F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 03/TFN del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 04/TFN del 31 Agosto 2016 Reclamo 006 -A.S. CAMINESE/CHIARETTO MATTIA (richiesta avverso lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Reclamo 006 -A.S. CAMINESE/CHIARETTO MATTIA

(richiesta avverso lo svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.).

Con atto del 19.7.2016 la A.S. Caminese ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il  Comitato Regionale Veneto in data 22.6.2016 aveva respinto   la sua opposizione alla richiesta di svincolo ex art.109 N.O.I.F. avanzata dal calciatore Chiaretto Mattia, nato il 10.2.1993. La decisione di detto Comitato si fondava sul fatto che il primo dei due inviti al calciatore, dedotti dalla Società, per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività sportiva,di cui al comma 4 art. 109 N.O.I.F., non era stato inviato a mezzo raccomandata, in contrasto con quanto disposto dallo stesso articolo. La A.S. Caminese deduce l'omessa presentazione da  parte del. Chiaretto della prescritta certificazione di idoneità all'attività  sportiva, nonostante i due  inviti a  lui inviati in tal senso (prodotti in copia) e non rispettati, e le due relative contestazioni per l'inadempienza spedite per raccomandata (prodotte in copia) entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. La reclamante sostiene di aver correttamente adempiuto al dettato normativo dell'art. 109 per l'opposizione alla richiesta del calciatore, parlando la norma chiaramente di obbligo di invio mediante lettera raccomandata solo per le contestazioni. Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Osserva, infatti, questo Tribunale che in materia di  svincolo  per inattività del calciatore il comma 4 dell'art.109 N.O.I.F. prevede che nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione  d'idoneità  all'attività  sportiva  non rispettati   dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni   dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti da parte del calciatore se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte sempre a mezzo raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Il citato articolo non prevede che la società debba inviare per raccomandata gli inviti al calciatore e nessuna autonoma interpretazione può sostituirsi ad una precisa e chiara disposizione del Legislatore Sportivo. Nulla contro deduce il calciatore Chiaretti Mattia, il quale, peraltro, non risulta agli atti che abbia motivatamente respinto le contestazioni ricevute.

P.Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti accoglie  il reclamo e per gli effetti dichiara il calciatore Chiaretto Mattia non svincolato dalla A.S. Caminese. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

 

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