CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 del 04/06/2021 – ASD Sangiovannese 1927/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale LND/ A.C.N. Siena 1904 SSD

Decisione n. 44

 

Anno 2021


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Angelo Maietta

Marcello De Luca Tamajo

Giuseppe Musacchio - Componenti 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

                                                  DECISIONE

 

 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2021, presentato, in data 9 marzo 2021, dalla ASD Sangiovannese 1927, rappresentata e difesa dallavv. Mauro Messeri,

 

 

nei confronti

 

 

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Stefano La Porta,

 

 

nonché nei confronti

 

 

 

della Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;

 

 

 

 

 

del Dipartimento Interregionale presso la LND, non costituitosi in giudizio;

 

 

 

e

 

 

 

della A.C.N. Siena 1904 SSD S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dallavv. Massimo Carignani,

 

 

 

avverso

 

 

 

la decisione pronunciata, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva dAppello Nazionale n. 85/CSA/2020-2021 presso la FIGC, e pubblicata in data 12 febbraio 2021.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell’udienza del 5 maggio 2021celebrata in videoconferenzatramite la piattaforma Microsoft Teams, il difensore della parte ricorrente - ASD Sangiovannese 1927 - avv. Mauro Messeri; lavv. Stefano La Porta per la resistente FIGC; lavv. Massimo Carignani per la resistente Siena; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Vito Branca.

 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

  1. Con ricorso presentato in data 9 marzo 2021, la ASD Sangiovannese 1927 ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere lannullamento della sentenza emessa, in data 8 febbraio 2021, dalla III^ Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC n. 85/CSA/2020-2021, e pubblicata in data 12 febbraio 2021, con la quale - in accoglimento del reclamo proposto dalla società A.C.N. Siena 1904 SSD s.r.l. per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21 gennaio 2021, che aveva disposto la ripetizione della gara Sangiovannese vs. Siena del 20 gennaio 2021, per errore tecnico dell'arbitro - era stato ripristinato il risultato finale della suddetta gara.

Il procedimento per cui è causa origina dalla cennata decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al C.U. n. 93 del 21 gennaio 2021 che, accogliendo il ricorso presentato, in pari data, dalla odierna società ricorrente, aveva statuito la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20 gennaio 2021 (valevole per la sesta giornata del Campionato Nazionale di serie D - Girone E, terminata con il punteggio di 1-2 in favore del Siena), in conseguenza dell’errore tecnico commesso e ammesso dal direttore di gara, consistito nell'aver ammonito due volte il calciatore n. 6 del Siena, Ricardo Farcas, senza espellerlo.

Decidendo sul gravame successivamente interposto dal Siena, la Corte Sportiva dAppello della FIGC lo accoglieva, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

In particolare, la CSA affermava che non necessariamente ad un errore tecnico consegue lannullamento della gara, stante lampia previsione di cui allart. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima.

Tanto premesso, i giudici di appello ritenevano che, proprio in corretta applicazione di tale ampia previsione normativa, la gara Sangiovannese – Siena del 20 gennaio 2021 potesse essere dichiarata regolare, con conferma del risultato conseguito sul campo (art. 10, comma, 5, lett. a, C.G.S.).

Pur non ignorando i precedenti arresti (Sez. III del 14 12.2020, gara Cannara – Pianese e Sez.

 

II del 14.12.2018, gara Cuneo - Virtus Entella), si trattava, secondo la Corte Federale, di precedenti di non adeguata pertinenza, in quanto nel primo caso riferito ad una fattispecie non qualificabile come errore tecnico (lo scambio di persona accertato solo nei giorni successivi alla gara) e nel secondo caso della mancata espulsione, nonostante la doppia ammonizione, protrattasi per circa quattro minuti, <<lasso di tempo che non può ritenersi irrilevante ai fini della regolarità della gara>>(C.U. n. 132 CSA s.s. 2018/2019)”.

