F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2020/2021 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN del 05.08.2020 – (ASD Corigliano Calabro / Bettini Domenico – Reg. Prot. 78/TFN-SVE) Decisione n. 81/TFN-SVE 2019/2020 Reg. Prot. 78/TFN-SVE
Decisione n. 81/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 78/TFN-SVE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da
avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
avv. Roberto Pellegrini – Componente;
avv. Marina Vajana – Componente;
avv. Enrico Vitali – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 27 Luglio 2020,
a seguito del reclamo ex art. 90, comma 2, lett. b) CGS proposto dalla società ASD Corigliano Calabro (matr. FIGC 610668) contro il calciatore Bettini Domenico (n. 19.04.1989 - matr. FIGC 4270434) avverso la decisione della CAE - LND pubblicata nel Com. Uff. n. 7/1 del 03 Luglio 2020,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso introduttivo del 30.1.2020 il calciatore Domenico Bettini adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir riconoscere l’importo di € 9.798,72 in danno alla quale ASD Corigliano Calabro, residuo dovuto sino al 20.12.2019 relativamente all’accordo economico per la stagione 2019/2020 (depositato in data 17.9.2019), convenuto per l’importo complessivo di € 28.300,00; precisava di aver ricevuto € 2.000,00 e di essere stato trasferito ad altra società in data 20.12.2019. Nel ricorso il calciatore richiedeva di essere sentito alla udienza di discussione La società convenuta provvedeva a inviare la propria memoria difensiva in data 1.5.2020, ben oltre il termine di 30 gg previsto dall’art 25 RLND. Alla udienza del 26.6.2020 la vertenza veniva decisa. Con decisione del 3.7.2020, (Com. Uff. n. 7/1 CAE del 03.07.2020) la Commissione Accordi Economici condannava la ASD Corigliano Calabro al pagamento in favore del calciatore Domenico Bettini della somma di € 9.798,72, a titolo di residuo del compenso globale lordo relativo alla Stagione Sportiva 2019/2020, maturato fino al mese di dicembre 2019, ritenendo tardive le controdeduzioni della società. Con rituale e tempestivo ricorso del 08.07.2020, la Società ASD Corigliano Calabro, ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 03.07.2020, (Com. Uff. n. 7/1 CAE del 03.07.2020). Nell’impugnare la decisione, la Società ASD Corigliano Calabro ha eccepito la violazione del contraddittorio, non avendo la Commissione Accordi Economici comunicatole la data di discussione del reclamo. Nel merito, la stessa ha evidenziato che, in data 05.10.2019, tra il calciatore e la reclamante è stato sottoscritto un accordo risolutivo con nulla-osta, allegato allo stesso ricorso, ove “le parti concordano di risolvere l’accordo economico relativo alla presente stagione sportiva, a far data dalla sottoscrizione del presente nulla osta”. Sulla base di tali eccezioni, il sodalizio sportivo ha chiesto di dichiarare la nullità della decisione impugnata, per violazione del contraddittorio, per le ragioni descritte in premessa (mancata comunicazione udienza da parte della C.A.E.). Il calciatore Domenico Bettini, ritualmente notiziato del ricorso, inviava tempestive controdeduzioni finalizzate a chiedere, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello e, nel merito, il rigetto della domanda del sodalizio sportivo.
Nella riunione del 27.07.2020, il Tribunale Federale riservava ogni decisione.
Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla preliminare ed assorbente eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.
Dalla documentazione acquisita dalla Commissione Accordi Economici, è provato che la Società ASD Corigliano Calabro non è stata messa in condizione di poter conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza (ovvero di partecipare alla relativa udienza), in quanto la comunicazione della data di discussione non è mai stata inviata alla Società. Risulta, altresì, che la richiesta di audizione fosse stata, formalmente, formulata proprio dal calciatore Domenico Bettini nel ricorso dinnanzi alla Commissione Accordi Economici. Sembra chiaro, quindi, che il contraddittorio fra le parti non sia stato rispettato. Giova ricordare che la comunicazione della data di udienza è un atto di impulso della Commissione Accordi Economici la cui mancata comunicazione determina la lesione del diritto di difesa per violazione del combinato disposto dell’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC con l’art. 25 bis del Regolamento LND. Tale ultima norma, infatti, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 33, comma 2, dello Statuto FIGC, deve essere interpretata nel senso di garantire - qualora la richiesta di audizione sia formulata da una sola delle parti - anche all’altra parte la possibilità di partecipare all’udienza, con conseguente obbligo della Commissione Accordi Economici di comunicare la relativa data di discussione. Nel caso di specie ricorrono, quindi, i presupposti di cui all’art. 73, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità annullare la decisione impugnata e di rimettere le parti dinanzi alla Commissione Accordi Economici per l’esame del merito.
Per questi motivi,
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, annulla l’impugnata decisione e rimette gli atti alla CAE-LND per l’esame del merito. Ordina restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.
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