LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2018/2019 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N.234 LND del 18.02.2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Johnson David NANA YEBOAH/S.S.D. ACR MESSINA S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Johnson David NANA YEBOAH/S.S.D. ACR MESSINA S.R.L.

Con ricorso notificato il 21/11/2018 Johnson David Nana Yeboah esponeva di aver concluso, con l’A.C.R. Messina S.S.D. a r.l., un accordo economico per la stagione sportiva 2017/2018, che prevedeva la corresponsione, a favore dell'esponente, dell'importo complessivo annuo di €. 10.800,00.

Riferiva il ricorrente di aver percepito acconti per complessivi €. 4.000,00 e concludeva chiedendo il riconoscimento del proprio residuo credito, quantificato in €. 6.800,00.

La società, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente deducendo che al calciatore erano stati versati, in contanti e a mezzo assegni, i compensi contrattualmente pattuiti fino al 20/3/2018.

Precisava, inoltre, che successivamente a tale data l’odierno ricorrente, autorizzato ad assentarsi fino al 25/3/2018 per gravi motivi familiari, non si era più presentato presso la sede della società tanto che di tale situazione era data comunicazione alla F.I.G.C. – L.N.D. con missiva a mezzo pec. del 4/5/2018. Chiedeva, quindi, il rigetto del reclamo avversario.

Il ricorrente e la società depositavano ulteriori memorie illustrative e, all'esito dell'odierna discussione, svoltasi nel contraddittorio delle parti, il reclamo era riservato in decisione.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il reclamo e versata la relativa tassa.

Passando all’esame dell’eccezione di inammissibilità della memoria depositata dalla società resistente, in quanto notificata a mezzo “p.e.c.”, pare assorbente rilevare che l’art. 1 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 ha normativamente disciplinato tale facoltà notificatoria prevedendo che “l’avvocato.. può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale…ovvero a mezzo della posta elettronica certificata.”

Quanto appena esposto ha trovato piena e definitiva conferma nell’orientamento assunto, da ultimo dalle sezioni unite della Suprema Corte, la quale ha ribadito la validità ed efficacia della notificazione effettuata dall’avvocato a mezzo p.e.c. (cfr. in termini Cass., S.U., 18 aprile 2016, n. 7665 e Cass. S.U. 18 aprile 2016, n. 7665)

Anche, volendo accedere, in via di mera ipotesi, ad una presunta - ed insussistente irregolarità di tale modalità di notifica per quanto appena osservato -, risulterebbe in ogni caso applicabile, in quanto criterio generale previsto dalla normativa processuale, la disposizione di cui all’art. 156 c.p.c..

Quest’ultima disposizione prevede che “La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.”

L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, in ogni caso, non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Nel caso di specie la memoria della società risulta effettivamente pervenuta a controparte, la quale ne ha avuto integrale conoscenza, avendo replicato alle singole argomentazioni ivi esposte, così evidenziando il raggiungimento dello scopo cui l’atto era destinato.

La società resistente ha, poi, eccepito l’integrale pagamento dei compensi dovuti al giocatore.

Ai sensi dell’art. 25-bis, 6° comma del Regolamento “I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce..”

Alcun documento con tali indicazioni è stato allegato o successivamente prodotto dal Messina S.S.D, cui incombeva il relativo onere probatorio, con la conseguenza che l’eccezione si rivela del tutto infondata, non risultando sorretta dai necessari riscontri obiettivi documentali.

Da ultimo la resistente ha dedotto il mancato pagamento dei compensi previsti a favore del calciatore, assumendo che il predetto, dopo un periodo iniziale di assenza autorizzata, non aveva più fatto rientro in sede e non aveva partecipato ad allenamenti e gare di campionato.

A fondamento di tale allegazione risulta prodotta in atti una missiva datata 4/5/2018 con la quale la società informava la L.N.D. dell’assenza ingiustificata del calciatore.

Si osserva al riguardo che alcuna valenza probatoria può attribuirsi a tale comunicazione, integrante una mera informativa unilaterale inviata, peraltro e significativamente, a distanza di oltre 30 giorni dalla data prevista per il rientro del calciatore in sede.

Inoltre non può sottacersi la natura meramente strumentale di tale informativa se solo si considera che la società, come avrebbe dovuto e potuto, alcuna diffida ha inviato al calciatore intimandogli il rientro.

L’obbligazione del calciatore integra, infatti, un obbligo di “facere” e, pertanto, il creditore della stessa (la società) al fine di mettere in mora il debitore, ove abbia interesse, come nel caso di specie, ad ottenere la prestazione dell’atleta e, successivamente, a far risultare l’inadempimento di quest’ultimo agli obblighi convenzionali assunti, è tenuto a metterlo tempestivamente in mora mediante una formale diffida ad adempiere.

Non  risultando,  nel  caso  di  specie,  che  la  società  abbia  invitato  o  diffidato  il  calciatore  a

presentarsi presso la sede, non sussiste alcun riscontro obiettivo di un’assenza ingiustificata dell’odierno ricorrente, al quale più probabilmente è stata preclusa la prosecuzione dell’attività sportiva da parte della società.

Un’eventuale scelta della società a non avvalersi delle prestazioni del suo tesserato appare del tutto “legittima” ma obbliga la società stessa al pagamento dei compensi pattuiti col calciatore.

Al riguardo si osserva che al credito del quale il ricorrente ha chiesto il pagamento, deve essere detratto il compenso per l’assenza, seppur giustificata, del calciatore.

L’autorizzazione della società concessa ad Yeboah ad assentarsi dalla sede rende legittima la sua assenza ma, in mancanza delle prestazioni rese dal predetto, esime il Messina S.S.D. dall’obbligo di pagamento, per tale periodo, del relativo compenso.

Deve, pertanto, concludersi, alla stregua delle pregresse argomentazioni, dichiarando che il ricorrente è creditore, nei confronti della società resistente, dell’importo di €. 6.432,97.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. ACR MESSINA al pagamento in favore del signor Johnson David Nana Yeboah, della somma di €.6.432,97 da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’ iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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