F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 030- A.S .D. SANTA SABINA/CUPPOLONI DANIELE (reclamo avverso svincolo- C.U. 67 del 4 novembre 2016)
Reclamo 030- A.S .D. SANTA SABINA/CUPPOLONI DANIELE
(reclamo avverso svincolo- C.U. 67 del 4 novembre 2016)
Con atto del 15 novembre 2016, la Società Sportiva Dilettantistica Santa Sabina proponeva reclamo avverso lo svincolo del calciatore Cuppoloni Daniele , nato il 25 febbraio 2002, disposto nel Comunicato Ufficiale n. 67 del 04 novembre 2016 dalla FIGC- L.N.D.- Comitato Regionale Umbria, in accoglimento della richiesta del calciatore, sul presupposto che la Società non aveva allegato la ricevuta della raccomandata attestante l'invio contestuale del reclamo al calciatore né inviato il preannuncio telegrafico dell'opposizione né prodotto i documenti dimostrativi dell'inesistenza del diritto allo svincolo.
Sosteneva invece la reclamante di aver puntualmente rispettato tutti gli adempimenti prescritti dal terzo comma dell'art . 109 Noif e che la richiesta di svincolo per inattività, avanzata dal calciatore , era comunque infondata nel merito, essendo quest'ultimo stato utilizzato, nella stagione sportiva 2016/2017, oltre a numerose gare amichevoli , nelle prime due gare (25-9-2016 e 02-10.2016) del campionato Regionale Giovanissimi A 1. E' stato poi convocato per altre due gare (del 09 e 16 ottobre 2016) dello stesso campionato anzidetto , a cui il calciatore non ha risposto senza alcuna motivazione, ricevendo per ciò formale contestazione.
Il Cuppoloni inoltre é stato convocato per la quinta gara del campionato Giovanissimi, del 23 ottobre 2016 .
Il calciatore, rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale , faceva pervenire a questo Tribunale Federale le proprie controdeduzioni in data 25 novembre 2016, chiedendo la conferma del provvedimento di svincolo e deducendo in primo luogo di non aver ricevuto la notifica dell'opposizione alla richiesta di svincolo e lamentando il mancato invio del telegramma di preannuncio dell'opposizione. In ogni caso l'opposizione era priva di fondamento poiché il calciatore non aveva preso parte ad alcuna delle prime quattro giornate di campionato .
Così instauratosi il contraddittorio tra le parti e verificata la regolarità formale del procedimento, il Tribunale procedeva all'esame degli atti ed alla discussione, all'esito della quale provvedeva come da dispositivo che segue.
Può subito affermarsi che il reclamo proposto dalla società Santa Sabina è privo di valido fondamento e, come tale, non può trovare accoglimento .
lnvero, pur apparendo l'opposizione della società validamente proposta dinanzi al Comitato Regionale Umbro sotto il profilo formale dei requisiti prescritti dall'art . 109 comma 3 delle Noif, non altrettanto validi e condivisibili appaiono le ragioni di merito dedotte contro l'istanza di svincolo.
Dai documenti prodotti dalla Società sportiva si desume che l'opposizione è stata inviata al competente Comitato Regionale in data 22 ottobre 2016 e che alla stessa data è stata trasmessa una raccomandata diretta al Cuppoloni : non vi è motivo di dubitare che contenesse la stessa comunicazione di opposizione allo svincolo . Quanto all'omissione del telegramma di preavviso dell'opposizione, il Tribunale ritiene che nella fattispecie possa essere un valido equipollente anche il fax trasmesso il 23 ottobre 2016 . Comunque, è giurisprudenza consolidata di questo Tribunale che il preavviso possa essere omesso , senza incorrere in vizi di validità dell'opposizione , quando quest'ultima viene inoltrata entro il termine di otto giorni dal ricevimento della richiesta di svincolo, come previsto dalla norma.
Non può invece non considerarsi, quanto al merito dei motivi addotti dal calciatore, che quest'ultimo nelle prime quattro giornate di campionato non è mai stato utilizzato in campo , dal momento che nella terza e quarta giornata , a detta della Società, il Cuppoloni è stato convocato "tramite i canali ordinari", senza però che sia fornita né una precisazione in ordine all'identificazione di tali "canali ordinari" né prove valide in tal senso . Al contrario , nella prima e seconda giornata , il calciatore , pur convocato ed inserito nella lista dei partecipanti alle gare, non è mai sceso in campo neppure per un solo minuto.
Deve tenersi presente che il Comunicato Ufficiale n. 04 del 15/07/2016 detta per i calciatori "giovani" con vincolo annuale (come nel caso in esame) regole speciali che prevedono la possibilità di richiedere lo svincolo per inattività quando il "giovane" dopo quattro giornate dall'inizio del campionato, non abbia preso parte ad alcuna gara per motivi a lui non imputabili. Prendere parte ad una gara significa che il calciatore scenda in campo e non basta che venga convocato e "portato in panchina".
In conclusione, il calciatore non è stato certamente utilizzato nelle prime quattro giornate, poiché nelle prime due non è dimostrato che abbia preso parte alla gara e nelle seconde due non è dimostrato che sia stato regolarmente convocato.
La successiva lettera di contestazione del19 ottobre 2016 , per la mancata presentazione alla gara del 16 ottobre, non costituisce prova di una valida convocazione . Le convocazioni per le gare del 23 e 30 ottobre 2016 sono irrilevanti, essendo gare successive alle prime quattro giornate dall'inizio del campionato.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale rigetta il reclamo proposto dalla ASD Santa Sabina confermando lo svincolo del calciatore Cuppoloni Daniele a far data da oggi.
Ordina incamerarsi la tassa.
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