LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2017/2018 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 249 LND del 05.04.2018 – Delibera RICORSO DEL CALCIATORE Nicola RUSSO/L’AQUILA CALCIO 1927 S.r .l.

 

RICORSO DEL CALCIATORE Nicola RUSSO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r .l.

A seguito della disposizione del Tribunale Federale Sez.VE pubblicata sul C.U . N. 139 del 9 Novembre 2018, riesaminato il ricorso, nella riunione del 15 Marzo 2018,si riconferma la sentenza sotto riportata, già pubblicata su C.U. n. 139 del 9 .11.2017 della Sc rivente Commissione:

- letto il reclamo del calciatore ;

- letta la memoria di costituzione della Società del 06.07 .2017;

- letta la memoria del reclamante in data 17.07.2017;

- esaminati i documenti in atti;

- ritenuto che, in diparte ogni valutazione sulla dedotta nullità della scrittura privata del 10.03.2017, la Società non abbia dimostrato alcuna violazione dell'accordo economico da parte del calciatore, segnatamente in ordine alla mancata prestazione dell'attività sportiva, in  quanto  la  contestazione  relativa  alla  mancata  partecipazione  a  talune  sedute  di allenamento  (vedi telegramma  della  Società  del 06.03.2017)  è smentita  dalla  circostanza, dedotta dal reclamante e non contestata, dunque pacifica, per cui gli allenamenti stessi non si sono tenuti causa le dimissioni dell'allenatore e dei suoi collaboratori; mentre la sospensione  delle  prestazioni  nel  periodo  dal  10.03.2017  al  19.04.2017  è  comunque avvenuta d'intesa tra calciatore e Società e, per ciò solo, non in violazione dell'accordo economico;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando l’Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Nicola RUSSO la somma di €.9.578,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando  copia della liberatoria e del documento di identità del  calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11delle N.O.I.F.

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