F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 14/TFN del 20 Dicembre 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 15/TFN del 18 Gennaio 2017 Reclamo 031- CASCIO,TORRIONI,CASCIO/SIEPELUNGA BELLARIA (apocrifìa di firma)

 

Reclamo 031- CASCIO,TORRIONI,CASCIO/SIEPELUNGA BELLARIA

(apocrifìa di firma)

Propongono reclamo innanzi alla Tribunale  Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti i sig.ri Cascio Giuseppe e Torroni Arianna quali genitori del calciatore Cascio Eugenio, oggi maggiorenne, che lamentano la nullità del tesseramento a favore della ASD Siepelunga Bellaria, per la stagione sportiva 2012/2013, adducendo che le firme apposte in calce al tesseramento sono apòcrife, per non averlo mai sottoscritto nessuno dei componenti familiari; risultano allegate le copie dei rispettivi documenti di identità per la necessaria comparazione.

Sigla il reclamo anche il calciatore, oggi maggiorenne; vi è anche in questo caso copia del documento d'identità.

Risulta acquisita dalla L.N.D. competente  il relativo tesseramento, così come è in atti la tassa di reclamo.

Nulla deduce la società calcistica, benché formalmente notiziata.

Il Tribunale Federale Nazionale –Sezione Tesseramenti nel valutare il caso di specie rileva che il calciatore Cascio Eugenio, maggiorenne dal 3/3/2013, risulta tesserato a favore della ASD Siepelunga Bellaria sin dalla stagione sportiva 2009/2010 ove, bisogna ritenere, ha continuato a prestare il proprio contributo calcistico sino alla corrente stagione sportiva, per non aver mai lamentato una diversa soluzione contrattuale.

Orbene il calciatore, maggiorenne sin dalla stagione sportiva il cui tesseramento, solo di recente, risulta contestato, con il proprio comportamento concludente e dimostrativo, ha posto in essere una forma di manifestazione tacita di rinnovo della volontà   negoziale, il cui contegno è incompatibile con una volontà diversa da quella che si può dedurre dai fatti stessi. In tal modo bisogna collegare tale atto negoziale non tanto alla volontà del suo autore, quanto al significato oggettivo che il suo comportamento assume in quell'ambiente sociale e sportivo. Quanto sopra trova ferma convinzione nell'adito Organo il quale ha valutato il comportamento del calciatore nel voler proseguire il tesseramento concorrendo le circostanze di fatto, in relazione al disposto più ampio della legge.

Va dunque confermato la validità del tesseramento a favore della ASD Siepelunga Bellaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo dei sig.ri Cascio Giuseppe, Torroni Arianna e Cascio Eugenio, confermando il tesseramento in atto.

Dispone l'invio degl' atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

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