F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 10/TFN del 03 Novembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 11/TFN del 16 Novembre 2016 Reclamo 021 -CAPISSI ELIAIF.C. HERMES CASAGIOVE (mancato accoglimento trasferimento).

Reclamo 021 -CAPISSI ELIAIF.C. HERMES CASAGIOVE

(mancato accoglimento trasferimento).

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti il calciatore Capissi Elia, rappresentato, difeso e domiciliato come in atti, avverso il provvedimento di reietto della richiesta di trasferimento operata dal Comitato Regionale Campania L.N.D. in data 14/10/2016.

Adduce il calciatore che la compilazione della lista di trasferimento dalla F.C. Hermes Casagiove, società di appartenenza, e la A.S.D. Aurunci, società cessionaria, è avvenuto in data  10/8/2016, regolarmente compilata e sottoscritta  da tutti i soggetti aventi diritto e nel pieno dell'esercizio delle proprie funzioni.

L'invio  della  lista  è  avvenuto  in data  16/9/2016,  nel  rispetto  dei termini  di cui al C.U. n°363/A.

Solo successivamente il calciatore ha appreso del cambio del Presidente della società cedente ed in data antecedente al deposito della lista  attività, quest'ultima, avvenuta nell'ultimo giorno utile.

Le  società   sono  state   notiziate  ed   hanno   manifestato    il  loro  concorde   parere  al perfezionarsi del nuovo vincolo.

Risulta versata la tassa di reclamo così come richiesto.

Il  Tribunale Federale  Nazionale-  Sezione  Tesseramenti   così adito  ha   provveduto  ad istruire la questione, chiedendo ed ottenendo l'acquisizione della documentazione, tra cui il provvedimento avversato e le conoscenza della posizione delle società interessate. Rileva  il  Tribunale  Federale  Nazionale-  Sezione  Tesseramenti    che  effettivamente  la lista di trasferimento risulta firmata, ad opera della società cedente ed alla data di invio, da un soggetto privo dei necessari poteri, in contrapposizione agli artt. 39 e 95 N.O.I.F.; né la lista  integrativa  presentata  dalla  A.S.D.  Aurunci  sana  tale  vizio  essendo,  tra  l'altro, pervenuta in data successiva al termine ultimo indicato dal C.U. 363/A del16/9/2016.

Per completezza  si evidenzia  che  il periodo  per la nuova sessione  di trasferimento  dei calciatori  "giovani dilettanti" e "non professionisti" tra società  partecipanti  ai Campionati organizzati dalla L.N.D. è prossimo, ossia dal1/12/16  al16/12/16.

P. Q.  M.

Il Tribunale  Federale  Nazionale rigetta il reclamo confermando  il vincolo  in favore della della F.C. Hermes Casagiove .

Ordina incamerarsi la tassa.

 

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