F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 01/TFN del 20 Luglio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 02/TFN del 28 Luglio 2016 Reclamo N.01-SSD VITERBESE CASTRENSE SRL/SAITTA SALVATORE MORENO (Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F.)

 

Reclamo N.01-SSD VITERBESE CASTRENSE SRL/SAITTA SALVATORE MORENO

(Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F.)

La società SSD Viterbese Castrense Srl, ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art.108 N.O.I.F.. (v.infra), ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN) competente ratione materiae avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 20 giugno 2016 (prot.n.1047/23), comunicato il 24 detti, con il quale il Dipartimento Interregionale- Lega Nazionale Dilettanti - ha confermato lo svincolo del calciatore Saitta Salvatore Moreno (Catania,20gennaio1996) dalla società SSD Viterbese Castrense Srl"...a far

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 data dall'1-7-2016,così come previsto dall'art.108delleNOIF(1)

A fondamento della domanda, la società ricorrente, premesso di aver tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Saitta Salvatore Moreno con vincolo pluriennale, ha dedotto, invia preliminare, la falsa compilazione e sottoscrizione del modello di svincolo per accordo del 9 giugno 2016 (2),ed in ogni caso,la carenza in capo al presunto sottoscrittore, sig. Vincenzo  Camilli, dei poteri di rappresentanza

Della  società Viterbese Castrense che, a far data dal 2 novembre 2015, sarebbe stata, invece, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Luciano Palla (3).

Il calciatore Saitta Salvatore Moreno non ha fatto pervenire osservazioni scritte né è comparso personalmente all'udienza di discussione (v.infra).

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN,verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda,ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione alla quale è comparso il solo difensore della società ricorrente,che si è riportato alle conclusioni del ricorso introduttivo ed ha integrato la documentazione già offerta in comunicazione (v.infra).

Ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria, il TFN ha trattenuto la causa in decisione.

Il reclamo è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione. Preliminarmente va disattesa la contestazione della società ricorrente circa la "falsa compilazione e sottoscrizione dello svincolo per accordo del 21marzo2016...poiché...non è stato né compilato né sottoscritto dal Sig. Vincenzo Camilli...".

In punto di diritto, il TFN osserva che la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione in parola, operata dal legale rappresentante incarica della società ricorrente (4),in veste la firma di un terzo (recte: Vincenzo Camilli) e, quindi, non è riconducibile alla disciplina dettata agli art. 214 segg. c.p.c., che si riferisce al disconoscimento della scrittura privata operato dal presunto suo sottoscrittore, con l'ulteriore conseguenza che la contestazione dell'efficacia probatoria di detto documento non richiede un disconoscimento a termini e nelle forme dell'art.214 c.p.c. con la proposizione di istanza di verificazione, a norma dell'art. 216c.p.c.,né di querela di falso e resta collegata ad una valutazione dell'autenticità della sottoscrizione del rappresentante, rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito alla stregua degli elementi acquisiti.

Di contro, nel caso che ne occupa, la società ricorrente non ha offerto elementi tali da determinare il TFN all'affermazione della falsità del documento e/o della sua sottoscrizione da parte del sig. Vincenzo Camilli (recte: accordo per lo svincolo del 9 giugno2016), anzi,  per quanto si dirà infra, le circostanze di fatto inducono a concludere per l'autenticità dello stesso.

Parimenti in fondato è il secondo motivo di reclamo con il quale la società ricorrente ha dedotto la nullità dell'accordo per lo svincolo del calciatore Saitta Salvatore Moreno per essere stato (apparentemente) sottoscritto dal sig. Vincenzo Camilli, privo, al 9 giugno 2016 (data di sottoscrizione), dei poteri di rappresentanza della società Viterbese Castrense Srl.

Tuttavia anche tale affermazione è rimasta priva di valido riscontro probatorio ,anzi contraddetta dalla documentazione in atti.

