LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/L’AQUILA CALCIO 1927 S .r.l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Giorgio LA VISTA/L’AQUILA CALCIO 1927 S .r.l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez .VE pubblicata sul C.U. N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018,si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del9 .11.2017 della Scrivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore;

- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07.2017;

- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;

- esaminati i documenti in atti;

- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura  privata  del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico  da parte del  calciatore, segnatamente  in ordine  alla  mancata  prestazione  dell'attività  sportiva, in quanto la contestazione relativa alla mancata partecipaz ione  a  talune  sedute  di allenamento (vedi telegramma della Società del 06.03.20 17) è smentita dalla circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre  la sospensione delle prestazioni nel  periodo  dal  10.03 .2017  al  19.04.2017  è  comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la  L.N.D., accoglie  il  reclamo,  condannando  l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere  al sig. Giorgio LA VISTA  la somma di € .15.657,34.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligator iamente del ca lciatore) tramite mail allindirizzo : lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicaz ione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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