F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 07/TFN del 04 Ottobre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 09/TFN del 13 Ottobre 2016 Reclamo 003 – DOMINICI ENRICO/A.S.D. IMPERIA CALCIO

Reclamo 003 - DOMINICI ENRICO/A.S.D. IMPERIA CALCIO

(richiesta svincolo ex art. 108 N.O.I.F.) .

Con ricorso del 07.07.16 il sig. Enrico Dominici ha proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto della  richiesta di svincolo ex art. 108 N.O.I.F. da parte della LND Comitato Regionale Liguria. lnvero il reclamante  afferma  di essere tesserato  e vincolato con la società A.S.D. Imperia. Fermo quanto innanzi il sig. Dominici ha affermato di avere sottoscritto congiuntamente alla società i moduli federali  (ex art.108 Noif) per lo svincolo per accordo e di avere sollecitato la società ASD Imperia all'inoltro della documentazione. lnvero, afferma sempre il reclamante, considerato che il detto inoltro non era stato effettuato dalla società vi avrebbe provveduto direttamente il sig. Dominici, unitamente alla richiesta di svincolo, ciò direttamente mediante deposito presso la LND Comitato Liguria. Tale richiesta sarebbe stata respinta. Avverso tale ultima decisione, ritenendone sussistenti le motivazioni di fatto e di diritto, il sig. Enrico Dominici ha proposto, come detto,  reclamo. Va pero rilevato che, nelle more e dopo la proposizione del reclamo, lo stesso sig. Dominici ha comunicato  (sua mail del 25.7.2016)  che l'Ufficio Tesseramenti  del Comitato Regionale Liguria ha successivamente provveduto ad inserirlo nella lista di svincolo.

Rileva pertanto preliminarmente, questo Tribunale, che, per quanto comunicato dal reclamante, si debba ritenere cessata la materia del contendere essendo stato il sig. Dominici, inserito nelle liste di svincolo

P.Q.M.

il Tribunale Federale Nazionale dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

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