LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Elia PAPINI/A.S.D.NOCERINA 1910
RICORSO DEL CALCIATORE Elia PAPINI/A.S.D.NOCERINA 1910
Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919il sig.Eiia PAPINI, chiedeva la condanna della società controinteressata a l pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscr itto in relazione alla stagione spo rtiva 2016/2017.
La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre amp io e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusion dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compe nso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Elia PAPINI della somma di €.1.400,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comu nicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
