F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFNT del 07 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/ TFNT del 20 Marzo 2017 (dispositivo) – Reclamo 041 – CERICOLA MATTEO/F.C. RIETI (richiesta declaratoria di validità proprio tesseramento con F.C. Rieti)
Reclamo 041 - CERICOLA MATTEO/F.C. RIETI
(richiesta declaratoria di validità proprio tesseramento con F.C. Rieti)
Con reclamo del 13 febbraio 2017, il calciatore Matteo Cericola adiva il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ottenere la revoca del provvedimento con il quale la LND aveva disposto l'annullamento del tesseramento in favore della F.C. Rieti e, per l'effetto, sentir dichiarare la validità del proprio tesseramento con la suddetta società.
A fondamento del reclamo il calciatore deduceva che:
lo stesso, nella stagione 2015/2016, era regolarmente tesserato con la F.C. Rieti, società dilettantistica;
nel corso della suddetta stagione, la F.C. Rieti lo aveva ceduto, a titolo gratuito, alla società professionistica Teramo Calcio, con la quale, poi, aveva stipulato un contratto biennale;
il 20 dicembre 2016, il contratto con la società Teramo Calcio veniva risolto consensualmente ;
il 26 gennaio 2017, il calciatore veniva regolarmente tesserato dalla F.C. Rieti;
successivamente, la F.C. Rieti chiedeva alla LND chiarimenti in ordine alla regolarità del tesseramento del calciatore Cericola, atteso il disposto dell'art. 117, quarto comma, NOIF;
in data 30 gennaio 2017, l'Ufficio Tesseramenti della LND inviava alla F.C. Rieti una mail, seguita da una PEC inoltrata in data 2 febbraio 2017, con la quale informava la società dell'avvenuto annullamento del tesseramento con il calciatore Matteo Cericola, perché in contrasto con quanto disposto dall'art. 117, quarto comma, NOIF;
il provvedimento di annullamento del tesseramento in favore della F.C. Rieti sarebbe invalido;
in particolare, la LND avrebbe errato nel non aver adeguatamente interpretato il quarto comma dell'art. 117 NOIF. Difatti, una interpretazione della norma che avesse considerato la particolarità del caso di specie, in cui il calciatore veniva tesserato con la medesima società dilettantistica di provenienza, avrebbe dovuto portare a riconoscere la validità del tesseramento.
Il ricorso era regolarmente comunicato alle controparti.
Alla riunione del 20 marzo 2017, comparivano il calciatore Matteo Cericola ed il legale dello stesso, i quali si riportavano al reclamo insistendo per l'accoglimento.
In particolare, le parti, pur riconoscendo il tenore della disposizione di cui al quarto comma dell'art. 117 N.O.I.F., insistevano sulla circostanza che occorreva attribuire alla norma un significato che tenesse conto anche delle particolarità de caso concreto.
Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.
Il quarto comma dell'art. 117 N.O.I.F. così recita: Il calciatore "non professionista" che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un contratto da ''professionista" e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da "non professionista" fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.
Secondo tale norma, dunque, il calciatore non professionista che, nella medesima stagione, abbia stipulato un contratto da professionista che si sia poi risolto, non può, fino al termine della stagione sportiva in corso, richiedere un nuovo tesseramento da non professionista.
Tale regola subisce una deroga solo nelle ipotesi considerate dall'art. 116 N.O.I..F.
Nel caso di specie, il calciatore Matteo Cericola, nella medesima stagione sportiva (2016/2017), è passato dalla società dilettantistica F.C. Rieti alla società professionistica Teramo Calcio.
E' evidente, dunque, che, una volta risolto il contratto con la Teramo Calcio e non essendo applicabile nel caso di specie l'art. 116 N.0.1.F., il calciatore, alla luce del chiaro disposto della norma, non poteva, fino al termine della stagione 2016/2017, tesserarsi con una società dilettantistica, quale la F.C. Rieti.
Né, per sostenere il contrario, può valere la circostanza che la F.C. Rieti sia la medesima società di provenienza del calciatore o la circostanza che la risoluzione del contratto con la Teramo Calcio sia avvenuta a causa dell'infortunio subito dal calciatore.
E' noto che, nell'applicare le norme non si può attribuire alle stesse altro senso che quello fatto proprio dalle parole secondo la connessione di esse e l'intenzione del legislatore.
Applicando tale principio, è evidente che il chiaro tenore letterale del quarto comma dell'art. 117 N.O.I.F. non può che essere interpretato nel senso che il calciatore non professionista che, nella medesima stagione, abbia stipulato un contratto da professionista che si sia poi risolto, non può, fino al termine della stagione sportiva in corso, richiedere un nuovo tesseramento da non professionista, e ciò a prescindere dai motivi della risoluzione e dalla circostanza che la società dilettantistica sia la medesima società di provenienza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale rigetta il reclamo proposto da Cericola Matteo e conferma la nullità del tesseramento in favore della F.C. Rieti.
Ordina incamerarsi la tassa.
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 22/TFNT del 07 Aprile 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 21/ TFNT del 20 Marzo 2017 (dispositivo) – Reclamo 041 – CERICOLA MATTEO/F.C. RIETI (richiesta declaratoria di validità proprio tesseramento con F.C. Rieti)"