F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 016- MONTANARI MANUELE E PELLONI ANNA/F .C. LEVIZZANO (mancanza firme sul tesseramento del calciatore Montanari Riccardo) .

 

Reclamo 016- MONTANARI MANUELE E PELLONI ANNA/F .C. LEVIZZANO

(mancanza firme sul tesseramento del calciatore Montanari Riccardo) .

Con ricorso proposto in data 23.08 .2016 i sigg.ri Manuele Montanari ed Anna Pelloni nella qualità di genitori del calciatore Montanari Riccardo nato a Modena il 25/01/2000  residente in Levizzano di Castelvetro (Modena) alla via Buricchi n.11 chiedevano l'annullamento del cartellino di loro figliolo (in realtà la nullità del tesseramento con la società FC Levizzano con sede in Levizzano di Castelvetro - Modena) affermando e dichiarando che nessuno dei genitori ricorrenti avevano sottoscritto i moduli federali per il tesseramento. Rispettato il contraddittorio non si è costituita la società FC Levizzano. Va immediatamente  osservato  che,  nel silenzio della società  e  dalle  comparazione  delle  firme  apposte  sui  documenti  di identità va dichiarata la nullità del tesseramento per apocrifia delle firme  ivi apposte. Tuttavia  il  ricorso  interviene  dopo   vari   campionati   regolarmente   disputati   dal giocatore e cioè a fare data dal 2012/2013; 2013/2014 2014/2015 2015/2016, circostanze  queste  che  giustificano  la  trasmissione  degli  atti  alla  Procura  Federale per  quanto  di  competenza.

Tanto premesso

P.Q.M.

Il Tribunale  Federale  Nazionale  accoglie  il reclamo  e  dichiara  nullo  il tesseramento  del calciatore Montanari Riccardo con la F.C. Levizzano.

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza .

Ordina restituirsi la tassa.

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