LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANTEREMO/A.S.D. NOCERINA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore SANTEREMO/A.S.D. NOCERINA   1910

Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accord i Economici nonché alla Società A.S.D.N OCERINA 1919il sig.Sa lvatore SANTERAMO chiedeva la condanna della soc ietà cont rointeressata al pagamento della somma di €.3.830,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo econom ico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei term ini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condiv is ibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato -offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento,sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La     Commissione  Accordi  Economici  presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA  1910 al pagamento in favor e del sig. Salvatore SANTERAMO  della somma di .3.830,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento lnterregionale   i termini dell’avvenuto pagamento  inviando  copia  della   liberatoria  del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

 

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