LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/VARESE CALCIO S.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/VARESE CALCIO S.r.l.

Con  reclamo  datato  19/09/2017  inoltrato  mezzo  raccomandata   a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Francesco VISCOMI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di .2.500,00, quale compenso residuo  previsto  nell'Accordo  Economico  sottoscritto, relativo  alla  Stagione Sportiva  2016/17.

La Società,non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei  termini  stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione  prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco VISCOMI,la somma di €.2 .500100 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo  Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa recla mo versata, subordinata alla comunicazione  dell’iban bancario (obbligatoria mente delcalciatore) tramite mail aWindirizzo: lnd.amministrazione@figc.it  

Si fa  obbligo alla  Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento di   identità   del   calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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