Nel caso di specie, infatti, lindebita presenza in campo del calciatore Farcas del Siena per soli ventisette secondi, durante i quali l’atleta si era limitato a calciare la punizione con cui era stato ripreso il gioco (il rapporto dell’Arbitro di fine gara, sul punto, è confermato dalla stessa ASD Sangiovannese),  senzatuttaviaprendere  mai parte  attiva  alle  fasi successive,  non  può ritenersi rilevante per inficiare la regolarità dell’intera gara e, soprattutto, per comprometterne il risultato sportivo. E difatti, mentre non può essere valutata l’incidenza concreta dellapporto, positivo o negativo, offerto da un calciatore rimasto in campo per circa quattro minuti, a fronte delle numerose azioni dgioco che possono svilupparsi in tale arco dtempo (da qui la compromissione della regolarità dell’intera gara), la medesima incidenza concreta ben può essere invece prudentemente valutata nellarco di soli ventisette secondi, alla stregua delle risultanze in atti e senza necessità di dover ricorrere ad immagini televisive, peraltro di dubbia ammissibilità. In altri termini, se il merito sportivo rappresentato dal risultato di una competizione, può essere sacrificato solo a fronte di situazioni tipizzate o comunque sicuramente incidenti sul regolare svolgimento della competizione medesima, ritiene questa Corte Sportiva che la indebita presenza in campo di un calciatore per soli ventisette secondi, in mancanza di alcun elemento (come si è detto, neppure addotto) idoneo anche soltanto ad ipotizzare una effettiva incidenza (positiva o negativa) sullo sviluppo del gioco, non può costituire irregolarità tale da compromettere l’intera gara, imponendone la ripetizione, neppure (ed anzi soprattutto) nel caso di specie, in cui si tratta degli ultimi ventisette secondi di gioco(p. 5 della Decisione impugnata).

Ad  avviso  della  Corte,  dunque,  il  ridottissimo  arco  temporale  allinterno  del  quale  si  erconsumata lirregolarità consentiva, da un lato, di evitare il ricorso ad una valutazione puramente astratta e presuntiva (come nel diverso caso in cui lirregolarità si protragga per alcuni minuti o più); dall’altro, di verificare, in concreto, l’assenza di conseguenze significative sul piano agonistico, sì da permettere - attraverso una valutazione non esclusivamente tecnica consentita dal già ricordato art10comma 5, C.G.S. -  la confermdel risultato sportivo conseguito sul campo.

2. A sostegno del ricorso presentato dinanzi allodierno Collegio, in sintesi, la ricorrente  ha dedotto i seguenti motivi di ricorso.

 

I) “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10, comma 5, c.g.s. e delle regole 5 e 12 del regolamento del gioco del calcio, nella parte in cui la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha ritenuto applicabile al caso di specie la prima disposizione ignorando quanto previsto dalle seconde”.

Secondo la società ricorrente, la Corte Sportiva d'Appello Nazionale avrebbe errato nel ritenere applicabile l'art. 10, comma 5, CGS FIGC, giacché, in tesi, tale norma attribuisce agli organi di giustizia sportiva il potere di valutare l'influenza sulla regolarità della gara dei soli fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, mentre, nel caso di specierileverebbero le ulteriori e diverse norme, di matrice meramente tecnica, di cui alle regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio.

La mancata espulsione di un calciatore attinto da un secondo cartellino giallo costituirebbe un errore tecnico che determinerebbe, in ogni caso, lirregolarità della gara, non essendo possibile presumere come si sarebbero svolte le azioni di gioco successive al fatto se la composizione e la disposizione delle squadre in campo fosse stata diversa da quella effettiva.

II) “Omessa e/o insufficiente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione, per avere la  CortSportiva d'Appello Nazionale da un lato asserito di non poter e voler ricorrere ad una valutazione puramente astratta e presuntiva, dall'altro di averla posta in essere valutando in concreto lo sviluppo del gioco nei ventisette secondi conseguenti alla mancata espulsione del calciatore Farcas, omettendo di considerare fatti rilevanti quali la presumibile concessione di ulteriore tempo di recupero, la diversa disposizione in gioco delle squadre e il diverso atteggiamento, anche dal punto di vista psicologico, delle stesse”.

In via subordinata, la ricorrente A.S.D. Sangiovannese ha censurato la decisione della CSA ove la stessa, dopo aver sostenuto la necessità di evitare il ricorso ad una valutazione puramente astratta e presuntiva", si sarebbe spinta, in modo contraddittorio, a verificare, nel concreto, lassenza di conseguenze significative sul piano agonistico, presumendo che la gara si fosse protratta comunque per ventisette secondi e che, per tale irrilevante lasso di tempo, aveva avuto il medesimo svolgimento con le squadre in parità numerica.

Così la ricorrente: Delle due l'una. O si sostiene, come peraltro ha sempre fatto questa difesa e come logica suggerisce, che non sono possibili ragionamenti presuntivi, con la conseguenza che a un errore tecnico di tal fatta corrisponde sempre un'irregolarità che porta alla ripetizione della gara, oppure, se si ritengono possibili calcoli probabilistici, si devono prendere in considerazione tutte le variabili che sarebbero potute intervenire nel prosieguo del gioco laddove fosse stata comminatl'espulsionde quo. La CSA avrebbe, comunque, dovuto prendere in considerazione tutti i fattori scaturenti dalluscita dal campo del calciatore avversario, fermo restando che, secondo la ricorrente, sarebbe comunque illogico sostenere - come statuito dalla Corte Sportiva - che ventisette secondi potessero essere un tempo insufficiente a "compromettere il risultato sportivo”.

