F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 13 Ottobre 2016 Reclamo 008- DALLA BETTA ALICE/A.G.S.M. VERONA ASD (richiesta svincolo per calciatrice Soffia Angelica).

Reclamo 008- DALLA BETTA ALICE/A.G.S.M. VERONA ASD

(richiesta svincolo per calciatrice Soffia Angelica).

Con atto del 15 luglio 2016, la sig.ra Alice Dalla Betta, madre della calciatrice Angelica Soffia, adiva il Tribunale Nazionale Federale, sez. Tesseramenti, per ottenere lo svincolo ex art. 111 N.O.I.F dalla società AGSM Verona.

A  fondamento  del  proprio  ricorso,  la  ricorrente  deduceva  che  la  calciatrice  era residente ad Asolo,  e, dunque, in una provincia distante circa 126 Km dalla sede della AGSM Verona e che tale distanza rendeva difficile gli spostamenti.

Il ricorso veniva  regolarmente  inoltrato alla controparte,  la quale, con nota del 21 luglio 2016, inoltrata al Tribunale Nazionale Federale ed alla controparte, si opponeva alla richiesta di svincolo avanzata dalla calciatrice .

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Il primo comma dell'art.  111 NOIF così recita: "//calciatore «non professionista»  o «giovane dilettante» che trasferisce la propria residenza, quale risultava all'atto del tesseramento, stabilendo/a in Comune di altra Regione e di Provincia  non  limitrofa  a quella della precedente, può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza oppure novanta giorni, se si tratta di calciatore minore di età ed il trasferimento riguardi l'intero nucleo familiare."

Presupposto, dunque, per ottenere lo svincolo ex art. 111 NOIF è  l'avvenuto cambio di residenza, rispetto a quella risultante dall'atto di tesseramento, che, nel caso di calciatore minore di età, deve riguardare l'intero nucleo familiare.

Nel caso di specie, la calciatrice Angelica Soffia ed il suo nucleo familiare non hanno effettuato alcun cambio di residenza.

Difatti, la calciatrice e la sua famiglia, all'atto della proposizione del ricorso, continuano a risiedere ad Asolo, ossia nella medesima residenza risultante dall'atto di tessera mento.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale rigetta il reclamo.

Ordina incamerarsi la tassa .

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