LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r .l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Nicolas ZANE/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r .l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez.VE pubblicata sul C.U. N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018,si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del 9.11.2017 della Scrivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore;

- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;

- letta  la  memoria  del  reclamante  in data  17.07.2017;

- esaminati i documenti in atti;

- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura  privata  del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico  da parte del calciatore, segnatamente  in ordine  alla  mancata  prestazione  dell'attività  sportiva, in  quanto   la   contestazione   relativa   alla   mancata   partecipazione   a   talune   sedute   di allenamento  (vedi telegramma  della  Società  del 06.03.2017)  è smentita  dalla  circostanza,

dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione delle prestazioni nel periodo dal 10.03.2017 al 19.04.2017 è comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione  Accordi  Economici presso  la  L.N.D., accoglie  il reclamo,  condannando  l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Nicolas ZANE la somma di €.9.625,40.

Dispone  la  restituzione  della  tassa  reclamo  versata,  subordinata  alla  comunicazione  dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento   inviando   copia   della   liberatoria  e  del  documento   di   identità   del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art .94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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