LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 214 LND del 20.02.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio NASSI/S.S.D. CITTA’ DI GELA A.r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE  Maurizio NASSI/S.S.D. CITTA' DI GELA A.r.l.

Con reclamo datato 2.11.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla S.S.D.CITA' DI GELA A.r.l. il sig. Maurizio NASSI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.450,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza  dell'accordo  economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2016/2017.

La  Società  non  faceva  pervenire  nei termini  stabiliti  dal  Regolamento  L.N.D. alcuna  memoria difensiva.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente/ rilevando  a ltresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente/ risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento1sia rammentare della somma pretesa in forza  del compenso ivi indicato

P.Q.M.

1

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la S.S.D.CITIN DI GELA A.r.l.al pagamento in favore del sig.Maurizio NASSI della somma di €.450,00.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione   dell’  iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it  

Si fa  obbligo alla  Società  di comunicare  al Dipartimento  Interregionale           i termini  dell’avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria   e   del   documento   di identità del calciatore regolarmente  datati e firmati  dallo stesso  entro e non oltre 30 giorni  (trenta)  dalla  data  della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it