CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 48 del 10/06/2021 – Fabio Artoni/Federazione Italiana Rugby
Decisione n. 48
Anno 2021
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Manuela Sinigoi - Presidente e Relatrice
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Roberto Carleo
Emanuela Loria - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 22/2021, presentato, in data 26 febbraio 2021, dal sig. Fabio Artoni, rappresentato e difeso dall’avv. Fabio Pennisi,
contro
la Federazione Italiana Rugby (FIR), rappresentata e difesa dall'avv. prof. Guido Valori,
avverso
la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Rugby (FIR) n. 4 - s.s. 2020/2021 - in materia di contenzioso elettorale, depositata il 23 febbraio 2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l’impugnazione della decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale, che aveva respinto il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso il provvedimento di reiezione della sua candidatura a Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della FIR, nonché per l’impugnazione di ogni atto presupposto.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza dell'11 marzo 2021, limitatamente alla trattazione della richiesta di emissione di provvedimento cautelare, il difensore della parte ricorrente - sig. Fabio Artoni - avv. Fabio Pennisi; l'avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, collegato in videoconferenza, mediante la piattaforma Microsoft Teams, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 59, comma 2, lett. b), e dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
visto il provvedimento assunto in data 11 marzo 2021 (prot. n. 00367/2021), all'esito della suddetta udienza, con il quale è stata respinta l'istanza cautelare invocata;
visto l’atto depositato, a mezzo PEC, in data 14 maggio 2021, dall'avv. Fabio Pennisi, difensore del ricorrente, sig. Fabio Artoni, con la quale il medesimo ha rappresentato la volontà del ricorrente di rinunciare al ricorso per cessata la materia del contendere e invocato la relativa declaratoria, a spese compensate;
vista la sottoscrizione per accettazione di tale istanza ad opera dell’avv. prof. Guido Valori, difensore della resistente FIR;
preso atto che la dichiarazione resa dal ricorrente rende evidente che, nelle more del giudizio, è venuto meno l’interesse del medesimo a coltivare la domanda azionata e che ne può essere, conseguentemente, dichiarata l’improcedibilità, a spese compensate, come convenuto tra le parti;
udita, nella camera di consiglio del 10 giugno 2021, la Presidente e relatrice, cons. Manuela Sinigoi.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione
Dichiara improcedibile il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 giugno 2021.
Il Presidente Relatrice
F.to Manuela Sinigoi
Depositato in Roma, il 10 giugno 2021.
Il Segretario
F.to Alvio La Face