Ha concluso, quindi, la difesa dellSangiovannese chiedendal Collegidi annullarla decisione pronunciata, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 085/CSAl2020/2021, dalla III Sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio, in data 08/02/2021 e pubblicata in data 12/02/2021, confermando la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 21/01/2021 di cui al C.U. n. 93 del 21/01/202e disponendo, per l'effetto, la ripetizione della gara Sangiovannese - Siena del 20/01/2021 (valevole per la 6^ giornata del Campionato nazionale di serie D - Girone E, terminata con il punteggio di 1-2 in favore del Siena) per irregolarità della stessa conseguente a errore tecnico ammesso dall'arbitro, con ogni consequenziale pronuncia di legge, ivi compreso leventuale rinvio ad altra sezione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la F.I.G.C.”.

3. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per linammissibilità, coriferimental secondo motivo di ricorso, e, comunque, per linfondatezza dello stesso.

Secondo la FIGC, con specifico riferimento al citato secondo motivo, la ricorrente avrebbtentato di celare il dissenso alla statuizione sul punto della CSA, adducendo un vizio di motivazione, ove, in realtà, la Corte Sportiva avrebbe ben motivato sulle circostanze fattuali conseguenti all’errore tecnico posto in essere dallarbitro, ritenendole insignificanti e ininfluenti sul regolare svolgimento della gara. Inammissibile sarebbe, pertanto, la richiesta avanzata dalla ricorrente.

Quanto al primo motivo di ricorso, la Federazione resistente ha rilevato la corretta applicazione, da parte della CSA, del citato art. 10, comma 5, CGS FIGC, a mente del quale quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione.

4. Si è, altresì, costituita in giudizio la compagine resistente ACN Siena 1904, concludendo per linammissibilità (giacché si tratterebbe di controversia che non superail filtro di cui all’art. 54 CGS CONI) e, in ogni caso, per il rigetto nel merito del ricorso (ciò, in ragione della corretta applicazione dellart. 10, comma 5, CGS FIGC da parte della CSA).

5. Il contraddittorio processuale si è completato con il successivo deposito, da parte  della ricorrente, della memoria ex art. 60, comma 4, CGS, con la quale ha diffusamente contestato i rilievi ex adverso proposti in rito e nel merito, ribadendo la fondatezza delle proprie argomentazioni.

Alludienza del 5 maggio 2021, le parti hanno insistito nellaccoglimento delle già rassegnatconclusioni. La Procura Generale dello Sport ha concluso per laccoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

 

 

Il ricorso proposto dalla A.S.D. Sangiovannese è inammissibile e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Ritiene, alluopo, l’odierno Collegio adito che il primo motivo di gravame - concernente lasserita violazione da parte della Corte Sportiva dAppello dellart. 10, comma 5, CGS FIGC e delle regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio - si traduce in una inammissibile censura in ragione di molteplici profili, di vario rilievo.

In primo luogo, devono essere opportunamente evidenziate le nette distinzioni operanti tra le disposizioni dell’ordinamento sportivo sopra individuate - art. 10, comma 5, Codice di Giustizia Sportiva FIGC e regole 5 e 12 del Regolamento del Gioco del Calcio - poiché diverso è lambito ed il rango gerarchico in cui opera il Regolamento del Gioco del Calcio rispetto al Codice di Giustizia Sportiva della FIGC: il primo è una fonte secondaria di natura prettamente tecnica, che disciplina concreti aspetti del gioco del calcio nel suo svolgimento. Riprova ne è che la forma lessicale utilizzata nel testo regolamentare è tesa esclusivamente a spiegare le regole del gioco, ed il loro funzionamento.

Il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC è, invece ed a differenza dellindicato Regolamento, una ordinata raccolta di regole e principi sportivi di rango sovraordinato disciplinanti le fattispecie dei comportamenti rilevanti  sul piano disciplinare e regola lordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)(art. 1, primo comma); detto codice , peraltro, adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dellordina mento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dall statuto della FIGC    , di  seguito denominato  Statuto, nonchè  dalle norme della  Federation Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA)(art. 3, primo comma).

Ritiene, a tale stregua, il Collegio adito che il primo motivo di ricorso censuri una presunta violazione di legge da parte della Corte Federale in verità inesistente, atteso che il fatto disciplinato dal Regolamento del Gioco del Calcio - nella vicenda in oggetto, lespulsione di un atleta a seguito del secondcartellino giallo -  può essere valutato dallorgano di giustizia sportiva, a mente del citato art. 10, comma 5, CGS, con coerente ed opportuna elasticità, ove tale valutazione coinvolga, come nella fattispecie de qua, aspetti non esclusivamente tecnici, bensì legati all’effettiva e concreta incidenza dell’errore arbitrale – il fatto in sé considerato - sul regolare svolgimento della gara.

