LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PAGLIARINI/U.S. POGGIBONSI S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco PAGLIARINI/U.S. POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 17.10.2017, trasmesso tra mite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Francesco PAGLIARINI chiedeva la condanna della Società contro interessata  al pagamento della somma di €.9.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto  in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni  addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La    Commissione   Accordi   Economici    presso   la       Lega   Nazionale   Dilettanti    condanna   la

U.S.POGGIBONSI  S.r.l. al pagamento  in favore  del sig. Francesco  PAGLIARINI  della somma  di .9.000,00.

Dispone la restituzione  della tassa  reclamo versa ta, subordinata  alla comunicazione  dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amminist razione@figc.it 

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell’avvenuto pagamentoinviando   copia   della   liberatoria   e   del   document di   identità   del   calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso  entro e  non oltre 30 giorni (trenta)  dalla data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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