LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MUSTONE/SPORTING FULGOR (Già ASD
RICORSO DEL CALCIATORE Domenico MUSTONE/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)
Con reclamo datato 13.10.2017,il sig.Domenico MUSTONE, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.800,00 non percepita.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.
La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del qua le viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa inforza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig. Domenico MUSTONE della somma di €.3.800,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoria mente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.
