LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/A.S.D. NOCERINA 1910
RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RINALDI/A.S.D. NOCERINA 1910
Con reclamo datato 7.12.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCER INA 1919il s ig.Aiessandro RINALDI chiedeva la condanna della società controint eressata al pagamento della somma di €.7.445,00 a titolo di residuo del compenso globa le lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione a lla stagione sportiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
A tale propos ito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte da l ricorrente, rileva ndo a ltresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre a mpio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, a lla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accord i Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. ALessandro RINALDI della somma di €.7.445,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del ca lciatore} tramite mail all'indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento lnterregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.