LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 228 LND del 06.05.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Elia PAPINI/A.S.D.NOCERINA 1910

 

RICORSO DEL CALCIATORE Elia PAPINI/A.S.D.NOCERINA 1910

Con reclamo datato 27.11.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla Società A.S.D.NOCERINA 1919il sig.Eiia PAPINI, chiedeva la condanna della società controinteressata a l pagamento della somma di €.1.400,00 a titolo  di  residuo  del  compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscr itto in relazione alla stagione spo rtiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti - crf accordo allegato - offre amp io e decisivo  riscontro  allpretesa  azionata  dal  ricorrente, risultando  provata  silconclusion dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compe nso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione  Accordi  Economicpresso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D. NOCERINA 1910 al pagamento in favore del sig. Elia PAPINI della somma di  €.1.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale   i termini dell’avvenuto pagamento   inviando  copia   della   liberatoria   del  documento   di  identità  del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla  data della presente comu nicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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