F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/TFN del 05.08.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Cocimano Salvatore – Decisione n. 80/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 75/TFN-SVE

Decisione n. 80/TFN-SVE 2019/2020

Reg. Prot. 75/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

 

avv. Stanislao Chimenti – Presidente;

avv. Giuseppe Lepore– Vice Presidente;

avv. Roberto Pellegrini – Componente;

avv. Salvatore Priola – Componente;

avv. Marina Vajana – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 luglio 2020,

a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Cocimano Salvatore (n. 27.09.1990 - matr. FIGC 5184914) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 luglio 2020, la seguente

DECISIONE

Con reclamo, trasmesso a mezzo pec l’8 luglio 2020, la ASD Corigliano Calabro ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 3 luglio 2020, pubblicata nel C.U. n. 7 del 3 luglio 2020, con la quale era stata condannata al pagamento in favore del calciatore Cocimano Salvatore, della somma di € 9.166,66, a titolo di residuo del compenso globale lordo maturato fino al mese di dicembre 2019, in forza dell’accordo economico inter partes per la stagione sportiva 2019/2010.

A sostegno, preliminarmente, la ASD Corigliano Calabro ha eccepito la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata comunicazione da parte della CAE della nuova data di udienza di discussione, avendo essa reclamante ricevuto soltanto la pec del 23.2.2020, con la quale era stato comunicato l’annullamento dell’udienza prevista per il 27.2.2020 e, peraltro, specificato “Seguirà appena possibile, comunicazione per nuova data”. A riguardo, ha dedotto che tale vizio comportava le conseguenze previste dall’art. 37, 4° comma, C.G.S. e la prevalenza nell’ipotesi di procedimento dinanzi la CAE della norma speciale di cui all’art. 25 bis Regolamento LN.D., L.N.D. rispetto all’art. 38 C.G.S. in tema di domicilio eletto e per tale omissione, determinante una menomazione della regolarità del contraddittorio.

Nel merito, la Società ha evidenziato che in data 5.10.2019, tra il calciatore Cocimano Salvatore e la ASD Corigliano, era stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, che allegava, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente ragione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”, per cui, alcuna somma era dovuta al calciatore il quale non avrebbe potuto, pertanto, instaurare legittimamente alcun ricorso nei confronti della società. Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, con rimessione degli atti alla C.A.E. per il nuovo esame nel merito nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale per la condotta tenuta dal tesserato, in violazione alle norme federali.

Il calciatore Cocimano Salvatore, ritualmente notiziato del reclamo, ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni, nelle quali, dopo aver ricostruito l’esatto svolgersi dei fatti che avevano portato all’impugnata decisione, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità e/o l’irricevibilità dell’appello e della documentazione allo stesso allegata e, nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame con conferma della condanna al pagamento dell’importo indicato nella decisione impugnata ovvero, comunque, di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, con vittoria delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 33 comma 14 CGS, valutato il comportamento processuale tenuto da controparte.

Nella riunione del 27.07.2020, il Tribunale Federale riservava ogni decisione. Il reclamo proposto dalla ASD Corigliano Calabro, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla preliminare ed assorbente eccezione relativa alla violazione del contraddittorio. Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, risulta, invero, provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la nuova data di discussione del ricorso, a seguito del comunicato annullamento della precedente udienza prevista per il 27.2.2020 (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della successiva data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore Cocimano Salvatore nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Appare evidente, quindi, che, nel caso in esame, il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione.

Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.

Per questi motivi,

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, annulla l’impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per l’esame del merito. Ordina restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020

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