LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Antonio VIZZI/S.S.D. CITTA’ DI GELA A. r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Antonio VIZZI/S.S.D. CITTA' DI GELA A. r.l.

Con recla mo datato 28.10.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a lla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Antonio VIZZI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.200,00 a  titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo eco nomico sottosc ritto in relazione a lla Stagione Sportiva 2016/2017.

La  Società  non faceva  pervenire  nei termini  stabiliti  dal  Regolamento L.N.D. alcuna   memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni  addotte dal ricorrente, rilevando  altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il paga mento, sia l’ammontare de lla somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Antonio VIZZI della somma di €.1.200,00.

Dispone la restituzione  della tassa  reclamo versata, subordinata  alla comunicazione  dell’ iban bancario (obbligatoriamente  del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc .it 

Si fa  obbligo  alla  Società  di comunicare  al  Dipartimento  Interregionale i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia          della    liberatoria   e   del   documento di  identità   del  calciatore regolarmente  datati  e firmati  dallo stesso entro e  non oltre 30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it