F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 03/TFN del 04 Agosto 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 04/TFN del 31 Agosto 2016 Reclamo 004- ZINESI RICCARDO/A.e. PALAZZOLO (richiesta avverso il mancato svincolo ex art.109 N.O.I.F.).

Reclamo 004- ZINESI RICCARDO/A.e. PALAZZOLO

(richiesta avverso il mancato svincolo ex art.109 N.O.I.F.).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti il calciatore Zinesi Riccardo al fine di ottenere la revoca del provvedimento di diniego effettuato dal C.R. Lombardia avverso la richiesta di svincolo per inattività, ex art.109 N.O.I.F., inoltrata dallo stesso il 26/5/16. Adduce il calciatore che il provvedimento del Comitato Regionale è fondato sulla dimenticanza dell'atleta dell'allegazione della ricevuta di invio della medesima richiesta effettuata alla Società A.C. Palazzolo di appartenenza. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lombardia.- L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato. Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dal reclamante, mentre la Società di calcio nulla adduce anche in tale fase. Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto ha rilevato che effettivamente il calciatore nell'inviare al Comitato la richiesta di svincolo per inattività ex art.109 N.O.I.F., nel rispetto dei termini, avendo regolarmente notiziato la A.C.·Palazzolo di appartenenza, ha meramente dimenticato di allegare alla documentazione la raccomandata stessa. A tal proposito si evidenzia come è giurisprudenza costante dell'Adito Tribunale considerare il vizio,consistente nella mancata allegazione alla richiesta di svincolo per inattività, ex art.109  N.O.I.F., della ricevuta della raccomandata inviata alla Società di appartenenza del calciatore e dedotto come motivo di rigetto della richiesta medesima, sanabile in sede di ricorso,con allegazione di detta ricevuta - Comm. Tess.199912000; Com.Uff.n°44/D e seguenti – ed è quanto si è verificato nel caso di specie.

P.Q. M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti in accoglimento del reclamo proposto da Zinesi Riccardo, dichiara lo stesso calciatore svincolato dalla società A.C. Palazzolo con decorrenza dalla richiesta inoltrata al C.R. competente. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

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