LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco LUONI/VARESE CALCIO S.r.l.

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco LUONI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con recla mo datato 7/12/2017 inoltrato a mezzo PEC alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici, il sig.Francesco LUONI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.4.000,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini  stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione  prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo risco ntro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa inforza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D ., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco LUONI la somma di €.4.000,00,quale residuo del compenso  globale annuo previsto nell’Accordo  Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa recla mo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tra mite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento lnte rregionale i termin i dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria  e   del  documento  di  identità  del  calciatore regolar mente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previstodall'art.94 tercomma 11 delle N.O.I.F.

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