F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 020 – A.S.D. RONCIGLIONE UTD/G.S.D. CAPRANICA CALCIO (Tesseramento calciatore Vittorini Manuel)

Reclamo 020 - A.S.D. RONCIGLIONE UTD/G.S.D. CAPRANICA CALCIO

(Tesseramento calciatore Vittorini Manuel)

La società ASD RONCIGLIONE UNITED (matr. FIGC 937861) ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN) competente ratione materiae, avverso e per l'annullamento, del tesseramento del calciatore Manuel Vittorini (cod. fisc. VTTMNL89L228114G - matr. FIGC 4090897) in favore della società G.S.D. Capranica Calcio .

A fondamento della domanda di annullamento, la società ricorrente ha premesso, in punto di fatto, che:

1) in data 7 luglio 2016, aveva stipulato con la società Capranica Calcio un accordo di trasferimento, a titolo definitivo, del calciatore Manuel Vittorini;

2) l'accordo di trasferimento in parola veniva spedito e/o depositato dalla società cessionaria         (recte: Capranica Calcio) presso il Comitato Regionale territorialmente competente (Lazio) oltre il termine (perentorio) di cinque giorni dalla stipulazione;

3) il Comitato Regionale - Ufficio Tesseramenti, preso atto dell'accordo di trasferimento  a titolo definitivo del calciatore Manuel Vittorini dalla cedente, ASD Ronciglione, alla cessionaria, GSD Capranica Calcio, ne aveva ratificato il tesseramento, in favore di quest'ultima, a far data dal 2 settembre 2016.

Tanto premesso in fatto, la ricorrente ha concluso in punto di diritto per la nullità del provvedimento di tesseramento gravato perché lesivo della previsione normativa di cui all'art. 95- V comma- N.O.I.F. a mente del quale : "L'accordo di trasferimento, in ambito dilettantistico o di  Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria,  entro  cinque  giorni  dalla  stipulazione  e,  comunque,  non  oltre  il  termine previsto per i trasferimenti".

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Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contradittorio e la procedibilità della domanda, ritenuto documentalmente provato  il reclamo e pertanto superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione .

Il reclamo è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

E' risultata documentalmente provata  la circostanza,  dedotta  dalla  società  reclamante, che l'accordo di trasferimento relativo al calciatore Manuel Vittorini, stipulato in data  7 luglio 2016, sia  stato spedito al Comitato Regionale territorialmente competente oltre il termine di cui al V comma dell'art . 95 N.O.I.F. (cinque giorni) dalla società cessionaria (recte: Capranica Calcio), che, di contro, nulla osservando al  riguardo,  ha  consentito altresì a questo Tribunale di applicare, ai fini della decisione, il principio di non contestazione come relevatio ab onere probandi.

In punto  di  diritto,  è  orientamento  consolidato  nella  giurisprudenza  di questo  Tribunale ritenere che il termine di cui al richiamato art. 95- V comma- N.O.I.F. sia perentorio , con la ovvia conseguenza che la spedizione e/o il deposito dell'accordo di trasferimento oltre il suddetto termine dia luogo alla nullità del relativo tesseramento.

Argomentare diversamente, ipotizzando la natura ordinatoria del suddetto termine, significherebbe porre in crisi la certezza dei rapporti tra le società in tema di trasferimenti e cessioni di contratto.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale accoglie il reclamo e dichiara nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel in favore della società G.S.D. Capranica Calcio, restando valido il vincolo con la società A.S .D. Ronciglione UTD.

Ordina restituirsi la tassa.

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