LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/S.S.D. CITTA’ DI GELA A.r.l.
RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.
Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITA' DI GELA A.r.l. il sig. Maurizio NASSI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.
La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.
La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente/ rilevando a ltresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente/ risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento1sia rammentare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
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Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