Invero la SSD Viterbese Castrense, a  sostegno della propria affermazione, si è limitata a produrre copia del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 2 novembre 2015 avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina del sig. Luciano Palla alla carica di amministratore unico, nonché copia di una memoria difensiva depositata in altro procedimento sottoscritto dal sig. Luciano Palma nella dichiarata qualità di legale rappresentante della Viterbese Castrense. Il TFN osserva, al riguardo, che i documenti offerti in comunicazione dalla società ricorrente hanno una valenza meramente interna (endo -societaria),non sono opponibili ai terzi, ed in ogni caso non sono sufficientemente in grado di consentire al giudice di superare il principio dell'apparenza del diritto cui consegue la esigenza di tutela del terzo di buonafede. In punto il TFN ricorda che principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato soltanto da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile. Vi è di più. La giurisprudenza, di merito e di legittimità formatasi insubiecta materia cui il TFN intende aderire, nell'applicare correttamente il principio dell' apparenza del diritto, ha ritenuto che lo stesso può essere invocato anche nel caso in cui il terzo, contrattando con una società di capitali, sia in grado di verificare - sulla base dei pubblici registri -l'esistenza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto della stessa .In tema di rappresentanza,l'art.1393 c.c., nel prevedere che il terzo che contratta con il rappresentante può sempre esigere che questi giustifichi i suoi poteri e,se la rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una  copia, stabilisce a favore del terzo soltanto una facoltà-e non un onere – volta a consentirgli di precostituirsi la prova sia dell'esistenza della rappresentanza sia dell' oggetto dei relativi poteri.

Di contro, la norma, che sancisce una regola di carattere generale, esclude che il terzo sia tenuto a controllare i poteri di rappresentanza di colui che tale si qualifichi (Cass.n.8289/2001): peraltro non è neppure configurabile l'apparenza del diritto qualora una specifica previsione di legge, derogando al principio di cui all'art.1393 c.c.., preveda espressamente l'apponibilità ai terzi delle limitazioni dei poteri rappresentativi risultanti dai pubblici registri, come avviene ad es. in tema di procura conferita agli agenti di assicurazione secondo quanto previsto dall'art.1903c.c...

Perciò, di regola, non basta un semplice comportamento omissivo del terzo per costituirlo incolpa in caso di abuso o mancanza della procura, essendo necessario, per converso -ai fini dell'affermazione che egli abbia agito senza la dovuta diligenza – il concorso di altri elementi.

Invero, il principio dell' apparenza del diritto, che è riconducibile a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole, può essere invocato qualora il rappresentato (recte: la SSD Viterbese Castrense - v. infra) abbia tenuto un comportamento colposo tale da in generare nel terzo il ragionevole convincimento che al rappresentante apparente fosse stato conferito il relativo potere e che il terzo, indipendentemente dalla giustificazione dei poteri di cui all'art. 1393c.c..,abbia senza colpa fatto affidamento sulla esistenza di tale potere (exmultis Cass. nn.204/2003;4299/1999;1720/1998).

Il principio è stato ritenuto applicabile anche nel caso in cui- essendo il soggetto rappresentato una società di capitali – sarebbe stato possibile per il terzo verificare l'effettiva esistenza dei poteri rappresentativi attraverso i mezzi speciali di pubblicità al riguardo previsti dalla legge (Cass. nn. 4299/1999; 9902/1995; 2123/1994).

Il richiamato principio dell' apparenza del diritto è perfettamente sovrapponibile alla questione che qui ne occupa; invero, se da un lato la società Viterbese Castrense ha lamentato la carenza dei poteri di rappresentanza in capo al Sig. Vincenzo Camilli a far data dal 2 novembre 2015, dall'altro, è altrettanto vero che la stessa società, negligentemente, ha omesso di comunicare (salvo quanto si dirà infra) nei termini di cui all'art.37 N.O.I.F. agli organi federali il mutato assetto delle cariche sociali, tant'è che alla data della presente decisione l'organigramma della società Viterbese Castrense Srl,così come risultante agli atti della Federazione, contempla il sig. Vincenzo Camilli nella qualità di amministratore unico della società. Né al riguardo varrebbe replicare rinviando alla comunicazione del 6 novembre 2015, ad oggetto "variazione organigramma", esibita e depositata dal legale della società ricorrente in sede di udienza di discussione, con la quale la Viterbese Castrense Srl avrebbe comunicato la nomina del sig. Luciano Palla ad amministratore  della società, ferme  le altre cariche  "a partire  dal Presidente Vincenzo Camilli (5)

