F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 05/TFNT del 22 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 03/ TFNT del 13 Settembre 2017 (dispositivo) – FACCIOLO GIANANTONIO E FORMAGGIO VALERIA/UNION VIS LENDINARA (richiesta svincolo per apocrifìa di firma) .

FACCIOLO GIANANTONIO E FORMAGGIO VALERIA/UNION VIS LENDINARA

(richiesta svincolo  per apocrifìa di firma) .

Con reclamo del 13 07 2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, i sigg.ri Facciola Gianantonio e Formaggio Valeria hanno chiesto lo svincolo del loro figlio minorenne Facciola Jacopo dalla Società Union Vis Lendinara dichiarando, con atto di notorietà (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) di non aver mai firmato alcun trasferimento definitivo per il loro figlio Facciola Jacopo nato a Noventa Vicentina (VI) il 13.01.2001, con nessuna società sportiva deducendo quindi l'apocrifìa delle firme poste in calce alla Lista di Trasferimento N. DL 5208136 del 10 agosto 2016.

Successivamente in data 18 08 2017 i preindicati reclamanti comunicavano con raccomandata a/r a Questo Tribunale che il reclamo del 13 07 2017, da loro proposto, doveva considerarsi " decaduto per mancato invio alla controparte della documentazione attestante l'avvenuto reclamo" dichiarando inoltre di voler ritirare in  modo definitivo qualsivoglia denuncia  per irregolarità del tesseramento del loro figlio con la società sportiva  Union Vis Lendinara  (Ro).

Il Tribunale acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dagli istantiritiene cessata la materia del contendere in ragione della formale comunicazione effettuata in data 18 08 2017 con la quale i reclamanti affermavano in buona sostanza l'autenticità delle loro firme sull'atto di trasferimento   dichiarando espressamente l'inesistenza di irregolarità dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale preso atto della rinuncia all'azione da parte dei sig.ri Facciole Gianantonio e Formaggio Valeria , mancante peraltro la documentazione attestante l'invio del reclamo alla società sportiva Union Vis Lendinara,  dichiara cessata la materia del contendere.

Ordina incamerarsi la tassa.

La società di calcio A.S.D. Marlengo Football Five ricorre avverso il provvedimento di svincolo concesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano della L.N.D. a favore del calciatore Akkari Abdelhadi,   per decadenza del vincolo di tesseramento, ex art. 32 bis N.O.I.F..

La società reclamante adduce come unico ed assorbente motivo il mancato invio della richiesta di svincolo effettuata dal calciatore alla stessa società, per aver compulsato il calciatore  il solo Comitato Regionale.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto ad istruire e compulsare gli Organi competenti , al fine di acquisire la necessaria documentazione.

Si è avuto modo di verificare che la richiesta di svincolo per decadenza del tesseramento , ex art. 32 bis N.O.I.F., proposta dal calciatore Akkari Abdelhadi non risulta inviata alla società sportiva e di tanto non fornisce prova contraria neanche il calciatore , pur essendo destinatario dell'opposizione predisposta dalla Società.

Pertanto il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel decidere il reclamo così proposto, valuta l'attività del calciatore incompleta e non esaustiva per quanto indicato nella norma di riferimento e

P.  Q.  M.

accoglie   il  reclamo  e,  per  l'effettoannulla  il  provvedimento   di  svincolo  del  20/7/17 confermando la validità del tesseramento in favore della A.S.D. Marlengo Football Five .

Ordina restituirsi la tassa.

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