LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 LND del 29.01.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Simone APICELLA/SSD ARL POTENZA CALCI O

RICORSO DEL CALCIATORE Simone APICELLA/SSD ARL POTENZA CALCI O

Con reclamo datato 28.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig.Simone APICELLA chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.520,00 a titolo di residuo del  compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig.Simone APICELLA della somma di €.2.520,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa reclamo  versata,  subordinata  alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it 

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della liberatoria  e  del  documento  di   identità  del   calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

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