F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 017 – ARNETOVA KATERINAIASD C. COLLESCIPOLI (svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Vergari Carlo) .

Reclamo 017 - ARNETOVA KATERINAIASD C. COLLESCIPOLI

(svincolo ex att. 111 N.O.I.F. calciatore Vergari Carlo) .

Con ricorso del14 settembre 2016, la sig.ra Arnetova  Katerina, in qualità di genitore esercente la potestà sul minore Vergari Carlo, adiva il Tribunale  Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti,  per ottenere lo svincolo, ex art. 111 N.O.I.F., del calciatore Vergari Carlo dalla Società S.S. Junior Campomaggio  Collescipoli.

A fondamento del proprio ricorso, la ricorrente assumeva di aver trasferito, dal 27 aprile 2016, la residenza del proprio nucleo familiare dal Comune di Terni (provincia di Terni), al Comune di Martinsicuro (in provincia di Teramo) ed allegava i documenti comprovanti l'avvenuto trasferimento di residenza.

La Società S.S. Junior Campomaggio Collescipoli, alla quale veniva inviata copia del reclamo, nulla deduceva.

Il ricorso è fondato e, deve, pertanto, essere accolto.

Dalla documentazione prodotta risulta, difatti, la sussistenza di tutte le condizioni richiese dall'art. 111 N.O.I.F per ottenere lo svincolo per cambio di residenza.

In particolare, dai succitati documenti si evince che:

sono trascorsi oltre 90 giorni dall'effettivo cambio di residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore Vergari Carlo;

Martinsicuro si trova in una Regione diversa da quella della città di provenienza ed in Provincia non limitrofa a quella precedente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo e dichiara lo svincolo del calciatore Vergari Carlo a far data dal 3 novembre 2016.

Ordina restituirsi la tassa.

 

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