F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 02/TFNT del 04 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 01/ TFNT del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – Reclamo 049 – VETRONE NICOLA/U.S.D. CENTRO STORICO AVELLINO (ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)
Reclamo 049 - VETRONE NICOLA/U.S.D. CENTRO STORICO AVELLINO
(ricorso avverso provvedimento di diniego svincolo per accordo)
Con ricorso del 5 giugno 2017 il sig. Nicola Ventrone ha proposto ricorso avverso il provvedimento di rigetto, reso in data 10 maggio 2017, dal C.R. Campania Ufficio Tesseramenti, della richiesta di svincolo per accordo ex art.108 N.O.I.F.. Invero il ricorrente afferma che in data 19.11.2016 sottoscriveva il modulo federale di svincolo con la società U.S.D. Centro Storico Avellino e che in data 7.12.2016 avrebbe provveduto all'invio del detto modulo a mezzo raccomandata che sarebbe stata recapitata al Comitato competente in data 13.12.2016. Successivamente in data 1O maggio 2017 il C.R. Campania comunicava il rigetto dell'istanza atteso che il modulo federale di svincolo sarebbe stato depositato, presso il Comitato competente, oltre il termine di gg. venti (ex art.108 N.O.IF) dalla sua sottoscrizione.
Il ricorrente pone a fondamento due motivi la tempestività del deposito atteso l'invio nel termine di cui all'art.108 N.O.I.F. ed in via ulteriore insiste nella tempestività atteso il deposito nel termine più lungo del 30.6.2017 (come previsto dai moduli federali) .
Risulta instaurato regolarmente il contradittorio.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
I documenti prodotti (riscontrati anche dal Comitato competente e non contestati) hanno effettivamente provato che l'invio della raccomandata dei moduli federali è avvenuta nel termine di gg. 20 (l'accordo è stato sottoscritto in data 19.11.2016 e l'invio della missiva è stato effettuato in data 7.12.2016) e che comunque l'atto risulta depositato presso il C.R. Campania in data 13.12.2016. Orbene ed indipendentemente dall'invio è provato che il deposito è stato comunque effettuato nel maggiore termine (30 giugno 2017) previsto dalle circolari federali e come espressamente riportato nel modulo federale.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il ricorso presentato dal calciatore Vetrone Nicola e per l'effetto lo dichiara svincolato dalla società U.S.D. Centro Storico Avellino a far data dal 1° luglio 2017.
Ordina restituirsi la tassa.
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