Limpugnata decisione della Corte Federale del 12 febbraio 2021 ha correttamente seguito tale condivisa interpretazione della norma, dando oggettiva applicazione al coerente principio di diritto sportivo della prevalenza del risultato conseguito sul campo, quale corollario del più ampio criterio della valorizzazione del merito sportivo, sancito dalla Carta Olimpica e ricompreso tra le regole generali dell’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione,

n. 34 del 4 giugno 2018). Le indicate regole del Regolamento del Gioco del Calcio non sono state, pertanto, ignorate dal Giudice Sportivo di merito, bensì interpretate in combinato disposto con lart. 10, comma 5, CGS e con gli ulteriori principi del diritto sportivo.

Il primo motivo di gravame proposto dalla A.S.D. Sangiovannese - mediante una formulazionillegittima e generica - non ha, in definitiva, colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, mostrando, inoltre, una significativa contraddittorietà con la propria condotta processuale nel giudizio endofederale di secondo grado, in virtù del contenuto di differenti capi della sentenza di merito del 12 febbraio 2021, non impugnati dalla odierna società ricorrente.

Ed invero, la Corte Federale dAppello ha riportato nella ricostruzione dei fatti che lA.S.D. Sangiovannese fosse consapevole che gli organi di giustizia sportiva, ex art. 10, comma 5, C.G.S., possono valutare leffettiva incidenza sul regolare svolgimento della gara di fatti pur qualificabili in termini di errore tecnic[](cfr. decisione impugnata, pag. 3). Ed ancora: reclamante e resistente concordano anche sul fatto che non necessariamente ad un errore tecnico consegue lannulla   ento della gara [](cfr. decisione impugnata, pag. 4).

Si tratta di circostanze in netto contrasto con quanto rilevato e dedotto con il primo motivo dellodierno ricorso, tali da incidere sull’ammissibilità del gravame sotto il profilo dellinteresse a ricorrere e del principio di non contestazione.

Il giudizio dinammissibilità dellimpugnazione cui perviene lodierno Collegio di Garanzia trova ulteriore fondamento nei limiti posti dallart. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI al sindacato - di esclusiva legittimità - del Collegio medesimo: limiti travalicati daricorrente mediante una surrettizia richiesta di riesame del merito della vicenda, indubbiamente precluso al Giudice di legittimità.

Ciò appare evidente laddove la difesa del ricorrente - sempre nel primo motivo - fa riferimento alla mancata espulsione di un calciatore attinto da un secondo cartellino giallo [] non essendo possibile presumere come si sarebbero svolte le azioni di giocsuccessive al fatto se la composizione e la disposizione dellsquadre in campo fossstata diversa da quella che effettivamente è stata. Sul punto il Collegio ritiene di accogliere l’eccezione dinammissibilità formulata dalla Federazione resistente, che ha correttamente individuato nella propria memoridifensiva i limiti di cognizione del Collegio adito anche mediante il richiamo ad una pronuncia dellodierno Decidente (n. 14/2016).

Ed infatti, il Giudice adito - nellinterpretare il disposto del richiamato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva CONI - ha affermato che, in virtù del richiamo che lart. 2, comma 6, CGS del CONI opera nei confronti delle norme generali del processo civile, occorre conformarsi allart. 360 c.p.c. e qualificare il ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Ne consegue che in tale sede, qualificabile come giudizio di legittimità, è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, al fine di rispettare lordine dei gradi di giustizia(Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 93 del 19 novembre 2017; cfr., ex multis, Decisione n. 63/2015).

L inammissibil argomentazion d merit svolt dall difes dell ricorrent A.S.D. Sangiovannese  connotano,  altresì,  anche  il  secondo  ed  ultimo  motivo  di  ricorso,  nel  cui contesto,  a  fronte  di  un  asserito  vizio  motivazionale  della  pronuncia  gravata,  si  chiede illegittimamente allodierno Collegio di valutare fatti ed episodi della contestata gara relativi, tra gli altri, al probabile allungamento del recupero considerando il tempo che il giocatore Farcas avrebbe impiegato per abbandonare il terreno di gioco, con la conseguenza che la gara non sarebbe durata solo ventisette secondi in più[.](cfr. ricorso A.S.D. Sangiovannese, pag. 6)Le  spese  dlite  vengono  liquidate  sulla  scorta  del principio  della  soccombenza,  come  da dispositivo.

 

 

                                                            PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 5 maggio 2021.

 

Il Presidente                                                                     Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                             F.to Vito Branca

 

 

Depositato in Roma, in data 4 giugno 2021.

 

 

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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