LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/A.S.D.DUE TORRI (2015/16)
RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo CASSARO/A.S.D.DUE TORRI (2015/16)
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/05/2017 (consegna non andata a buon fine), ma, ricorso riproposto dal proprio legale, tramite PEC in data 22/02/2018, il sig.Riccardo CASSARO , si rivolgeva a questa Commissione, esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.DUE TORRI un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.13.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.
Precisando di aver percepito rate per €.9.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.4.000,00.
La stessa non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti- cfr. accordo allegato- offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia L’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.DUE TORRI al pagamento in favore del sig. Riccardo CASSARO della somma di €.4.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.