LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Antonio VIZZI/S.S.D. CITTA’ DI GELA A. r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Antonio VIZZI/S.S.D. CITTA' DI GELA A. r.l.
Con recla mo datato 28.10.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a lla S.S.D.CITTA' DI GELA A.r.l. il sig. Antonio VIZZI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo eco nomico sottosc ritto in relazione a lla Stagione Sportiva 2016/2017.
La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il paga mento, sia l’ammontare de lla somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Antonio VIZZI della somma di €.1.200,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc .it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
