LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/VARESE CALCIO S.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/VARESE CALCIO S.r.l.
Con reclamo datato 19/09/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. alla società controinteressata ed alla Commissione Accordi Economici tramite PEC, il sig. Francesco VISCOMI chiedeva la condanna della Società VARESE CALCIO S.r.l. al pagamento della somma di €.2.500,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.
La Società,non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall’art.25/Bis del Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società VARESE CALCIO S.r.l. a corrispondere al sig.Francesco VISCOMI,la somma di €.2 .500100 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.
Dispone la restituzione della tassa recla mo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoria mente delcalciatore) tramite mail aWindirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
