F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 027- PIACENZA ANTONELLA /F.C. INTERPORTUALE PISANA ASD (reclamo avverso annullamento tesseramento minore Russo Michael)
Reclamo 027- PIACENZA ANTONELLA /F.C. INTERPORTUALE PISANA ASD
(reclamo avverso annullamento tesseramento minore Russo Michael)
Piacenza Antonella, nella dichiarata qualità di "madre esercente la potestà genitoriale" 1sul figlio minore Michael Russo (Pisa, 15 aprile 2000), ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN), competente ratione materiae, avverso e per l'annullamento del provvedimento del 25 ottobre 2016 con il quale l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Toscana ha disposto: " ... la revoca del tesseramento2 del calciatore indicato in oggetto (Russo Michael - ndr) poiché erroneamente convalidato malgrado l'assenza della firma del padre sul tesseramento (documentazione presentata dalla madre solo in forma parziale) ".
A fondamento della opposizione proposta, la reclamante, premesso il suo status di divorziata (cfr. sentenza di divorzio in atti) , ha eccepito, in diritto, la illegittimità del provvedimento gravato sotto più profili e, segnatamente per la violazione ovvero la falsa applicazione dell'art. 39 N.O.I.F., e per non aver tenuto in debita considerazione la (assorbente) circostanza che "/a potestà genitoriale di Michael è affidata alla madre".
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Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ritenuta quindi superflua ogni ulteriore attività istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione.
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Il reclamo è fondato nei termini di cui alla seguente motivazione.
Premessa la regola generale che, ai fini della sua validità, il tesseramento del calciatore minore di età necessita della sottoscrizione di entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, occorre, nel caso di specie, indagare su quale sia la /ex specialis regolatrice del rapporto sotteso alla vicenda che ne occupa per poi verificarne la compatibilità con le norme federali.
Al riguardo, non è revocabile in dubbio che il Tribunale di Pisa, con la sentenza n. 1220/2007, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la reclamante (Antonella Piacenza) e Josef Russo, abbia affidato il figlio minore (Michael Russo) alla sola madre, e non anche congiuntamente al padre 3.
Di qui una prima quanto ovvia conclusione: Antonella Piacenza, nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Michael Russo, in forza di affido (giudiziale) esclusivo, aveva piena legittimazione nel sottoscrivere il modello di tesseramento in favore e nell'interesse del figlio minore.
Né, al riguardo, varrebbe replicare rinviando alla legge n. 54/2006, che ha introdotto la "regola" dell'affido condiviso tra i genitori, già vigente all'epoca della pubblicazione della richiamata sentenza di divorzio, poiché tale argomentazione, in contrasto con la lettera della decisione in parola, avrebbe, al più, potuto costituire motivo di gravame, ma non certo di censura dinanzi a codesto TFN, per il quale la reclamante ha piena legittimazione nel compiere atti in favore del figlio affidatole in via esclusiva, a nulla rilevando, in questa sede, le argomentazioni svolte sulla natura ordinaria e/o straordinaria dell'atto di tesseramento.
Sotto altro profilo, meritano altresì accoglimento le osservazioni della reclamante in ordine alla distinzione tra la formazione della volontà parentale dalla sua esternazione formale. Nel caso che ne occupa, infatti, se da un lato non è revocabile in dubbio che sia stata la sola reclamante a rappresentare all'esterno la volontà genitoriale (con la sottoscrizione del modello di tesseramento), dall'altro lato è, a dir poco, presumibile che il padre abbia concorso, con il suo assenso, alla formazione della decisione, ove solo si consideri che il calciatore minor di età, Michael Russo, è tesserato, con vincolo annuale, a far data dalla stagione sportiva 2011/2012.
P.Q.M.
Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti accoglie il reclamo e dichiara valido il tesseramento del calciatore Russo Michael per la società F.C. lnterportuale Pisana ASD. Ordina restituirsi la tassa .
(1) Cfr. ricorso introduttivo
(2) In favore della ASDFC Interportuale Pisana
(3)“IlfiglioMichaelrestaaffidatoallamadre,laqualesiimpegnaaprovvedere ad ogni necessità e ad allevarlo ed educarlo secondo i migliori canoni pedagogici ..."-cfr. sentenza cit. in atti.
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