LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 LND del 29.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SALVETTI/L’ AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SALVETTI/L’ AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 18.10.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il  sig.Alessandro SALVETTI, chiedeva   la   condanna   della   l’Aquila   Calcio   1927   S.r.l. al pagamento della somma  di €.2.400,00,quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa  nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig.Alessandro SALVETTI la somma di €.2.400,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto  pagamento inviando copia della liberatoria e del  documento di identità del  calciatore  regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’ art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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