F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/TFN del 05.08.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Corticchia Nicolò – Reg. Prot. 76/TFN-SVE) Decisione n. 79/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 76/TFN-SVE

Decisione n. 79/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 76/TFN-SVE

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore);

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Marina Vajana – Componente;

avv. Enrico Vitali – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Luglio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla socieASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Corticchia Nicolò (n. 11.02.1993 - matr. FIGC 4555856) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,

la seguente

DECISIONE

Con rituale e tempestivo ricorso del 08.07.2020, la Società ASD Corigliano Calabro, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03.07.2020, con la quale è stata condannata al pagamento, in favore del calciatore Corticchia Nicolò, della somma di € 4.320,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/2020, maturato fino al mese di dicembre 2019.

Nell’impugnare la decisione, la Società ASD Corigliano Calabro ha eccepito la violazione del contraddittorio, non avendo la Commissione Accordi Economici comunicato la data di discussione del reclamo. Nel merito, la stessa ha evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la reclamante è stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Sulla base di tali eccezioni, il sodalizio sportivo ha chiesto di dichiarare la nullità della decisione impugnata, per violazione del contraddittorio, per le ragioni descritte in premessa (mancata comunicazione udienza da parte della C.A.E.). Il calciatore Corticchia Nicolò, ritualmente notiziato del ricorso, inviava tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto della domanda del sodalizio sportivo. Nella riunione del 27.07.2020, il Tribunale Federale riservava ogni decisione. Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla preliminare ed assorbente eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.

Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore Corticchia Nicolò nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici.

Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND.

Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione.

Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.

Per questi motivi,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, annulla l’impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per l’esame del merito.

Ordina restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.

 

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