Il TFN, esaminata la documentazione prodotta dal difensore della ricorrente, ha infatti rilevato che l'avviso di ricevimento postale della racc. a/r n.14542714812, presuntivamente riferito alla detta comunicazione, che porta la data di spedizione del 20 gennaio 2016  (a distanza di oltre due mesi dal dedotto mutamento dell'organigramma (6)  non è stato  sottoscritto  dal ricevente,  lasciando  quindi

Ragionevoli dubbi sulla effettiva ricezione da parte del Dipartimento destinatario. Dubbi resi ancor più evidenti dalla verifica effettuata d'ufficio dal TFN tramite il sito delle Poste Italiane dal quale è stato possibile rilevare lo stato di lavorazione della racc. a/r n. 145412714812 (riferita alla detta comunicazione),ma non anche l'avvenuta consegna (7) al destinatario.

Ne consegue che la omessa (negligente) comunicazione ovvero verifica della corretta ricezione della detta comunicazione relativa al cambiamento del legale rappresentante agli organi federali ha determinato, da un lato, la inopponibilità ai terzi della (dedotta ed infondata) sopravvenuta carenza di potere di rappresentanza del sig. Vincenzo Camilli (8) ,e dall'altro la esigenza di tutelare, alla luce del principio dell'apparenza del diritto, l'affidamento ragionevolmente posto dal calciatore Saitta Salvatore Moreno nel potere del  Camilli di impegnare la società Viterbese Castrense. D' altro canto la buona fede del calciatore non è revocabile indubbio ove solo si consideri che se questi avesse effettuato gli accertamenti del caso presso gli uffici federali avrebbe avuto conferma del potere di rappresentanza della Viterbese Castrense in capo proprio al sig. Vincenzo Camilli, che la stessa suddetta comunicazione del 6 novembre 2015 (v.supra) riferiva essere stato confermato nella carica di Presidente.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale – Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla società SSD Viterbese Castrense Srl avverso la ratifica dello svincolo ex art. 108 N.O.I.F. concernente il calciatore Saitta Salvatore Moreno. Ordina incamerarsi la tassa.

  1. Cfr. atto introduttivo.
  2. "Il modulo Svincolo per Accordo ai sensi art. 108 NOIF datato 9 giugno 2016 non è stato né compilato né sottoscritto dal sig. Vincenzo Camilli e si disconosce pertanto la paternità dello stesso documento"- cfr.ri e. cit.
  3. "...Alla falsità della firma si aggiunge anche la carenza di legale rappresentanza in carico al Sig. Camilli Vincenzo alla data del 9 giugno 2016 in quanto dal 2 novembre 2015 la ricorrente ha nominato Amministratore Unico il Sig. Palla Luciano..."-ibidem.
  4. Sig. Luciano Palla.
  5. Cfr. doc. in atti.
  6. Di contro l'art. 37 NOIF prevede che"...ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi..."
  7. Dal sito delle Poste Italiane: «Esito della Spedizione Gentile cliente, riportiamo di seguito i dati relativi alla spedizione di RACC. GENERICHE 145412714812: La spedizione è in lavorazione dal Centro Operativo Postale Data e ora Stato lavorazione Luogo 20-01-2016 16:59:23 Presa in carico VITERBO VT 20-01-2016 19:26:19 In lavorazione presso il Centro Operativo Postale VITERBO VT Grazie per aver scelto Poste Italiane e i nostri servizi. Distinti Saluti Poste Italiane>>.
  8. Sia che la detta comunicazione la si voglia intendere nella forma della pubblicità –costitutiva che la si voglia invece relegare alla funzione della mera pubblicità - notizia, in entrambi i casi le conseguenze non potrebbero che essere identiche, circa la inopponibilità ai terzi di buona fede del cambiamento del legale rappresentate e la sopravvenuta carenza del potere di rappresentanza dell'ex amministratore.
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