F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 13 Ottobre 2016 Reclamo 014 – A.S.D. ATLETICO VI.EST/SECCO EDOARDO (richiesta svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

 

Reclamo 014 - A.S.D. ATLETICO VI.EST/SECCO EDOARDO

(richiesta svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Con reclamo del 25 luglio 2016 la A.S.D. Atletico VI.EST (matr. F.I.G.C. n. 937774), in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Sergio Lunardi, ha adito il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti avverso la concessione dello svincolo ex art. 109 N.O.I.F. del calciatore Secco Edoardo (nato a Vicenza il 07/02/1996; matr. FIGC 4600796)  reso noto dal Comitato  Regionale Veneto con comunicato  ufficiale n. 104 del 01/07/2016 .

Preliminarmente il Tribunale ritiene necessario verificare la correttezza dell'assunto della società ricorrente secondo la  quale essa non avrebbe ricevuto la raccomandata contenente la richiesta di svincolo e che, per tale motivo, non le è stato possibile proporre tempestiva opposizione dinanzi al Comitato Regionale .

L'eccezione risulta infondata e il reclamo va respinto.

Infatti, il calciatore Edoardo Secco ha depositato agli atti del giudizio il plico raccomandato inviato alla società presso l'indirizzo di corrispondenza ritornatogli "per compiuta giacenza". Secondo la Suprema Corte di Cassazione in caso di assenza del destinatario e di persone abilitate alla ricezione della corrispondenza "/a raccomandata si presume pervenuta alla data in cui l'ufficio postale rilascia il relativo avviso di giacenza" (Cass. 27526/2013). Giurisprudenza che l'odierno Giudice ritiene di poter condividere.

Si deve, quindi,   affermare che il contraddittorio  si è regolarmente instaurato tra le parti a seguito della notifica dell'istanza di svincolo ex art. 109 N.O.I.F. inviata dal calciatore Edoardo Secco e che, pertanto la società ricorrente avrebbe dovuto svolgere tempestiva opposizione dinanzi al Comitato Regionale Veneto.

Di conseguenza, il provvedimento assunto dal C.R. Veneto risulta corretto e meritevole di conferma in quanto il mancato rispetto delle modalità previste dall'art . 109, n. 3 N.O.I.F ., ai sensi del successivo n. 5 del medesimo articolo, deve essere considerato adesione all'istanza di svincolo .

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

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