.,  giova  rilevare  come  la giurisprudenza di legittimità sia conforme in argomento, all’uopo statuendo che “il litisconsorzio necessario, la cui violazione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva  dedotta in giudizio  debba essere decisa  in maniera  unitarinei confronti di tutti coloro che ne siano partecipi, onde non privare la pronuncia dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, il che non può mai verificarsi per esigenze probatorie, ma solo ove tale azione tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile incidente su una situazione pure inscindibile comune a più soggetti” (Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2020, n. 3692). Orbene, non vè chi non veda come la vicenda in esame integri esattamente i principi testé richiamati: la rilevabilità dufficio del difetto evidenziato (in argomento, Cassazione civile, sez. II, 24 gennaio 2020, n. 1630, secondo cui “la non integridel contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimi) trova cittadinanza nel principio iura novit curia, a cui il Collegio di Garanzia dello Sport non si sottrae, dichiarando, per l’appunto, il ricorso improcedibile per un’autonoma ed insanabile violazione del principio del litisconsorzio necessario e del contraddittorio da parte del ricorrente.

In tale direzione, risultano esplicite le deduzioni oralmente svolte dalla difesa del ricorrente all’udienza dell8 febbraio 2021 in ordine alla mancata evocazione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio, attribuita alla asserita inesistenza di alcun provvedimento da impugnare, pur essendo detta circostanza, all’evidenza, esclusa. Invero, non è ipotizzabile la mancata conoscenza della procedura di iscrizione al Registro degli Agenti da parte del ricorrente e, per lo stesso, da parte dei suoi difensori, che pure vi hanno più volte fatto riferimento sotto altri profili, atteso che è proprio il medesimo Regolamento Agenti ad individuare nella procedura di iscrizione un doppio binario su cui concorrono in rapporto di reciproca pregiudizialiil CONI (con la prova generale), la Federazione (con la prova speciale e la conseguente iscrizione nel proprio registro ove la stessa sia superata) e, quindi, ancora il CONI per l’iscrizione finale.

Fermi restando i rilievi innanzi svolti, in rito, che assorbono ogni ulteriore profilo, non va sottaciuto, per completezza di trattazione, che comunque il ricorso è integralmente infondato nel merito.

Invero, il ricorrente ha più volte sostenuto di essere agente stabilito” con titolo equipollente, che impone l’iscrizione permanente. Tuttavia, le qualificazioni auto attribuitesi dal ricorrente ai fini di poter beneficiare della tabella di equipollenza, in forza della quale, laddove vi è iscrizionnel registro della federazione di altro Stato membro, si può richiedere l’iscrizione nel registro omologo della Federazione Nazionale Italiana, necessitano di una precisazione che il ricorrente omette, nel tentativo di far germogliare il seme del dubbio in seno al Collegio, e che riguarda le definizioni che riferisce, ma prese nel loro complesso e non solo per la prima parte del dettato regolamentare.

Infatti, a mente dell’art. 2, comma 1, lett. F e J, si stabilisce rispettivamente che:

 

lagente sportivo stabilito è il soggetto abilitato a operare in Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese, avendo superato prove equipollenti a quellpreviste  in Italia, ai fini di quanto descritto al precedente art. 1, comma 2;

il titolo abilitativo unionale equipollente è il titolo, avente carattere permanente, conseguito da un agente sportivo stabilito, con il superamento di prove equipollenti a quelle previste in Italia, che abilita a operare in altro Stato membro dell’Unione europea e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale di tale Paese.

I sintagmi richiamati chiariscono, inequivocabilmente, che la equipollenza riconosciuta dalla norma regolamentare non è data dalla mera iscrizione, ma dal superamento delle prove equipollenti e, nella vicenda in esame, il ricorrente giammai ha prodotto certificazioni in tal senso.

Milita nella direzione interpretativa appena citata lo stesso Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020, laddove, all’ultimo punto delle premesse, afferma testualmente: “RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive dì cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.” Tale richiamo trova, poi, esplicita collocazione nell’art. 11 del citato Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020 laddove - nel riconoscere la possibilidi iscrizione in Italia da parte di soggetto iscritto in una Federazione di un altro Stato membro - ha espressamente previsto come condizione il superamento di “prove equipollenti a quelle previste dal presente decreto”. E tanto non è stato dimostrato né documentato.

La novità, nel merito, della vicenda approdata alla attenzione del Collegio imporrebbe la compensazione delle spese, ma la violazione del principio di natura processuale espresso in parte motiva è da ritenersi jus receptum monoliticamente riconosciuto: la sua violazione va coerentemente sanzionata con  lo  stigma  dellliquidazione delle  spese,   seguendo l’insegnamento della giurisprudenza di merito, per la quale, “quanto alle spese di lite, l'art. 91 c.p.c. impone al giudice di provvedervi in ogni caso allorché emette sentenza, anche se di sola improcedibilità o inammissibilità dell'appello”(Corte appello Venezia, sez. I, 07 gennaio 2020, n. 27).

Esse si liquidano come in dispositivo.

 

 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

 

Dichiara improcedibile il ricorso.

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 8 febbraio 2021.

 

 

Il Presidente                                                                                           Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                  F.to Vito Branca

 

 

Depositato in Roma, in data 23 febbraio 2021.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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