F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 018 – RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA (posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane) .

Reclamo 018 - RICHIESTA DI GIUDIZIO C.R. LOMBARDIA

(posizione tesseramento calciatore Rezzouki Soufiane) .

Con atto del 9 settembre 2016, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti , una richiesta di giudizio in ordine al tesseramento del calciatore Rezzouki Soufiane.

In particolare, il Comitato Regionale Lombardia riferiva che:

il  calciatore   Rezzouki   Soufiane   aveva   firmato,   in  data   6   agosto   2016,   un  atto   di tessera mento con la società FBC Saronno 1910;

analogo atto di tesseramento era stato firmato dal calciatore, in data 30 agosto 2016, con la società ASD Vis Nova Giussano;

in data 30 agosto 2016, l'atto di tesseramento  in favore della ASD Vis Nova Giussano veniva registrato dalla delegazione di Monza;

sulla distinta di tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano vi era il seguente   appunto:   "una  società   di  Legnano   aveva  già  predisposto   una  pratica  sul giocatore, così dice la società Vis Nova. A me l'ha fatto tesserare normalmente" .

Alla stregua di ciò, il Comitato Regionale Lombardia avanzava al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, richiesta di giudizio in ordine alla posizione del calciatore Rezzouki Soufiane.

Alla riunione del 3 novembre 2016, il Tribunale Nazionale Federale, con ordinanza , disponeva la convocazione del calciatore, unitamente agli esercenti la potestà genitoriale , e chiedeva una relazione scritta all'Ufficio Tesseramenti in ordine all'appunto scritto sulla distinta di tesseramento in favore della ASD Vis Nova Giussano .

Alla richiesta del Tribunale Nazionale Federale, i genitori del calciatore Rezzouki Soufiane rispondevano di non poter presenziare alla riunione;  l'Ufficio  Tesseramenti,  invece,  inviava  una nota con la quale spiegava che il tesseramento del calciatore in favore della ASD Vis Nova Giussano  era  stato  registrato  prima  della  consegna  al  comitato  competente  della  distinta  di tesseramento  in favore della FBC Saronno 1910.

Il Tribunale  Nazionale  Federale, letti gli atti, ritiene valido  ed efficace  il tesseramento effettuato in favore della Vis Nova Giussano .

Difatti, dagli atti di causa risulta che solo il tesseramento eseguito in favore di tale ultima società è stato registrato, mentre quello effettuato in favore della società FBC Saronno 1910 non risulta registrato .

Di conseguenza , detto ultimo tesseramento  non può ritenersi valido ed efficace.

La circostanza che il calciatore abbia consapevolmente sottoscritto  due  attdi tesseramento per la medesima stagione sportiva, non può non aver rilievo ai fini di una responsabilità disciplinare dello stesso. Pertanto, risulterebbe opportuna  la trasmissione  degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, provvedendo sulla richiesta di giudizio del Comitato Regionale Lombardia, dichiara valido ed efficace il tesseramento registrato  per  la Vis Nova Giussano del calciatore  Rezzouki Soufiane e privo di effetti il tesseramento,  non registrato, in favore della società FBC Saronno 1910 .

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