LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.215 LND del 01.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Valerie Magloire KAMENI BOUANGA/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO

RICORSO DEL CALCIATORE Valerie Magloire KAMENI BOUANGA/A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO

Con ricorso inoltrato alla C.A.E. con raccomandata del 4/5/2018 Valerie Magloire Kameni Mbounga esponeva di aver concluso con l’A.S.D. Città di Gragnano, per il periodo 10/1-30/6/2017, a stagione sportiva 2016/2017, un accordo economico che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 6.500,00, precisando di aver percepito, nel corso della stagione, acconti pari ad €. 3.900,00.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della società resistente al pagamento dell'importo di €. 2.600,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo di aver integralmente versato i compensi pattuiti di €. 6.500,00, allegando, a riscontro dell’eccezione, cinque ricevute di pagamento e concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda avversaria.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente comunicato il reclamo e versata la relativa tassa.

Il reclamante, con memoria tempestivamente depositata il 18/6/2018 operava formale disconoscimento delle firme apposte sulle quietanze di pagamento.

All’udienza del 12/7/2018, fissata per la discussione del reclamo, le parti richiedevano un rinvio dell’udienza, fissata per il 6/9/2018.

In tale ultima data compariva il solo ricorrente, assistito dall’avv. Delli Falconi Romano, il quale, presa visione delle quietanze prodotte dalla controparte, confermava il disconoscimento delle firme apposte sui documenti ed insisteva nell’accoglimento del ricorso.

La C.A.E. con ordinanza del 18/9/2018, ritenuta, in considerazione di tale formale disconoscimento, la necessità di richiedere gli accertamenti sulla dedotta falsità, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, della F.I.G.C..

L’organo inquirente all’esito di una diffusa ed esaustiva attività istruttoria, rimetteva gli atti del procedimento a questa Commissione, con missiva del 20/11/2016.

Alla nuova udienza di discussione, fissata per il 17/1/2019 compariva il solo ricorrente che insisteva per l’accoglimento del ricorso.

In particolare e per quanto rileva in questa sede, la circostanza dell’esistenza di un credito dell’odierno ricorrente ha trovato puntuale e concorde conferma nelle dichiarazioni del signor Vincenzo Martone, presidente della società subentrato a Carmine Franco, precedente responsabile dell’A.S.D. Città di Gragnano nella stagione cui riferisce il credito per cui è stato instaurato il presente procedimento, anch’egli sentito dagli inquirenti unitamente a Savino Martone, figlio dell’attuale presidente.

Il primo ha riferito di aver riscontrato una situazione debitoria molto superiore a quella espostagli in sede di trattative per il suo ingresso in società, evidenziando che le quietanze prodotte agli atti gli erano state consegnate da Minopoli Francesco, delegato del sindaco nei negoziati relativi al trasferimento della compagine sportiva al nuovo gruppo dirigenziale.

Il Carmine Franco ha espressamente confessato che “….Valerie Kameni e forse qualcun altro dovevano percepire i soldi”, circostanza confermata da Savino Martone “..mi chiamarono o mi mandarono messaggi i calciatori….e Kameni. ..costoro si lamentarono che non erano stati pagati..” L’espletato  accertamento  grafologico  ha,  poi,  conferito  decisivo  ed  obiettivo  riscontro all’esistenza del credito del ricorrente, attraverso l’esclusione della riferibilità delle firme apposte

sulle quietanze all’odierno ricorrente.

L’analisi tecnica, attraverso una disamina ampiamente motivata – comprensiva dell’analisi di diversi parametri di riferimento ed in relazione alle firme rilasciate nel saggio grafico dal Kameni - e resistente ad ogni possibile profilo critico, è pervenuta alla conclusione che le sottoscrizioni esaminate non possono ritenersi autografe, evidenziando, inoltre, che “..le minime somiglianze dei simboli grafici…sono da attribuirsi al vano tentativo, da parte di una mano aliena, di imitare il modello firmatario autografo ed il modus scribendi del signor Mbounga Kameni..”

Il reclamo, alla stregua delle  pregresse argomentazioni, merita, pertanto,  integrale accoglimento

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, al pagamento in favore del sig. Valerie Magloire Kameni Mbounga della somma di

€.2.600,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Dispone la trasmissione degli atti alla F.I.G.C. Procura Federale, per quanto di propria competenza, relativamente alla falsità di firme da loro stessi accertata

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it